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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 18346/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2019 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Palmi in data 22 ottobre 2015, che aveva assolto l'imputato dai delitti di estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 7

I. 203/91 (capo B), e di rivelazione di segreti di ufficio (capi C e D), riconoscendo la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di turbata libertà degli incanti, con esclusione della contestata aggravante ex art. 7

I. 203/91 (capo A); la Corte territoriale, accogliendo l'impugnazione proposta dal P.M., ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) e B), riconoscendo per entrambi la sussistenza della contestata aggravante ex art. 7

I. 203/91 e ravvisando il vincolo della continuazione tra quei reati.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.192, 533, 603, 604, 605 cod. proc. pen., 111 Cost., 629 cod. pen.; la sentenza impugnata, nel sovvertire l'esito assolutorio relativo all'imputazione del delitto di estorsione, aveva omesso di esaminare e confutare specificamente i punti della sentenza di assoluzione, venendo così meno all'obbligo motivazionale richiesto; la rinnovazione istruttoria non aveva fornito elementi nuovi, contrapposti a quelli già esaminati dal giudice di primo grado; la Corte territoriale aveva considerato in modo selettivo il compendio probatorio, trascurando elementi di prova utilizzati dai giudici di primo grado per giungere al verdetto assolutorio; aveva formulato ipotesi ricostruttive e giudizi fondati sulla personale lettura di intercettazioni senza dimostrare la logicità di quella lettura; anche la circostanza dell'insistente richiesta dell'imputato, rivolta alla persona offesa e al teste Rotundo, di comparire per essere ascoltati come testimoni nel corso del giudizio di primo grado, era stata travisata dalla Corte, a fronte delle chiare indicazioni desumibili dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'esame dinanzi alla Corte.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 7

I. 203/91, e vizio di motivazione, considerata la totale assenza di argomenti a supporto dell'ipotizzato ricorso a minacce dal contenuto "tipicamente mafioso".

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt.270 cod. proc. pen. e 629 cod. pen., e vizio della motivazione, deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni "sulle quali fonda la notizia criminis".

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.353 cod. pen. e 7

I. 203/91, e vizio della motivazione quanto alla conferma del giudizio di responsabilità per il reato di turbata libertà degli incanti, fondato su una lettura parziale degli atti processuali che dimostrano come la gara non fosse stata aggiudicata alla ditta, in concorrenza con quella gestita dall'imputato, non per i supposti mezzi fraudolenti, ma per il difetto genetico dei requisiti di partecipazione dell'altro partecipante.

3. La difesa del ricorrente ha inviato il 3 gennaio 202, a mezzo pec, motivi nuovi di ricorso relativi ai profili del difetto di motivazione rafforzata e dell'insussistenza della circostanza aggravante ex art. 7

I. 203/91.4.

All'udienza del 19 gennaio 2022 il processo è stato rinviato all'odierna udienza; la difesa del ricorrente ha inviato il 4 marzo 2022, a mezzo pec, ulteriori motivi nuovi di ricorso, con i quali ha dedotto la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, lett.

C) cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale aveva limitato la necessaria attività di rinnovazione della prova dichiarativa, omettendo di procedere al nuovo esame del teste Rotunno, così come all'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; l'esame del Rotunno era decisivo per verificare l'ipotesi di accusa (il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricercato insistentemente il Rotunno per indurlo a rendere dichiarazioni a sé favorevoli); l'esame dell'imputato era anch'esso decisivo, al fine di verificare l'intenzione del [OSCURATO:PERSONA] sia in relazione all'obiettivo della deposizione da assumere in dibattimento, attraverso i testi indicati dalla difesa, sia con riferimento al significato da attribuire alla partecipazione alla gara, con conseguente possibile esclusione dello Zoccoli; si tratta di assunzione di prova che si impone nell'ipotesi di ribaltamento del verdetto assolutorio, come recentemente confermato dalla giurisprudenza convenzionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

