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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25791/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino del 04/03/2025 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) 5) e 6) della rubrica, previa declaratoria di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 7), per intervenuta remissione di querela.

2. Con un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge per non avere il Gup valutato come remissione di querela tacita la mancata comparizione della p.o. in relazione all'ulteriore episodio di danneggiamento contestato al capo 6) della rubrica.

Tale soluzione, ad avviso della difesa, sarebbe imposta dalla nuova formulazione dell'art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen. scaturente dalla riforma cd.

"Cartabia", nonché dal precedente arresto delle S.U. n. 31668 del 2016, in tema di rilevanza della mancata comparizione al processo della persona offesa.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non è consentito in sede di legittimità.

La S.C. ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla

I. n. 103 del 2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01).

Peraltro, nel caso in esame, l'estinzione del reato che si vuole far conseguire alla remissione tacita della querela richiede pur sempre un accertamento di fatto, precluso alla Corte di cassazione, volto a stabilire se il querelante, citato come testimone, non sia comparso "senza addurre alcun giustificato motivo".

4. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino del 04/03/2025 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) 5) e 6) della rubrica, previa declaratoria di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 7), per intervenuta remissione di querela. 2. Con un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge per non avere il Gup valutato come remissione di querela tacita la mancata comparizione della p.o. in relazione all'ulteriore episodio di danneggiamento contestato al capo 6) della rubrica. Tale soluzione, ad avviso della difesa, sarebbe imposta dalla nuova formulazione dell'art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen. scaturente dalla riforma cd. "Cartabia", nonché dal precedente arresto delle S.U. n. 31668 del 2016, in tema di rilevanza della mancata comparizione al processo della persona offesa. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non è consentito in sede di legittimità. La S.C. ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. n. 103 del 2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). Peraltro, nel caso in esame, l'estinzione del reato che si vuole far conseguire alla remissione tacita della querela richiede pur sempre un accertamento di fatto, precluso alla Corte di cassazione, volto a stabilire se il querelante, citato come testimone, non sia comparso "senza addurre alcun giustificato motivo". 4. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 25791/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris