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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 24910/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22645-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELL'OLGIATA n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 605/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 4.6.2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Cefalù, lamentando che quest’ultimo, in occasione dei lavori di interramento delle condutture di adduzione del gas a servizio dell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dei coniugi Randazzo e Ciuro, e di installazione del relativo misuratore, avesse invaso parzialmente la proprietà di essi attori, costituendo in tal modo una servitù a carico della stessa.

Invocavano quindi l’accertamento dell’inesistenza della predetta servitù e la rimozione della conduttura e del misuratore, nonché la condanna del convenuto al ripristino dello statu quo ante ed al risarcimento del danno.

Si costituiva il Consorzio, resistendo alla domanda ed eccependo, in limine, la carenza di legittimazione attiva degli attori, perché il muretto sul quale era stato posto il misuratore era di proprietà dei coniugi Randazzo e Ciuro, ai quali chiedeva che il contraddittorio venisse esteso; nel merito, allegava di aver interrato la conduttura su autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, sottoscrivendo il contratto per l’adduzione del gas alla sua proprietà, aveva in tal modo asservito implicitamente la medesima per l’allaccio futuro di altri utenti alla conduttura posta in opera dal Consorzio.

In via riconvenzionale, il convenuto invocava, nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] a tenerlo indenne dalle spese occorrenti per la posa in opera della conduttura e per la sua eventuale rimozione.

A seguito di chiamata in causa, si costituivano: 1) [OSCURATO:PERSONA], eccependo la propria carenza di legittimazione passiva perché l’immobile a servizio del quale era stato eseguito l’allaccio alla rete di adduzione del gas era di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA], e della madre di costei, [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], eccependo la non integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio della madre.

Quest’ultima veniva a sua volta chiamata in causa e, all’esito dell’istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza n. 308/2011, con la quale il Tribunale dichiarava inammissibile la chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rigettava la domanda riconvenzionale del Consorzio e quella risarcitoria proposta dagli attori; accoglieva, nel resto, la domanda di questi ultimi, condannando il Consorzio a rimuovere la conduttura e a ricollocare il misuratore del gas in coerenza con la soluzione indicata dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio di primo grado.

Interponeva appello avverso detta decisione il Consorzio e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 605/2017, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva in parte il gravame, dichiarando ammissibile la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ordinata dal giudice ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c. e rideterminava di conseguenza le spese del giudizio di merito, confermando, nel resto, la sentenza appellata.

Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione il [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, e riproposta in apposito motivo di appello, senza tener conto che essa costituiva mera difesa e, come tale, era liberamente proponibile in qualsiasi momento del giudizio di merito.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la convenzione conclusa tra Comune di Cefalù e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che gli impianti di adduzione del gas fossero, sino alla scadenza della predetta convenzione, di proprietà del concessionario, e dovessero poi essere trasferiti al Comune solo alla fine del rapporto di concessione.

Secondo il ricorrente, trattandosi di “concessione in uso”, la clausola della convenzione intercorsa tra concessionario e Comune doveva intendersi nel senso che il primo fosse obbligato, alla fine del rapporto, a riconsegnare gli impianti nella disponibilità del secondo, il quale tuttavia ne era comunque proprietario sin dalla loro realizzazzione, posto che la concessione aveva ad oggetto non la sola gestione, ma anche –e prima di essa– la realizzazione dei detti impianti.

Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Cefalù, effettivo proprietario degli impianti di adduzione del gas.

Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, i quali –secondo la parte ricorrente – non sarebbero proprietari del muretto sul quale era stato installato il misuratore oggetto della domanda di rimozione dagli stessi proposta.

La quarta censura, che in ordine logico merita di essere esaminata prima delle altre, è fondata.