E' opportuno rammentare che la pronuncia di assoluzione in primo grado, per ciò che concerne la contestata estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] (che in tesi di accusa si assumeva esser stato costretto con minacce dal [OSCURATO:PERSONA] a ritirare l'avvalimento che lo Zoccoli aveva prestato ad un'impresa concorrente con il [OSCURATO:PERSONA] in una gara per l'aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani), era fondata sulla lettura e sull'interpretazione delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni della persona offesa, che secondo i giudici di primo grado delineavano un rapporto di conoscenza tra le parti e di frequente ausilio ed intervento, anche economico, da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore dello Zoccoli che per questo portava "assoluto rispetto e gratitudine" per il [OSCURATO:PERSONA]; a fronte di tale rapporto personale, la decisione dello Zoccoli di prestare a terzi l'avvalimento per la gara indetta nel territorio ove operava la società del [OSCURATO:PERSONA], con possibile nocumento per quest'ultimo, aveva rappresentato secondo quella lettura uno sgarbo che aveva portato il [OSCURATO:PERSONA] a lamentarsi di tale iniziativa con toni anche accesi (ma comunque non costituenti minaccia) e, dall'altra parte, lo Zoccoli a sentirsi redarguito, cercando rapidamente di adottare le iniziative utili per far venir meno l'efficacia dell'avvalimento (che provvedeva a revocare comunicando un inesistente errore nella valutazione dei requisiti richiesti dal bando). i La Corte d'appello ha proceduto, applicando correttamente il disposto dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. a rinnovare l'istruttoria dibattimentale; pur se la parte pubblica appellante non aveva formulato richieste di rinnovazione, la Corte territoriale ha stimato - coerentemente alla struttura della motivazione della decisione di primo grado e alle censure formulate dall'appellante p.m. - di dover procedere a riassumere in primo luogo la testimonianza della persona offesa, estendendo poi l'attività istruttoria alla luce di successive indagini che avevano ad oggetto le testimonianze rese nel processo sia dalla persona offesa Zoccoli che dal teste Azzarà (ritenute inattendibili per le sollecitazioni operate dall'imputato); ha, così, acquisito ulteriori e nuovi elementi di valutazione, che complessivamente considerati in uno al contenuto delle conversazioni intercettate riguardanti la vicenda oggetto di contestazione, hanno condotto alla pronuncia di condanna del [OSCURATO:PERSONA].

L'apparato argomentativo posto a base della decisione rispetta i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per delineare il contenuto della motivazione rafforzata, resa necessaria quando alla pronuncia di assoluzione in primo grado faccia seguito in appello la contraria decisione che affermi la responsabilità dell'imputato; parametri che sono rappresentati dalla «compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado», nonché dall'adozione di «un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01).

La Corte d'appello (pagg. 28-29) ha messo in rilievo che gli esiti delle prove acquisite in altro procedimento (le intercettazioni che dimostravano la predisposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle condizioni per "addomesticare" la testimonianza dello Zoccoli e determinare il contenuto delle dichiarazioni del teste Azzarà) rendevano inattendibile il contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona offesa e dai testimoni a discarico, in ordine al contenuto e al significato delle espressioni rivolte dall'imputato alla persona offesa per costringerlo a ritirare l'avvalimento prestato alla ditta concorrente.

Ha così superato le ragioni della sentenza di assoluzione, tutte fondate sulla giustificazione sia dell'atteggiamento assunto dal [OSCURATO:PERSONA], sia di quello dello Zoccoli, scaturito dopo la "reprimenda" del ricorrente, alla luce del rapporto di amicizia, sostegno economico e gratitudine ravvisato tra le parti.

Le critiche del ricorrente si appuntano sulla valutazione delle prove acquisite sostenendo come preferibile la ricostruzione dei giudici di primo grado, ma non sono in grado di superare la valutazione delle nuove emergenze.Quanto ai motivi nuovi, con cui si è dedotta la riassunzione delle prove in modo parziale e, quindi, in contrasto con la disciplina interna e con i canoni convenzionali del giusto processo, va osservato che la mancata rinnovazione della prova dichiarativa con il teste Rotunno (ossia il tecnico che aveva richiesto l'avvalimento poi prestato dallo Zoccoli) è circostanza processuale che non integra la violazione dedotta, poiché il Rotunno non è mai stato ascoltato come teste, né in atti vi sono dichiarazioni da lui rese all'autorità (giudiziaria o di p.g.) che sono state utilizzate nel giudizio.

E' questo, infatti, il presupposto logico-giuridico della rinnovazione istruttoria in grado di appello, posto a fondamento della giurisprudenza citata dal ricorrente, in quanto l'obbligo di diretta assunzione della prova dichiarativa, anche nell'ipotesi di giudizio celebrato con il rito abbreviato (Sez.

Unite, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. unite, n. 14800 del 21/12/2017, dep 2018, Troise, Rv. 272430), ovvero nel caso di giudizio ordinario in cui sia stato prestato consenso all'utilizzazione di atti di indagine (Sez. 6, n. 53336 del 23/11/2017, Garbin, Rv. 271716), presuppone che le dichiarazioni oggetto della prova da rinnovare siano state utilizzate - appunto attraverso gli atti che documentano quelle dichiarazioni - ai fini del giudizio assolutorio.

Dunque, la carenza lamentata al più doveva essere superata in grado di appello attraverso una richiesta di rinnovazione, deducendo l'incompletezza del materiale probatorio e richiedendo l'esame del teste (per il quale, peraltro, la stessa difesa aveva formulato rinuncia all'esame in primo grado).

Per quanto riguarda, poi, l'omessa rinnovazione dell'esame dell'imputato, il ricorso non deduce in modo specifico la decisività della prova che avrebbe dovuto essere nuovamente assunta, limitandosi a evocare la necessità di apprezzare il contenuto delle "intenzioni" che animavano l'imputato sia nel ricercare la persona offesa prima che fosse escussa quale testimone, sia nel contestare l'atteggiamento tenuto dallo Zoccoli, funzionali all'apprezzamento dell'elemento psicologico tenuto dall'imputato

1.2. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico nella formulazione, poiché non indica a quali delle intercettazioni faccia riferimento la denuncia di inutilizzabilità, evocando censure proposte con una memoria davanti al Tribunale ove, come risulta dal tenore della sentenza di primo grado (terzo foglio), le parti avevano peraltro concordato l'acquisizione delle trascrizioni di talune intercettazioni.

Né risulta assolta dal ricorrente la "prova di resistenza" che deve sempre accompagnare la denuncia, in sede di legittimità, di inutilizzabilità degli elementi di prova (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 0).1.3.

Il quarto motivo di ricorso è meramente reiterativo delle deduzioni già formulate con l'atto di appello senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata; infatti, il ricorrente trascura il dato essenziale evidenziato dalla Corte d'appello circa la caratteristica del reato contestato, trattandosi di reato di pericolo che non richiede il risultato del danno effettivo, risultando integrato anche nel caso di danno mediato e potenziale in quanto non occorre il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (da ultimo, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163 - 01).

Il dolo dell'imputato era rivolto a ottenere l'esclusione della ditta concorrente, pur non conoscendo il difetto di requisiti tecnici che ne avrebbero comunque comportato l'esclusione; sicché la diversa causa dell'esclusione della ditta concorrente non fa venir meno l'illiceità della condotta.

1.4. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

Nell'affermare la sussistenza della contestata circostanza aggravante (descritta nelle imputazioni come riferita al ricorso al metodo mafioso), la Corte d'appello non ha indicato alcun elemento di portata obiettiva in grado di dimostrare che il contenuto delle minacce implicite rivolte alla vittima, per conseguire l'ingiusto profitto del delitto di estorsione e realizzare la turbativa della gara pubblica, fosse caratterizzato da termini, allusioni o richiami all'esistenza di un apparato organizzato criminale di cui veniva evocata la capacità di intimidazione.

La sentenza, infatti, ha fatto leva in primo luogo sulla reazione della persona offesa, derivando dal «grave timore suscitato» l'evocazione «della forza intimidatrice propria dell'agire mafioso» (pag. 30); ha, quindi, aggiunto che il richiamo al dato dell'uso del pronome personale plurale, nella descrizione fornita dalla vittima in altre intercettazioni quanto alle interlocuzioni avute con il [OSCURATO:PERSONA], dimostrava che la minaccia era stata formulata con metodo mafioso; ha, infine, concluso le valutazioni sul punto richiamando una conversazione intercettata in cui l'Azzarà, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in altro procedimento, riferiva di «risalenti rapporti amicali da lui intrattenuti con esponenti di vertice della 'ndrangheta» (pag. 30).

La motivazione così strutturata non ha tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel delineare le caratteristiche della circostanza aggravante disciplinata dall'art. 7

I. 203/91, oggi trasfusa nell'art. 416 bis.1 cod. pen.; il dato qualificante di tale circostanza, infatti, è rappresentato dal riscontro, nella condotta oggetto di imputazione, della specifica funzione diretta «a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv.277222 - 0); ciò in quanto la disposizione che prevede l'indicata circostanza aggravante «ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190 - 01).

I principi su ricordati mettono in rilievo, pertanto, la necessità di accertare che la condotta posta in essere risulti oggettivamente intimidatoria, perché «dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso» (Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, Costantino, Rv. 270572 - 01); accertamento che impone la valutazione delle specifiche modalità esecutive del delitto, con riguardo sia a peculiari connotazioni dell'agire del reo, sia alla rappresentazione che di quella condotta venga fornita alla vittima, per desumerne gli effetti che l'azione sia stata in grado di esercitare, non essendo peraltro sufficienti suggestioni o convincimenti desunti dalla vittima (come per l'ipotesi in cui l'autore abbia fatto riferimento alla sua provenienza geografica: Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, cit.).

La sentenza impugnata non ha fatto riferimento né a qualità soggettive riferibili direttamente al [OSCURATO:PERSONA] (essendo del tutto irrilevanti quelle richiamate a proposito della posizione dell'Azzarà, che non risulta aver concorso nella relazione dei delitti contestati), né a contesti ambientali e territoriali, evocativi della presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso; ma ha fatto leva sul timore indotto dalle larvate minacce del [OSCURATO:PERSONA] e sulla reazione conseguente della vittima, che non può costituire da sola metro della mafiosità del metodo utilizzato (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 - 0) in assenza di correlazioni a dati obiettivi, espressivi di un contesto mafioso noto alla generalità dei soggetti che vivono ed operano in un determinato ambito territoriale e sociale, ovvero della conosciuta appartenenza di chi agisce a sodalizi mafiosi (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938 - 0; Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759 - 0; Sez. 2, n. 10467 del 10/02/2016, Letizia, Rv. 266654 - 0).

Allo stesso modo, risulta generico (oltre che contraddetto dal testo delle intercettazioni, in cui l'imputato non risulta aver fatto ricorso a quella modalità comunicativa) il richiamo della persona offesa alle frasi pronunciate utilizzando il pronome plurale nel corso della telefonata con cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe doluto dell'iniziativa assunta dallo Zoccoli, per il potenziale pregiudizio all'esito della gara pubblica cui aveva preso parte l'imputato; anche tale modalità espressiva, in difetto di un dimostrato collegamento con un ambito specifico, caratterizzato da evidenti e indiscutibili connotazioni mafiose quanto all'esistenza di organizzazioni in grado di controllare il territorio e le attività economiche, risulta inidonea a fornire dimostrazione della sussistenza dell'aggravante in esame.

2. In ragione delle statuizioni che precedono, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla valutazione concernente la sussistenza della contestata circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso; il giudice di rinvio procederà a rivalutare l'intero compendio probatorio alla luce dei principi di diritto su enunciati, verificando se sussistano dati obiettivi in grado di dimostrare il ricorso al metodo mafioso nel rivolgere alla vittima le minacce utilizzate dall'imputato per porre in essere i reati a lui contestati; in conseguenza, valuterà - ove risulti insussistente la circostanza aggravante - gli effetti quanto all'eventuale intervenuta prescrizione di taluno dei reati oggetto di addebito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso con rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2019 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Palmi in data 22 ottobre 2015, che aveva assolto l'imputato dai delitti di estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 7 I. 203/91 (capo B), e di rivelazione di segreti di ufficio (capi C e D), riconoscendo la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di turbata libertà degli incanti, con esclusione della contestata aggravante ex art. 7 I. 203/91 (capo A); la Corte territoriale, accogliendo l'impugnazione proposta dal P.M., ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) e B), riconoscendo per entrambi la sussistenza della contestata aggravante ex art. 7 I. 203/91 e ravvisando il vincolo della continuazione tra quei reati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.192, 533, 603, 604, 605 cod. proc. pen., 111 Cost., 629 cod. pen.; la sentenza impugnata, nel sovvertire l'esito assolutorio relativo all'imputazione del delitto di estorsione, aveva omesso di esaminare e confutare specificamente i punti della sentenza di assoluzione, venendo così meno all'obbligo motivazionale richiesto; la rinnovazione istruttoria non aveva fornito elementi nuovi, contrapposti a quelli già esaminati dal giudice di primo grado; la Corte territoriale aveva considerato in modo selettivo il compendio probatorio, trascurando elementi di prova utilizzati dai giudici di primo grado per giungere al verdetto assolutorio; aveva formulato ipotesi ricostruttive e giudizi fondati sulla personale lettura di intercettazioni senza dimostrare la logicità di quella lettura; anche la circostanza dell'insistente richiesta dell'imputato, rivolta alla persona offesa e al teste Rotundo, di comparire per essere ascoltati come testimoni nel corso del giudizio di primo grado, era stata travisata dalla Corte, a fronte delle chiare indicazioni desumibili dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'esame dinanzi alla Corte. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 7 I. 203/91, e vizio di motivazione, considerata la totale assenza di argomenti a supporto dell'ipotizzato ricorso a minacce dal contenuto "tipicamente mafioso". 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt.270 cod. proc. pen. e 629 cod. pen., e vizio della motivazione, deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni "sulle quali fonda la notizia criminis". 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.353 cod. pen. e 7 I. 203/91, e vizio della motivazione quanto alla conferma del giudizio di responsabilità per il reato di turbata libertà degli incanti, fondato su una lettura parziale degli atti processuali che dimostrano come la gara non fosse stata aggiudicata alla ditta, in concorrenza con quella gestita dall'imputato, non per i supposti mezzi fraudolenti, ma per il difetto genetico dei requisiti di partecipazione dell'altro partecipante. 3. La difesa del ricorrente ha inviato il 3 gennaio 202, a mezzo pec, motivi nuovi di ricorso relativi ai profili del difetto di motivazione rafforzata e dell'insussistenza della circostanza aggravante ex art. 7 I. 203/91.4. All'udienza del 19 gennaio 2022 il processo è stato rinviato all'odierna udienza; la difesa del ricorrente ha inviato il 4 marzo 2022, a mezzo pec, ulteriori motivi nuovi di ricorso, con i quali ha dedotto la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, lett. C) cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale aveva limitato la necessaria attività di rinnovazione della prova dichiarativa, omettendo di procedere al nuovo esame del teste Rotunno, così come all'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; l'esame del Rotunno era decisivo per verificare l'ipotesi di accusa (il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricercato insistentemente il Rotunno per indurlo a rendere dichiarazioni a sé favorevoli); l'esame dell'imputato era anch'esso decisivo, al fine di verificare l'intenzione del [OSCURATO:PERSONA] sia in relazione all'obiettivo della deposizione da assumere in dibattimento, attraverso i testi indicati dalla difesa, sia con riferimento al significato da attribuire alla partecipazione alla gara, con conseguente possibile esclusione dello Zoccoli; si tratta di assunzione di prova che si impone nell'ipotesi di ribaltamento del verdetto assolutorio, come recentemente confermato dalla giurisprudenza convenzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. E' opportuno rammentare che la pronuncia di assoluzione in primo grado, per ciò che concerne la contestata estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] (che in tesi di accusa si assumeva esser stato costretto con minacce dal [OSCURATO:PERSONA] a ritirare l'avvalimento che lo Zoccoli aveva prestato ad un'impresa concorrente con il [OSCURATO:PERSONA] in una gara per l'aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani), era fondata sulla lettura e sull'interpretazione delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni della persona offesa, che secondo i giudici di primo grado delineavano un rapporto di conoscenza tra le parti e di frequente ausilio ed intervento, anche economico, da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore dello Zoccoli che per questo portava "assoluto rispetto e gratitudine" per il [OSCURATO:PERSONA]; a fronte di tale rapporto personale, la decisione dello Zoccoli di prestare a terzi l'avvalimento per la gara indetta nel territorio ove operava la società del [OSCURATO:PERSONA], con possibile nocumento per quest'ultimo, aveva rappresentato secondo quella lettura uno sgarbo che aveva portato il [OSCURATO:PERSONA] a lamentarsi di tale iniziativa con toni anche accesi (ma comunque non costituenti minaccia) e, dall'altra parte, lo Zoccoli a sentirsi redarguito, cercando rapidamente di adottare le iniziative utili per far venir meno l'efficacia dell'avvalimento (che provvedeva a revocare comunicando un inesistente errore nella valutazione dei requisiti richiesti dal bando). i La Corte d'appello ha proceduto, applicando correttamente il disposto dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. a rinnovare l'istruttoria dibattimentale; pur se la parte pubblica appellante non aveva formulato richieste di rinnovazione, la Corte territoriale ha stimato - coerentemente alla struttura della motivazione della decisione di primo grado e alle censure formulate dall'appellante p.m. - di dover procedere a riassumere in primo luogo la testimonianza della persona offesa, estendendo poi l'attività istruttoria alla luce di successive indagini che avevano ad oggetto le testimonianze rese nel processo sia dalla persona offesa Zoccoli che dal teste Azzarà (ritenute inattendibili per le sollecitazioni operate dall'imputato); ha, così, acquisito ulteriori e nuovi elementi di valutazione, che complessivamente considerati in uno al contenuto delle conversazioni intercettate riguardanti la vicenda oggetto di contestazione, hanno condotto alla pronuncia di condanna del [OSCURATO:PERSONA]. L'apparato argomentativo posto a base della decisione rispetta i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per delineare il contenuto della motivazione rafforzata, resa necessaria quando alla pronuncia di assoluzione in primo grado faccia seguito in appello la contraria decisione che affermi la responsabilità dell'imputato; parametri che sono rappresentati dalla «compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado», nonché dall'adozione di «un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01). La Corte d'appello (pagg. 28-29) ha messo in rilievo che gli esiti delle prove acquisite in altro procedimento (le intercettazioni che dimostravano la predisposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle condizioni per "addomesticare" la testimonianza dello Zoccoli e determinare il contenuto delle dichiarazioni del teste Azzarà) rendevano inattendibile il contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona offesa e dai testimoni a discarico, in ordine al contenuto e al significato delle espressioni rivolte dall'imputato alla persona offesa per costringerlo a ritirare l'avvalimento prestato alla ditta concorrente. Ha così superato le ragioni della sentenza di assoluzione, tutte fondate sulla giustificazione sia dell'atteggiamento assunto dal [OSCURATO:PERSONA], sia di quello dello Zoccoli, scaturito dopo la "reprimenda" del ricorrente, alla luce del rapporto di amicizia, sostegno economico e gratitudine ravvisato tra le parti. Le critiche del ricorrente si appuntano sulla valutazione delle prove acquisite sostenendo come preferibile la ricostruzione dei giudici di primo grado, ma