CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 28222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto del 20gennaio 2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la decisione sulreclamo ex art. 69, comma 6, lett. b) e 35-bis ord. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Attanasio.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 24 cost.,666, comma 2, e 667 cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen. Nell’unico motivo diricorso la difesa rileva che il provvedimento impugnato sarebbe nullo per esserestato pronunciato in ordine a impugnazioni non meglio specificate, tanto da nonpotersi comprendere a quali procedimenti si riferisca e, soprattutto, in assenza dicontraddittorio in una ipotesi non consentita dalla legge, tale non potendo esserela presunta carenza di interesse sopravvenuta a seguito del trasferimento, senzache vi sia alcuna motivazione e, inoltre, in quanto il Presidente del Tribunale nonha il potere di dichiarare inammissibile de plano il reclamo ex art. 35-bis ord.pen. presentato dal detenuto.3. In data 21 maggio 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nel caso di specie - al di là e a monte della totale carenza dimotivazione del provvedimento impugnato e anche del fatto che l’affermazioneper cui vi sarebbe una sopravvenuta carenza di interesse appare errata – ilPresidente del Tribunale non aveva il potere di procedere ai sensi dell’art. 666,comma 2, cod. proc. pen. in quanto tale disciplina non è applicabile nel giudiziodi impugnazione, alla cui categoria appartiene il reclamo al Tribunale disorveglianza.Il reclamo proposto avverso il reclamo pronunciato ex art. 40 ord. pen.dal Magistrato di sorveglianza in materia di cui agli artt. 69, comma 6, lett. b), e35-bis ord. pen., infatti, è riconducile al genus dell'impugnazione per cuil’inammissibilità può essere dichiarata nei soli casi tassativamente fissati dall’art.591 cod. proc. pen. e deve essere decisa con ordinanza dal giudicedell’impugnazione.Sotto tale profilo, pertanto, questa violazione risulta dirimente e comportala nullità del decreto impugnato che può e deve essere rilevata anche di ufficio,ai sensi dell’art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen.(sulla rilevabilità di ufficio Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01;Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01).3. La violazione di legge rilevata impone l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato affinché il Tribunale di sorveglianza di Torino procedaal giudizio. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale disorveglianza di Torino per il giudizio.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]