La Corte di Appello ha rigettato il terzo motivo di gravame, con il quale il Consorzio aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui essa aveva aderito alle conclusioni del C.T.U., affermando che “Il Tribunale, con motivazione logica e congruamente motivata da cui non v’è ragione di discostarsi, ha fatto proprie le conclusioni cui è approdato il ctu il quale, contrastando l’assunto della Simegas, ha chiaramente fatto riferimento alla presenza di due tubazioni distinte, negando, quindi, che quella a servizio dell’utenza Ciuro – [OSCURATO:PERSONA] costituisse un mero allaccio da un’unica tubazione e rilevando, altresì, che la collocazione del misuratore della stessa utenza sulla parte di muro affacciata alla proprietà Cimino – [OSCURATO:PERSONA] fosse inadeguata perché potenzialmente pericolosa.

I conseguenti rimedi suggeriti dal perito e ribaditi dal G.O.T., peraltro, hanno tenuto conto delle soluzioni meno gravose per l’impresa onerata” (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata).

La decisione inerente la rimozione del misuratore, dunque, non è stata assunta sul presupposto della proprietà, in capo agli originari attori, del muretto sul quale detto apparecchio era stato posto in opera, bensì sulla scorta di una valutazione di pericolosità dell’installazione, espressa dal consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado e condivisa, sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello.

In tal modo, il Giudice di merito ha tralasciato di considerare che l’odierno ricorrente aveva contestato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano agito in negatoria servitutis, non avevano adeguatamente dimostrato la proprietà del muretto sul quale era stato installato il misuratore a servizio dell’utenza destinata all’abitazione di proprietà Randazzo e Ciuro.

La sentenza impugnata dà atto che il Consorzio aveva contestato la legittimazione attiva degli attori, ed il motivo in esame riporta, diligentemente, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata dall’odierno ricorrente in prime cure: “Innanzi tutto, va rilevato ed eccepito che il muretto, ove è stato allocato il misuratore, del quale gli attori chiedono la rimozione, non è di proprietà di questi, ma dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ovvia conseguenza è che in capo agli attori difetta la legittimazione attiva ad avanzare domanda di rimozione del misuratore dei consumi relativi alla utenza del coniugi Randazzo –Ciuro” (cfr. pag. 39 del ricorso, in calce).

Sussiste, dunque, il denunziato vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori.