non sono in grado di superare la valutazione delle nuove emergenze.Quanto ai motivi nuovi, con cui si è dedotta la riassunzione delle prove in modo parziale e, quindi, in contrasto con la disciplina interna e con i canoni convenzionali del giusto processo, va osservato che la mancata rinnovazione della prova dichiarativa con il teste Rotunno (ossia il tecnico che aveva richiesto l'avvalimento poi prestato dallo Zoccoli) è circostanza processuale che non integra la violazione dedotta, poiché il Rotunno non è mai stato ascoltato come teste, né in atti vi sono dichiarazioni da lui rese all'autorità (giudiziaria o di p.g.) che sono state utilizzate nel giudizio. E' questo, infatti, il presupposto logico-giuridico della rinnovazione istruttoria in grado di appello, posto a fondamento della giurisprudenza citata dal ricorrente, in quanto l'obbligo di diretta assunzione della prova dichiarativa, anche nell'ipotesi di giudizio celebrato con il rito abbreviato (Sez. Unite, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. unite, n. 14800 del 21/12/2017, dep 2018, Troise, Rv. 272430), ovvero nel caso di giudizio ordinario in cui sia stato prestato consenso all'utilizzazione di atti di indagine (Sez. 6, n. 53336 del 23/11/2017, Garbin, Rv. 271716), presuppone che le dichiarazioni oggetto della prova da rinnovare siano state utilizzate - appunto attraverso gli atti che documentano quelle dichiarazioni - ai fini del giudizio assolutorio. Dunque, la carenza lamentata al più doveva essere superata in grado di appello attraverso una richiesta di rinnovazione, deducendo l'incompletezza del materiale probatorio e richiedendo l'esame del teste (per il quale, peraltro, la stessa difesa aveva formulato rinuncia all'esame in primo grado). Per quanto riguarda, poi, l'omessa rinnovazione dell'esame dell'imputato, il ricorso non deduce in modo specifico la decisività della prova che avrebbe dovuto essere nuovamente assunta, limitandosi a evocare la necessità di apprezzare il contenuto delle "intenzioni" che animavano l'imputato sia nel ricercare la persona offesa prima che fosse escussa quale testimone, sia nel contestare l'atteggiamento tenuto dallo Zoccoli, funzionali all'apprezzamento dell'elemento psicologico tenuto dall'imputato 1.2. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico nella formulazione, poiché non indica a quali delle intercettazioni faccia riferimento la denuncia di inutilizzabilità, evocando censure proposte con una memoria davanti al Tribunale ove, come risulta dal tenore della sentenza di primo grado (terzo foglio), le parti avevano peraltro concordato l'acquisizione delle trascrizioni di talune intercettazioni. Né risulta assolta dal ricorrente la "prova di resistenza" che deve sempre accompagnare la denuncia, in sede di legittimità, di inutilizzabilità degli elementi di prova (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 0).1.3. Il quarto motivo di ricorso è meramente reiterativo delle deduzioni già formulate con l'atto di appello senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata; infatti, il ricorrente trascura il dato essenziale evidenziato dalla Corte d'appello circa la caratteristica del reato contestato, trattandosi di reato di pericolo che non richiede il risultato del danno effettivo, risultando integrato anche nel caso di danno mediato e potenziale in quanto non occorre il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (da ultimo, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163 - 01). Il dolo dell'imputato era rivolto a ottenere l'esclusione della ditta concorrente, pur non conoscendo il difetto di requisiti tecnici che ne avrebbero comunque comportato l'esclusione; sicché la diversa causa dell'esclusione della ditta concorrente non fa venir meno l'illiceità della condotta. 1.4. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Nell'affermare la sussistenza della contestata circostanza aggravante (descritta nelle imputazioni come riferita al ricorso al metodo mafioso), la Corte d'appello non ha indicato alcun elemento di portata obiettiva in grado di dimostrare che il contenuto delle minacce implicite rivolte alla vittima, per conseguire l'ingiusto profitto del delitto di estorsione e realizzare la turbativa della gara pubblica, fosse caratterizzato da termini, allusioni o richiami all'esistenza di un apparato organizzato criminale di cui veniva evocata la capacità di intimidazione. La sentenza, infatti, ha fatto leva in primo luogo sulla reazione della persona offesa, derivando dal «grave timore suscitato» l'evocazione «della forza intimidatrice propria dell'agire mafioso» (pag. 30); ha, quindi, aggiunto che il richiamo al dato dell'uso del pronome personale plurale, nella descrizione fornita dalla vittima in altre intercettazioni quanto alle interlocuzioni avute con il [OSCURATO:PERSONA], dimostrava che la minaccia era stata formulata con metodo mafioso; ha, infine, concluso le valutazioni sul punto richiamando una conversazione intercettata in cui l'Azzarà, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in altro procedimento, riferiva di «risalenti rapporti amicali da lui intrattenuti con esponenti di vertice della 'ndrangheta» (pag. 30). La motivazione così strutturata non ha tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel delineare le caratteristiche della circostanza aggravante disciplinata dall'art. 7 I. 203/91, oggi trasfusa nell'art. 416 bis.1 cod. pen.; il dato qualificante di tale circostanza, infatti, è rappresentato dal riscontro, nella condotta oggetto di imputazione, della specifica funzione diretta «a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv.277222 - 0); ciò in quanto la disposizione che prevede l'indicata circostanza aggravante «ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190 - 01). I principi su ricordati mettono in rilievo, pertanto, la necessità di accertare che la condotta posta in essere risulti oggettivamente intimidatoria, perché «dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso» (Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, Costantino, Rv. 270572 - 01); accertamento che impone la valutazione delle specifiche modalità esecutive del delitto, con riguardo sia a peculiari connotazioni dell'agire del reo, sia alla rappresentazione che di quella condotta venga fornita alla vittima, per desumerne gli effetti che l'azione sia stata in grado di esercitare, non essendo peraltro sufficienti suggestioni o convincimenti desunti dalla vittima (come per l'ipotesi in cui l'autore abbia fatto riferimento alla sua provenienza geografica: Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, cit.). La sentenza impugnata non ha fatto riferimento né a qualità soggettive riferibili direttamente al [OSCURATO:PERSONA] (essendo del tutto irrilevanti quelle richiamate a proposito della posizione dell'Azzarà, che non risulta aver concorso nella relazione dei delitti contestati), né a contesti ambientali e territoriali, evocativi della presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso; ma ha fatto leva sul timore indotto dalle larvate minacce del [OSCURATO:PERSONA] e sulla reazione conseguente della vittima, che non può costituire da sola metro della mafiosità del metodo utilizzato (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 - 0) in assenza di correlazioni a dati obiettivi, espressivi di un contesto mafioso noto alla generalità dei soggetti che vivono ed operano in un determinato ambito territoriale e sociale, ovvero della conosciuta appartenenza di chi agisce a sodalizi mafiosi (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938 - 0; Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759 - 0; Sez. 2, n. 10467 del 10/02/2016, Letizia, Rv. 266654 - 0). Allo stesso modo, risulta generico (oltre che contraddetto dal testo delle intercettazioni, in cui l'imputato non risulta aver fatto ricorso a quella modalità comunicativa) il richiamo della persona offesa alle frasi pronunciate utilizzando il pronome plurale nel corso della telefonata con cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe doluto dell'iniziativa assunta dallo Zoccoli, per il potenziale pregiudizio all'esito della gara pubblica cui aveva preso parte l'imputato; anche tale modalità espressiva, in difetto di un dimostrato collegamento con un ambito specifico, caratterizzato da evidenti e indiscutibili connotazioni mafiose quanto all'esistenza di organizzazioni in grado di controllare il territorio e le attività economiche, risulta inidonea a fornire dimostrazione della sussistenza dell'aggravante in esame. 2. In ragione delle statuizioni che precedono, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla valutazione concernente la sussistenza della contestata circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso; il giudice di rinvio procederà a rivalutare l'intero compendio probatorio alla luce dei principi di diritto su enunciati, verificando se sussistano dati obiettivi in grado di dimostrare il ricorso al metodo mafioso nel rivolgere alla vittima le minacce utilizzate dall'imputato per porre in essere i reati a lui contestati; in conseguenza, valuterà - ove risulti insussistente la circostanza aggravante - gli effetti quanto all'eventuale intervenuta prescrizione di taluno dei reati oggetto di addebito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso con rinv
Sentenza Cassazione n. 18346/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris