CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 17769/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10486/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 162, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.22/2020 depositata i l 22/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ha dichiarato inammissibile – per insussistente ragionevole probabilità di suo accoglimento - l'appello proposto dagli odierni ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Nuoro (del 7 giugno 2019) che, respinte le questioni preliminari di nullità della clausola arbitrale e di legittimazione ad agire degli attori nella loro qualità di eredi del socio deceduto, aveva ritenuto legittimata a resistere rispetto alla domanda di liquidazione della quota del socio deceduto solo la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ex art.2266 c.c. e non il socio superstite [OSCURATO:PERSONA]; nel merito il Tribunale, all’esito della disposta CTU accertava che il valore della quota di [OSCURATO:PERSONA] alla data del decesso era negativo per euro 7.379,12, tenuto conto nella valutazione del patrimonio netto contabile dell'esistenza di poste debitorie di natura tributaria e previdenziale come da estratti ruolo di Equitalia e calcolato il valore dell'avviamento. 2.- Gli odierni ricorrenti appellavano la sentenza in quanto erronea in punto determinazione del valore della quota del socio deceduto, basato sugli estratti ruolo (dai quali risultava un complessivo debito tributario della società per euro 142.774,48) nonostante la produzione di tali estratti fosse tardiva e i debiti ivi indicati inesigibili perché prescritti nonché maturati prima dell'ingresso del Contena nella società e occultati dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era tenuto a rispondere personalmente anche dei danni da mancata presentazione la domanda di rottamazione ter al fine di usufruire del beneficio dello stralcio totale di sanzioni e interessi. 3.- La Corte ha rilevato che gli estratti ruolo erano stati richiesti dal CTU all'Agenzia delle Entrate in quanto sul piano tecnico l'acquisizione era necessaria per avere riscontro della correttezza delle informazioni e produzioni documentali delle parti stesse; ha osservato che nel giudizio non era stata formulata dagli eredi del socio deceduto alcuna domanda risarcitoria nei confronti del socio superstite essendosi limitati a richiedere la liquidazione della quota societaria, onde era del tutto corretta la decisione del primo giudice che ha ravvisato nella sola società il soggetto passivamente legittimato, dovendosi di contro rigettare la domanda stessa nei confronti del socio superstite; ha, infine, considerato che del tutto irrilevante era qualsiasi argomento speso in materia responsabilità del socio superstite per aver occultato le poste debitorie, ovvero per danni derivanti dalla mancata attivazione nella richiesta di rottamazione delle cartelle portanti il debito tributario, e che gli esiti della CTU - quanto alle poste debitorie - evidenziavano l'infondatezza della generica allegazione di inesigibilità per prescrizione dei crediti tributari. 4.- Contro detta ordinanza i ricorrenti hanno mosso quattro motivi di cassazione. 5.- Il ricorso, tuttavia, depositato due volte, risulta essere stato deciso con ordinanza n. 14272/2025, pubblicata 28.5.2025 sicchè ne va dichiarata l’inammissibilità. Nulla va statuito sulle spese essendo la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n,c.) rimasta intimata. Non s ussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato poiché il doppio deposito del ricorso non è addebitabile alla parte. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Cosí deciso in