CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la rideterminazione della pena nella misura di anni trenta; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] era condannato, dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata il 3 aprile 2001, dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 2 gennaio 2000) dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta. Nel corso del giudizio di appello l'imputato, invocando la menzionata sopravvenienza legislativa, nonché la disciplina transitoria dettata dall'art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, aveva chiesto e ottenuto di essere ammesso al rito alternativo. Senonché, all'esito del relativo giudizio, era stata comunque irrogata la pena perpetua, scaturente dal cumulo giuridico, ex art. 73, secondo comma, cod. pen., delle pene detentive temporanee distintamente inflitte per i reati concorrenti, già individualmente ridotte (alla misura di anni trenta, per i reati importanti l'ergastolo "semplice") in virtù della scelta del rito. La sentenza di appello diveniva definitiva in data 12 aprile 2002. 2. Con istanza rivolta al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., Licandro proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta in base ai principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole, osservando come, nel caso di specie, l'applicazione dell'ergastolo non fosse dipesa dalle travagliate vicende normative (la consecuzione di discipline riguardanti la compatibilità tra il rito abbreviato e la pena dell'ergastolo) stigmatizzate dalla Corte EDU, che vi aveva ravvisato la violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione (sotto il profilo della violazione della prevedibilità della sanzione penale e del principio di necessaria retroattività/ultrattività della lex mitior intermedia), quanto piuttosto dal fatto che la riduzione di pena per il rito abbreviato - in realtà apportata in sede di cognizione - avesse operato "a monte" del cumulo giuridico delle pene previsto dall'art. 73, secondo comma, cod. pen., anziché "a valle" dello stesso, con l'effetto del finale ripristino della pena perpetua.Non si poneva dunque una questione di matrice convenzionale. Se anche la decisione, sul punto indicato, dovesse ritenersi errata, non era possibile porvi rimedio in sede esecutiva, ostandovi il giudicato. 3. Licandro ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità sarebbe infatti ormai costante nel ritenere che, a seguito della sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, e della successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 210 del 2013, la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta vada sempre disposta in sede esecutiva nel caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, e cioè nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999, prima che tale disciplina fosse incisa, in senso deteriore, dall'art. 7 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla citata decisione della Consulta. Nella fattispecie era incontroverso che l'imputato fosse stato ammesso al rito abbreviato nell'arco temporale sopra richiamato. La pena perpetua non poteva dunque essere mantenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'incidente di esecuzione odierno non è inedito. Licandro ne aveva promosso altro, in termini perfettamente analoghi, dinanzi alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva respinto con ordinanza 10 dicembre 2014. Questa Corte dichiarò inammissibile, per manifesta infondatezza, il successivo ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 877 del 18/09/2015, dep. 2016), con argomentazioni che conservano tuttora piena validità. 2. La sentenza Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 (dep. 2014), Ercolano, Rv. 258651-01, affida sì al giudice dell'esecuzione - investito mediante apposito incidente della richiesta di sostituzione in pena detentiva temporanea dell'ergastolo, inflitto con sentenza irrevocabile in applicazione dell'art. 7 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, dichiarato costituzionalmente illegittimo (da Corte Cost. n. 210 del 2013, per violazione dell'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 7, par. 1, della CEDU, a seguito della sentenza della Corte di Strasburgo, GC, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia) - il compito di accertare, avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla permanente legittimità della pena in esecuzione, l'eventuale diritto del condannato a beneficiare di tale trattamento più favorevole, incidendo se del caso sul giudicato e provvedendo alla sollecitata sostituzione. Ciò postula, però, come chiaramente esplicitato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 236 del 2013, sentenze n. 57 del 2016 e n. 147 del 2021), l'assoluta identità tra il caso deciso dalla Corte EDU, a cui ci si debba adeguare, e il caso oggetto del procedimento di cui si discuta, giacché ogni diversa ipotesi verrebbe ad esorbitare dai limiti propri del giudizio esecutivo. 3. Nel caso giudicato dalla Corte EDU, il ricorrente (avvalendosi della riapertura dei termini, disposta dall'art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000) aveva chiesto il giudizio abbreviato, e vi era stato ammesso, prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 d.l. n. 341 del 2000 (quando era previsto che la condanna all'ergastolo con isolamento diurno, che avrebbe dovuto essergli inflitta, andasse sostituita con la pena di trenta anni di reclusione), ma, nonostante ciò, per effetto della sopravvenuta norma interpretativa, era stato condannato all'ergastolo (la Corte aveva in ciò ravvisato una violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione, ritenendo che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ancorché contenuto in una legge processuale, fosse norma di diritto penale sostanziale, rientrante nel campo di applicazione dell'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, e che lo Stato italiano avesse violato sia il diritto del ricorrente a un processo equo, sia il diritto all'applicazione della legge più favorevole). Nel caso odierno l'inflizione della pena perpetua non è viceversa correlata allo ius superveniens, di cui al citato art. 7 d.l. n. 341 del 2000. Il ricorrente non può dolersi, a ben vedere, di essere stato ammesso al rito abbreviato con la prospettiva di beneficiare del trattamento sanzionatorio di maggior favore, anteriore a tale normativa, e di averlo perduto con il subentro di quest'ultima, perché non è questa la situazione processuale datasi. 4. Il ricorrente può semmai dolersi delle modalità di calcolo, adottate nel rapporto tra riduzione di pena per il rito e applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 73, secondo comma, cod. pen. (che nulla hanno a che vedere con le vicende del caso Scoppola). Nel giudizio di appello, infatti, la Corte distrettuale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa applicazione della diminuente del rito abbreviato, riduceva ad anni trenta di reclusione le pene rispettivamente inflitte a Licandro per i reati importanti l'ergastolo "semplice", rideterminando la pena complessiva in quella dell'ergastolo esclusivamente in applicazione delle norme sul concorso materiale di reati. Eventuali rilievi in ordine all'erroneità delle modalità di determinazione della pena adottate dalla Corte di assise di appello, siccome eseguite in pretesa violazione del combinato disposto degli artt. 71 ss. cod. pen. e 442 cod. proc. pen., andavano sollevati con gli ordinari mezzi di impugnazione, e non già in sede di esecuzione, ostando a questa seconda opzione il canone dell'intangibilità del giudicato e la natura eccezionale della potestà di procedere, dopo la sua formazione, a un nuovo e differente calcolo della pena (in termini, in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella odierna, Sez. 1, n. 42508 del 23/09/2014, Vadalà, che esclude, altresì, possa in proposito ravvisarsi un'ipotesi di illegalità della pena inflitta). 5. Il ricorso odierno deve essere pertanto dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell