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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37439/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLIdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA - [OSCURATO:SOCIETA]. dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della SOCIETA' CATTOLIC:A [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, i quali hanno contestato quanto esposto dal Procuratore generale, hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi e hanno chiesto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità (come da rispettiva nota spese); dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, hanno chiesto l'estromissione delle parti civili SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli - a seguito dell'annullamento con rinvio (della sentenza resa il 18 novembre 2013 dalla Corte di appello Salerno) disposto da questa Corte con pronuncia del 17 febbraio 2016 - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di cui agli artt.423 e 367 cod. pen. per non aver commesso il fatto e da quelle elevate sub specie degli artt. 642 e 56 e 640 cod. pen. perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili, così riformando la sentenza del Tribunale di Salerno in rata 24 maggio 2007, gravata dall'imputato.

Le contestazioni in discorso sono state mosse al Marigliano (in concorso con altri) in relazione all'incendio di un capannone industriale dove avevano sede la [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (di cui erano soci [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Luigi) e alle conseguenti denunce di sinistro presentate alle società presso le quali i medesimi enti erano assicurati.

2. Avverso la sentenza rescindente è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione soc. coop., [OSCURATO:SOCIETA]. (con unico atto) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ha formulato un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di motivazione.

In particolare, la Corte di appello avrebbe riformato la decisione di condanna (dopo aver proceduto, in ossequio alla sentenza rescindente, all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA]) per il tramite di un apprezzamento parcellizzato degli elementi in atti, pervenendo a una decisione assolutoria in contrasto con gli stessi fatti di cui ha ritenuto la prova, non confrontandosi in particolare con le indagini della Guardia di finanza che avevano messo in luce numerosi profili di inattendibilità della documentazione contabile presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alle società di assicurazione, erroneamente negando che vi fossero «fatture inesistenti» (rectius: per operazioni inesistenti), ragion per cui non dovrebbe ritenersi esaustiva e convincente sul piano logico l'esclusione del movente; ed anzi le risultanze probatorie, unitariamente valutate, avrebbero una valenza dimostrativa idonea a fornire la prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione soc. coop. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno formulato un unico motivo, denunciando il vizio di motivazione in termini analoghi a quelli esposti nel ricorso del Procuratore generale distrettuale, bastando qui aggiungere che le ricorrenti hanno rimarcalp l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso la prova a carico del Marigliano poiché egli era all'estero, nonostante l'assenza di qualsivoglia segno di effrazione nel capannone e alla luce di quanto accertato in relazione alle giacenze e alla contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.).

2.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha formulato due motivi di ricorso.

2.3.1. Con il primo motivo ha prospettato il vizio di motivazione, rappresentando che - a fronte dell'accertata natura dolosa dell'incendio e della mancata emersione di alcuna altra ragione o movente, se non la frode assicurativa, del fatto che le due distinte società avevano sede nel capannone hanno accettato una determinazione del danno da parte delle società assicuratrici pari alla metà di quello richiesto, delle anomalie rilevate nella documentazione contabile da esse presentata - la Corte di merito sarebbe pervenuta alle statuizioni liberatorie in maniera del tutto assertiva (considerato pure quanto analiticamente esposto nella sentenza di primo grado), travisando numerosi elementi di prova.

2.3.2. Con il secondo motivo ha addotto la violazione degli artt. 640 e 642 cod. pen., rappresentando che — a prescindere dal dubbio sulla riconducibilità dell'incendio a [OSCURATO:PERSONA] — sulla scorta di quanto emerso in giudizio (e richiamato nel primo motivo di ricorso) egli avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile quanto meno del delitto di tentata truffa.

3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto dei ricorsi, rappresentando che la Corte di merito avrebbe argomentato in maniera sufficientemente precisa e analitica rispetto a quanto esposto dal Tribunale e che i ricorsi nella sostanza avrebbero irritualmente sollecitato una rilettura dei dati fattuali.

Le parti civili, con le rispettive memorie, hanno contestato quanto esposto dal Procuratore generale, rappresentando la fondatezza dei ricorsi.

I difensori degli imputati hanno chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi, adducendo la congruità e la compiutezza della motivazione della sentenza impugnata ed affermando che le impugnazioni hanno inteso perorare un diverso apprezzamento di fatto, senza neppure distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (assimilando le due società da loro amministrate); inoltre, hanno chiesto l'estromissione delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] poiché l'unico soggetto assicurato con esse era [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del quale è stata resa pronuncia di non doversi procedere per prescrizione e, dunque, egli non potrebbe invocare alcun effetto estensivo favorevole per l'assoluzione del Marigliano. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti di seguiti esposti.

1. Quanto alla legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], negata dall'imputato, è dirimente considerare che i delitti in imputazione sono contestati in concorso — per quel che qui interessa — a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui non rileva sotto il profilo in discorso che soltanto il secondo fosse assicurato con le dette Società, essendo stato chiamato anche il primo a rispondere dlelle condotte in danno delle dette parti civili.

2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

Deve, anzitutto, premettersi che il Marigliano risulta aver rinunciato alla prescrizione.

