CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo a) - commesso nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarando invece non doversi procedere per il delitto di bancarotta semplice (capo b) e, conseguentemente, esclusa l'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., rideterminando il trattamento sanzionatorio inflitto, con la sospensione condizionale della pena; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è del tutto generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice dell'appello e, pertanto, non specifici, specie avendo la Corte territoriale dato atto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, di plurimi indici - tra cui l'ingente quantità di omissioni, l'assenza di scritture fondamentali, la durata nel tempo di tali omissioni contabili, come pure l'assenza di documentazione contabile attestante la ricezione da parte della società fallita di due immobili ceduti ai compratori Fanin e Remotti - sulla base dei quali evincere la coscienza e volontà di produrre effetti pregiudizievoli per il ceto creditorio (fol. 8 della sentenza impugnata); a fronte di tale motivazione, integrante il dolo specifico adeguato a sostenere la bancarotta documentale contestata, il motivo di ricorso afferma esclusivamente il principio della necessità del dolo specifico, ma non si confronta assolutamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: in questo senso, occorre ribadire che il difetto di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione censurata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, la quale prospetta esclusivamente una asserita negligenza del ricorrente, in difetto di dialogo con la motivazione offerta dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende