CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i pregressi reati con particolare riferimento ad uno specifico così ritenendo, sulla base di valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la commissione del nuovo reato fosse condotta significativa della perdurante inclinazione alla violazione della legge penale; rilevato che la generica censura formulata in ordine alla valutazione delle emergenze processuali risulta estranea alle deduzioni in sede di gravame in cui non è stata prospettata questione solo in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Così deciso il 14