CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 26796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04-03-2022 del Tribunale di Trapani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omissione dell'ordine di demolizione ex art. 31 comma 9 del d.P.R. n. 380 del 2001, ferme restando le statuizioni relative all'accertamento di responsabilità e alla pena principale, nonché per l'inammissibilità dei ricorsi di Ardizzone e Maniscalco. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 4 marzo 2022, il Tribunale di Trapani condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 12.000 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati ex art. 81, 110 cod. pen., 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. Igs. n. 42 del 2004, reati a loro contestati perché, quali proprietari, realizzavano, in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e in assenza di permesso di costruire, un manufatto e una veranda, posizionando altresì 3 roulottes aventi caratteristiche di unità abitative; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile 2018. In favore degli imputati veniva riconosciuta la sospensione condizionale della pena, subordinata alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, sia, tramite il loro comune difensore, la Ardizzone e Maniscalco. 2.1. Il Procuratore generale ha sollevato un unico motivo, con cui ha censurato, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, la mancata adozione da parte del Tribunale delle statuizioni obbligatorie della demolizione delle opere abusive e della rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e Maniscalco hanno sollevato un unico motivo, con il quale la difesa contesta l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, evidenziando che i lavori abusivi contestati erano stati realizzati più di cinque anni orsono, per cui il reato de quo era prescritto. 2.2.1. Con memoria del 27 febbraio 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati, ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale e ha insistito per l'annullamento dei ricorsi di Maniscalco e della Ardizzone, con richiesta di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con contestuale declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è del Procuratore generale è fondato, mentre quelli della Ardizzone e di Maniscalco sono inammissibili perché tardivi. 1. Iniziando proprio dal ricorso della Ardizzone e di Maniscalco, occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata emessa il 4 marzo 2022, con motivazione depositata il 13 aprile 2022, dunque entro il termine di 90 giorni che il giudice si era riservato per il deposito dei motivi ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen., per cui il ricorso degli imputati, depositato il 30 settembre 2022, risulta tardivo, essendo scaduto il termine per impugnare il 17 luglio 2022.Ne consegue che i ricorsi proposti nell'interesse di Maniscalco e della Ardizzone devono essere dichiarati inammissibili, con onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta solo da precisare che la qualificazione difensiva del ricorso come "incidentale" non vale a superare il rilievo della tardività dell'impugnazione, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Rv. 263397), secondo cui l'impugnazione "incidentale", prevista dalla legge con riferimento all'appello, non è contemplata in relazione al ricorso per cassazione, sicché l'eventuale ricorso incidentale presentato dalla parte può valere solo come memoria difensiva. Orbene, deve prendersi atto che il tema su cui verte il ricorso degli imputati concerne la mancata declaratoria di estinzione del reato contestato per prescrizione, ma sul punto deve osservarsi che le contravvenzioni per cui si è proceduto risalgono al 3 aprile 2018, per cui il relativo termine prescrizionale massimo, avente durata quinquennale, matura il 3 aprile 2023, ovvero in epoca successiva all'emissione della presente sentenza, avendo il giudice monocratico precisato, all'esito di un giudizio di fatto non suscettibile di essere messo in discussione in questa sede, che non era possibile una retrodatazione delle condotte illecite rispetto alla data contestata, non avallando le immagini fotografiche acquisite la tesi difensiva volta a sostenere la vetustà delle opere. 2. È invece fondato il ricorso del Procuratore generale. Con la sentenza impugnata, infatti, il Tribunale, a seguito della condanna degli imputati per i reati di cui agli art. 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. Igs. n. 42 del 2004, avrebbe dovuto impartire, ai sensi degli art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 2, del d. Igs. n. 42 del 2004, l'ordine di demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Ciò non è avvenuto (se non indirettamente e in maniera non esplicita, essendo stata la sospensione condizionale subordinata genericamente alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi), leggendosi solo nella motivazione della sentenza che le statuizioni omesse sarebbero stato oggetto di un provvedimento di correzione dell'errore materiale: ora, al di là del mancato rinvenimento di tale correzione, deve comunque osservarsi che l'omissione in questione non è suscettibile di emenda ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., avendo questa Corte affermato anche di recente (cfr. Sez. 3, n. 33642 del 21/04/2022, Rv. 283473 e Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, Rv. 281240) che, in caso di omessa pronuncia 3 F-73- dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi, non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero, come correttamente avvenuto nella vicenda in esame. Ciò posto, questa Corte ritiene di poter porre rimedio all'omissione del Tribunale impartendo direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., gli ordini di demolizione e remissione in pristino, trattandosi di statuizioni correlate ex lege all'affermazione della responsabilità penale degli imputati. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa statuizione relativa all'ordine di demolizione e rimessione in pristino, ordini che vanno in questa sede impartiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione relativa all'ordine di demolizione e rimessione in pristino, ordini che impartisce. Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali e d