L’accoglimento del quarto motivo implica l’assorbimento degli altri tre.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22645-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELL'OLGIATA n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 605/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 4.6.2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Cefalù, lamentando che quest’ultimo, in occasione dei lavori di interramento delle condutture di adduzione del gas a servizio dell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dei coniugi Randazzo e Ciuro, e di installazione del relativo misuratore, avesse invaso parzialmente la proprietà di essi attori, costituendo in tal modo una servitù a carico della stessa. Invocavano quindi l’accertamento dell’inesistenza della predetta servitù e la rimozione della conduttura e del misuratore, nonché la condanna del convenuto al ripristino dello statu quo ante ed al risarcimento del danno. Si costituiva il Consorzio, resistendo alla domanda ed eccependo, in limine, la carenza di legittimazione attiva degli attori, perché il muretto sul quale era stato posto il misuratore era di proprietà dei coniugi Randazzo e Ciuro, ai quali chiedeva che il contraddittorio venisse esteso; nel merito, allegava di aver interrato la conduttura su autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, sottoscrivendo il contratto per l’adduzione del gas alla sua proprietà, aveva in tal modo asservito implicitamente la medesima per l’allaccio futuro di altri utenti alla conduttura posta in opera dal Consorzio. In via riconvenzionale, il convenuto invocava, nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] a tenerlo indenne dalle spese occorrenti per la posa in opera della conduttura e per la sua eventuale rimozione. A seguito di chiamata in causa, si costituivano: 1) [OSCURATO:PERSONA], eccependo la propria carenza di legittimazione passiva perché l’immobile a servizio del quale era stato eseguito l’allaccio alla rete di adduzione del gas era di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA], e della madre di costei, [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], eccependo la non integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio della madre. Quest’ultima veniva a sua volta chiamata in causa e, all’esito dell’istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza n. 308/2011, con la quale il Tribunale dichiarava inammissibile la chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rigettava la domanda riconvenzionale del Consorzio e quella risarcitoria proposta dagli attori; accoglieva, nel resto, la domanda di questi ultimi, condannando il Consorzio a rimuovere la conduttura e a ricollocare il misuratore del gas in coerenza con la soluzione indicata dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio di primo grado. Interponeva appello avverso detta decisione il Consorzio e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 605/2017, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva in parte il gravame, dichiarando ammissibile la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ordinata dal giudice ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c. e rideterminava di conseguenza le spese del giudizio di merito, confermando, nel resto, la sentenza appellata. Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione il [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, e riproposta in apposito motivo di appello, senza tener conto che essa costituiva mera difesa e, come tale, era liberamente proponibile in qualsiasi momento del giudizio di merito. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la convenzione conclusa tra Comune di Cefalù e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che gli impianti di adduzione del gas fossero, sino alla scadenza della predetta convenzione, di proprietà del concessionario, e dovessero poi essere trasferiti al Comune solo alla fine del rapporto di concessione. Secondo il ricorrente, trattandosi di “concessione in uso”, la clausola della convenzione intercorsa tra concessionario e Comune doveva intendersi nel senso che il primo fosse obbligato, alla fine del rapporto, a riconsegnare gli impianti nella disponibilità del secondo, il quale tuttavia ne era comunque proprietario sin dalla loro realizzazzione, posto che la concessione aveva ad oggetto non la sola gestione, ma anche –e prima di essa– la realizzazione dei detti impianti. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Cefalù, effettivo proprietario degli impianti di adduzione del gas. Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, i quali –secondo la parte ricorrente – non sarebbero proprietari del muretto sul quale era stato installato il misuratore oggetto della domanda di rimozione dagli stessi proposta. La quarta censura, che in ordine logico merita di essere esaminata prima delle altre, è fondata. La Corte di Appello ha rigettato il terzo motivo di gravame, con il quale il Consorzio aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui essa aveva aderito alle conclusioni del C.T.U., affermando che “Il Tribunale, con motivazione logica e congruamente motivata da cui non v’è ragione di discostarsi, ha fatto proprie le conclusioni cui è approdato il ctu il quale, contrastando l’assunto della Simegas, ha chiaramente fatto riferimento alla presenza di due tubazioni distinte, negando, quindi, che quella a servizio dell’utenza Ciuro – [OSCURATO:PERSONA] costituisse un mero allaccio da un’unica tubazione e rilevando, altresì, che la collocazione del misuratore della stessa utenza sulla parte di muro affacciata alla proprietà Cimino – [OSCURATO:PERSONA] fosse inadeguata perché potenzialmente pericolosa. I conseguenti rimedi suggeriti dal perito e ribaditi dal G.O.T., peraltro, hanno tenuto conto delle soluzioni meno gravose per l’impresa onerata” (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). La decisione inerente la rimozione del misuratore, dunque, non è stata assunta sul presupposto della proprietà, in capo agli originari attori, del muretto sul quale detto apparecchio era stato posto in opera, bensì sulla scorta di una valutazione di pericolosità dell’installazione, espressa dal consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado e condivisa, sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello. In tal modo, il Giudice di merito ha tralasciato di considerare che l’odierno ricorrente aveva contestato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano agito in negatoria servitutis, non avevano adeguatamente dimostrato la proprietà del muretto sul quale era stato installato il misuratore a servizio dell’utenza destinata all’abitazione di proprietà Randazzo e Ciuro. La sentenza impugnata dà atto che il Consorzio aveva contestato la legittimazione attiva degli attori, ed il motivo in esame riporta, diligentemente, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata dall’odierno ricorrente in prime cure: “Innanzi tutto, va rilevato ed eccepito che il muretto, ove è stato allocato il misuratore, del quale gli attori chiedono la rimozione, non è di proprietà di questi, ma dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ovvia conseguenza è che in capo agli attori difetta la legittimazione attiva ad avanzare domanda di rimozione del misuratore dei consumi relativi alla utenza del coniugi Randazzo –Ciuro” (cfr. pag. 39 del ricorso, in calce). Sussiste, dunque, il denunziato vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori. L’accoglimento del quarto motivo implica l’assorbimento degli altri tre. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente
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