CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 51077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/04/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la revocazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 159/2011 della confisca di prevenzione di un immobile loro intestato in Agropoli, in via provinciale [OSCURATO:PERSONA], disposta con decreto del Tribunale di Salerno del 25 ottobre 2013 divenuta irrevocabile a seguito di sentenza di questa Corte del 3 febbraio 2017. 2. Nell'impugnato provvedimento il rigetto dell'istanza è fondato sul seguente argomento: le prove documentali indicate nel ricorso per revocazione non sono nuove e non erano ignote agli istanti senza colpa degli stessi. In particolare, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in materia, si evidenzia che la novità della prova si configura esclusivamente nell'ipotesi in cui essa si sia formata dopo la conclusione del procedimento oppure, nell'ipotesi in cui detta prova preesistesse a tale conclusione, essa fosse ignorata senza colpa della parte interessata e pertanto fosse indeducibile nel corso del procedimento di prevenzione. Non può essere pertanto qualificata come prova nuova quella deducibile ma non dedotta nel corso del giudizio a meno che l'istante provi di non aver potuto farlo per cause a lui non imputabili o comunque senza sua colpa. 3. In tale quadro concettuale va collocata la vicenda attuale. La registrazione all'Inps dei redditi percepiti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1987 e fino all'epoca di edificazione dell'immobile confiscato -prosegue la motivazione della decisione impugnata- si sono formati prima della conclusione del giudizio di prevenzione, definito il 3 febbraio 2017 con la sentenza della Suprema Corte. Conseguentemente, i due istanti erano perfettamente a conoscenza dei propri redditi soggetti a contribuzione previdenziale fin dall'epoca della loro generazione; inoltre essi (redditi) già all'epoca del procedimento di revocazione risultavano all'Inps di tal che il quid novi concretamente apprezzabile in questo caso non è costituito né dai redditi stessi né dalla loro registrazione Inps e nemmeno dalla posizione contributiva che ne è derivata ma semplicemente dal fatto che la documentazione prodotta (tabulati Inps) siano stati richiesti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] all'Istituto di previdenza successivamente al 2017. A corollario del ragionamento si osserva nel decreto impugnato che, su tale premessa fattuale, non vi è ragione di affermare che vi fosse incolpevole ignoranza da parte dei ricorrenti di tali elementi probatori, circostanza d'altronde nemmeno dedotta dagli stessi nell'istanza di revocazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento lamentando violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in ordine alla ritenuta insussistenza di "nuove prove" su cui fondare il giudizio di revocazione della confisca. Nel respingere l'istanza difensiva, sostenendo che la documentazione prodotta potesse, e quindi dovesse, essere dedotta nel corso del procedimento di prevenzione, i giudici di merito hanno omesso di considerare che nel giudizio di prevenzione la Guardia di Finanza era stata incaricata di effettuare accertamenti sulle dichiarazioni reddituali dei proposti e che all'esito gli inquirenti avevano omesso di verificare una serie di documenti indispensabili ai fini del reale inquadramento reddituale dei due intestatari dell'immobile poi confiscato. Inizialmente tali accertamenti venivano ritenuti completi, corretti e attendibili ma in realtà risultavano essere erronei ed incompleti. Infatti, successivamente gli istanti eseguivano, per altro motivo, una verifica presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale e fortuitamente venivano a conoscenza di ulteriore documentazione reddituale che dimostrava l'incongruenza e l'incompletezza della documentazione prodotta nel giudizio di prevenzione. In tal senso, vi è stata incolpevole ignoranza degli istanti, ciò che rientra nello schema giurisprudenziale sancito nella pronuncia SU 43668 del 26 maggio 2022 secondo cui è prova nuova e rilevante anche quella preesistente che sia stata incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva. 5. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivoi cui si fonda è aspecifico e non consentito.2. Sotto il primo profilo, quello della genericità per a-specificità, è sufficiente rilevare che la difesa degli istanti si limita a ribadire la tesi propugnata innanzi alla Corte di appello senza nemmeno realmente tentare di confutarne l'assunto di base, consistente nell'affermazione che la novità della prova non può rinvenirsi nella documentazione allegata, preesistente e conoscibile dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] ma ignorata da costoro colpevolmente. Affermando in sostanza nel ricorso che la documentazione era conoscibile ed accessibile (alla Guardia di Finanza ed agli investigatori ma altresì ai ricorrenti) ma che per un doppio errore degli investigatori (innanzitutto di acquisizione ma poi anche di valutazione) non fu correttamente valutata, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non confuta efficacemente quanto affermato nel provvedimento impugnato vale a dire che i dati reddituali dei ricorrenti e la loro registrazione nella posizione contributiva Inps fosse da sempre accessibile e quindi rientrasse nel perimetro della conoscibilità da parte dei ricorrenti. Correttamente la difesa dei due confiscati cita il precedente di questa Corte nel suo più alto consesso (SU, n.43668, 26 maggio 2022, Imp. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707-01) e tuttavia la massima, se citata per intero e non parzialmente, smentisce l'assunto difensivo. Infatti è stata ritenuta prova nuova rilevante anche quella preesistente che sia stata incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del procedimento di prevenzione, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. E certo non può costituire forza maggiore l'eventuale errore in cui siano incorsi gli investigatori nel reperimento e nell'analisi dei dati, posto che un equivalente potere di accesso agli atti era riconosciuto ovviamente anche ai titolari della posizione contributiva. Costoro pertanto non possono addurre l'altrui errore a giustificazione della propria omissione. Incentrato sulla sussistenza di un quid novi che in realtà non è tale, il motivo è anche non consentito, in quanto la prova addotta si pone al di fuori del perimetro previsto dall'art.28 d.l. 159/2011 secondo l'interpretazione datane d questa Corte. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis