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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05104/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. f, RiCItVo thtuirlAning4ofria (Ac avo, or-i5i Il giudice dell'esecuzione, in a corret amente evidenziato che, nei singoli processi relativi ai reati unificati dal vincolo della continuazione, la riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen. era stata correttamente applicata, senza che vi fosse bisogno di applicare il criterio calmieratore di cui all'art. 78 cod. pen., atteso che non si era mai giunti al di sopra degli anni trenta di reclusione.

In sede di esecuzione, infatti, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494).

Tale soluzione ermeneutica si fonda sulla constatazione dell'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare - nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore - la pena applicata con sentenze passate in giudicato.

Ebbene, il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, trae giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva derivante dal principio dell'intangibilità del giudicato penale e, quindi, non si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente. oFki iwl-akz,tivro nia33'7, os,v'ur) Fna ruzuuì Qdri,Jrith< Sioz .„

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. f, RiCItVo thtuirlAning4ofria (Ac avo, or-i5i Il giudice dell'esecuzione, in a corret amente evidenziato che, nei singoli processi relativi ai reati unificati dal vincolo della continuazione, la riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen. era stata correttamente applicata, senza che vi fosse bisogno di applicare il criterio calmieratore di cui all'art. 78 cod. pen., atteso che non si era mai giunti al di sopra degli anni trenta di reclusione. In sede di esecuzione, infatti, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494). Tale soluzione ermeneutica si fonda sulla constatazione dell'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare - nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore - la pena applicata con sentenze passate in giudicato. Ebbene, il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, trae giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva derivante dal principio dell'intangibilità del giudicato penale e, quindi, non si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente. oFki iwl-akz,tivro nia33'7, os,v'ur) Fna ruzuuì Qdri,Jrith< Sioz .„ 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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