Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 1983

Cassazione n. 44603/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 0340BBG nato il 30/05/1983 avverso la sentenza del 20/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, il 23 settembre 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, conclusione cui si è associato il ricorrente, con atto del 5 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] o

1. Con sentenza del 20 luglio 2021 il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Livorno ha, tra l'altro, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato sanzionato dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 15.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere il [OSCURATO:PERSONA] di pace omesso di sospendere il procedimento penale ai sensi dell'art. 103, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, avendo egli presentato, nel termine di legge, istanza di regolarizzazione, anche dal punto di vista lavorativo, della propria posizione sul territorio italiano.

Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per avere il [OSCURATO:PERSONA] di pace, senza indicare alcun argomento a supporto della decisione, disatteso la richiesta, avanzata in via subordinata, di declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.

Con il terzo motivo, lamenta, ancora, carenza di motivazione per avere il [OSCURATO:PERSONA] di pace trascurato di spiegare perché, pur avendo egli ritualmente presentato documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di legge per disporre la sospensione del procedimento, abbia ritenuto di non procedere in tal senso.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 23 settembre 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, conclusione cui si è associato il ricorrente, con atto del 5 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. Il ricorrente ha dimostrato di avere prodotto agli atti, ad una delle udienze dibattimentali, documentazione attestante la presentazione, da parte dal suo datore di lavoro — ai sensi dell'art. 103, comma 1, dl. 19 maggio 2020, n. 34, ed entro il termine di legge del 15 agosto 2020 — di istanza finalizzata di emersione e\o regolarizzazione del rapporto di lavoro con lui instaurato, adempimento che, giusta la previsione del comma 11, lett. b), del citato art.103, comporta, tra l'altro, la sospensione dei procedimenti penali promossi a carico del migrante irregolare per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. [OSCURATO:PERSONA] di pace, nella sentenza impugnata, non ha dato atto di tale circostanza né, tantomeno, indicato le ragioni che lo hanno indotto a non procedere alla sospensione, così incorrendo nel vizio di carenza di motivazione.

Non ha, inoltre, offerto alcuna spiegazione in ordine al rigetto della richiesta — avanzata, secondo quanto riportato nello stesso provvedimento impugnato, in via subordinata — di ritenere la particolare tenuità del fatto e dichiarare, di conseguenza, l'improcedibilità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 settembre 200, n. 274, condizione che ricorre quando, «rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato».

L'istituto è applicabile, ricorrendone i presupposti, al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (così Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855).

Ai fini della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto è necessario, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che «la 'particolare tenuità' sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costituiti dall'esiguità del danno o del pericolo, dall'occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577). [OSCURATO:PERSONA] di pace è venuto meno a tale obbligo, giacché non ha in alcun modo valutato, neanche implicitamente, la richiesta della parte, onde sussistente è la carenza motivazione segnalata dal ricorrente.

3. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Livorno, in diversa composizione personale, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esteso alla valutazione, alla luce delle evidenze disponibili, dell'eventuale ricorrenza delle condizioni che determinano la sospensione del procedimento ex art. 103 dl. 19 maggio 2020, n. 34, e legittimano l'adozione di sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di pace

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 0340BBG nato il 30/05/1983 avverso la sentenza del 20/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, il 23 settembre 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, conclusione cui si è associato il ricorrente, con atto del 5 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] o 1. Con sentenza del 20 luglio 2021 il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Livorno ha, tra l'altro, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato sanzionato dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 15.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere il [OSCURATO:PERSONA] di pace omesso di sospendere il procedimento penale ai sensi dell'art. 103, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, avendo egli presentato, nel termine di legge, istanza di regolarizzazione, anche dal punto di vista lavorativo, della propria posizione sul territorio italiano. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per avere il [OSCURATO:PERSONA] di pace, senza indicare alcun argomento a supporto della decisione, disatteso la richiesta, avanzata in via subordinata, di declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo, lamenta, ancora, carenza di motivazione per avere il [OSCURATO:PERSONA] di pace trascurato di spiegare perché, pur avendo egli ritualmente presentato documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di legge per disporre la sospensione del procedimento, abbia ritenuto di non procedere in tal senso. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 23 settembre 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, conclusione cui si è associato il ricorrente, con atto del 5 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. Il ricorrente ha dimostrato di avere prodotto agli atti, ad una delle udienze dibattimentali, documentazione attestante la presentazione, da parte dal suo datore di lavoro — ai sensi dell'art. 103, comma 1, dl. 19 maggio 2020, n. 34, ed entro il termine di legge del 15 agosto 2020 — di istanza finalizzata di emersione e\o regolarizzazione del rapporto di lavoro con lui instaurato, adempimento che, giusta la previsione del comma 11, lett. b), del citato art.103, comporta, tra l'altro, la sospensione dei procedimenti penali promossi a carico del migrante irregolare per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. [OSCURATO:PERSONA] di pace, nella sentenza impugnata, non ha dato atto di tale circostanza né, tantomeno, indicato le ragioni che lo hanno indotto a non procedere alla sospensione, così incorrendo nel vizio di carenza di motivazione. Non ha, inoltre, offerto alcuna spiegazione in ordine al rigetto della richiesta — avanzata, secondo quanto riportato nello stesso provvedimento impugnato, in via subordinata — di ritenere la particolare tenuità del fatto e dichiarare, di conseguenza, l'improcedibilità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 settembre 200, n. 274, condizione che ricorre quando, «rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato». L'istituto è applicabile, ricorrendone i presupposti, al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (così Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855). Ai fini della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto è necessario, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che «la 'particolare tenuità' sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costituiti dall'esiguità del danno o del pericolo, dall'occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577). [OSCURATO:PERSONA] di pace è venuto meno a tale obbligo, giacché non ha in alcun modo valutato, neanche implicitamente, la richiesta della parte, onde sussistente è la carenza motivazione segnalata dal ricorrente. 3. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Livorno, in diversa composizione personale, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esteso alla valutazione, alla luce delle evidenze disponibili, dell'eventuale ricorrenza delle condizioni che determinano la sospensione del procedimento ex art. 103 dl. 19 maggio 2020, n. 34, e legittimano l'adozione di sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di pace
Sentenza Cassazione n. 44603/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris