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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 28774/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 490 cod. pen.; Rilevato che è stata depositata memoria dal difensore di fiducia dell'imputato; Considerato che il primo ed il secondo dei motivi di ricorso, con i quali il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea configurazione di atto pubblico al cd.

"Brogliaccio delle uscite", prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 490 cod. pen.; Rilevato che è stata depositata memoria dal difensore di fiducia dell'imputato; Considerato che il primo ed il secondo dei motivi di ricorso, con i quali il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea configurazione di atto pubblico al cd. "Brogliaccio delle uscite", prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28774/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris