CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28717/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 commi 1 e 2 del d.lgs n. 152 del 2006 per avere depositato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi, all'interno di un'area per la quale non era autorizzato allo stoccaggio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito il quale aveva accertato che il ricorrente, autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti su un'area attigua a quella nella quale i medesimi rifiuti erano stati trasferiti, non aveva l'autorizzazione per il deposito nell'area ove gli stessi erano stato stoccati, fatto integrante la contestazione a nulla rilevando che erano in corso le pratiche amministrative volte ad ottenere l'autorizzazione nella nuova area. Considerato che il motivo nuovo depositato con cui il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato contravvenzionale, accertato il 15/11/2021, è manifestamente infondato tenuto conto che al termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi degli artt. 157-161 cod.pen., si deve aggiungere il termine di sospensione del corso della prescrizione per adesione del difensore dall'astensione dalle udienze per complessivi 742 giorni, sicchè il reato non è ad oggi prescritto e si prescriverà al 27/11/2023. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il