Ciò posto, la motivazione della sentenza impugnata è viziata.

Difatti, pur avendo espressamente dato atto della natura dolosa dell'incendio del capannone e della mancanza di segni di effrazione (tanto che erano stati i Vigili del fuoco a dover forzare i lucchetti per compiere il proprio intervento), ha negato la prova di un mandato da parte di [OSCURATO:PERSONA] perché venisse appiccato l'incendio o comunque di un suo coinvolgimento in ragione del fatto che egli si trovava in America nei giorni in discorso (compreso quello in cui ha avuto luogo l'incendio), senza tuttavia argomentare compiutamente proprio sulla richiamata mancanza di segni di effrazione e del difetto della capacità dimostrativa di esso rispetto alla riferibilità dell'incendio a chi, come l'imputato, aveva il godimento del capannone); ha valorizzato pure, senza chiarirne le ragioni, il fatto che la richiesta risarcitoria alle compagnie di assicurazione sia stata presentata dopo l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti per l'incendio, negando rilievo senza alcuna spiegazione alla circostanza che tra le fatture relative alla merce acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (che esercitava la vendita di capi di abbigliamento) e in relazione alle quali era stato chiesto il risarcimento ve ne fosse una avente ad oggetto generi alimentari (dell'importo di Lire 30.000.000); ha affermato in maniera del tutto assertiva che la provenienza dei documenti contabili - della società e dei fornitori - dalla «stessa fonte grafomotoria» (secondo quanto rassegnato dal consulente che li ha esaminat) sia dimostrativa al più di una non corretta compilazione e gestione contabile.Ne deriva che la Corte territoriale non ha spiegato in modo logico ed adeguato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; conf.

Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552), venendone inficiato l'esame globale degli elementi in atti (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 - dep. 2021, S., Rv. 280605 — 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941 — 01).

Il che impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbita ogni ulteriore censura.

3. Sulla regolamentazione delle spese tra le parti (la cui rifusione è stata qui richiesta dalle parti civili) si provvederà al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLIdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA - [OSCURATO:SOCIETA]. dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della SOCIETA' CATTOLIC:A [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, i quali hanno contestato quanto esposto dal Procuratore generale, hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi e hanno chiesto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità (come da rispettiva nota spese); dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, hanno chiesto l'estromissione delle parti civili SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli - a seguito dell'annullamento con rinvio (della sentenza resa il 18 novembre 2013 dalla Corte di appello Salerno) disposto da questa Corte con pronuncia del 17 febbraio 2016 - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di cui agli artt.423 e 367 cod. pen. per non aver commesso il fatto e da quelle elevate sub specie degli artt. 642 e 56 e 640 cod. pen. perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili, così riformando la sentenza del Tribunale di Salerno in rata 24 maggio 2007, gravata dall'imputato. Le contestazioni in discorso sono state mosse al Marigliano (in concorso con altri) in relazione all'incendio di un capannone industriale dove avevano sede la [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (di cui erano soci [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Luigi) e alle conseguenti denunce di sinistro presentate alle società presso le quali i medesimi enti erano assicurati. 2. Avverso la sentenza rescindente è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione soc. coop., [OSCURATO:SOCIETA]. (con unico atto) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ha formulato un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di motivazione. In particolare, la Corte di appello avrebbe riformato la decisione di condanna (dopo aver proceduto, in ossequio alla sentenza rescindente, all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA]) per il tramite di un apprezzamento parcellizzato degli elementi in atti, pervenendo a una decisione assolutoria in contrasto con gli stessi fatti di cui ha ritenuto la prova, non confrontandosi in particolare con le indagini della Guardia di finanza che avevano messo in luce numerosi profili di inattendibilità della documentazione contabile presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alle società di assicurazione, erroneamente negando che vi fossero «fatture inesistenti» (rectius: per operazioni inesistenti), ragion per cui non dovrebbe ritenersi esaustiva e convincente sul piano logico l'esclusione del movente; ed anzi le risultanze probatorie, unitariamente valutate, avrebbero una valenza dimostrativa idonea a fornire la prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione soc. coop. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno formulato un unico motivo, denunciando il vizio di motivazione in termini analoghi a quelli esposti nel ricorso del Procuratore generale distrettuale, bastando qui aggiungere che le ricorrenti hanno rimarcalp l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso la prova a carico del Marigliano poiché egli era all'estero, nonostante l'assenza di qualsivoglia segno di effrazione nel capannone e alla luce di quanto accertato in relazione alle giacenze e alla contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.). 2.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha formulato due motivi di ricorso. 2.3.1. Con il primo motivo ha prospettato il vizio di motivazione, rappresentando che - a fronte dell'accertata natura dolosa dell'incendio e della mancata emersione di alcuna altra ragione o movente, se non la frode assicurativa, del fatto che le due distinte società avevano sede nel capannone hanno accettato una determinazione del danno da parte delle società assicuratrici pari alla metà di quello richiesto, delle anomalie rilevate nella documentazione contabile da esse presentata - la Corte di merito sarebbe pervenuta alle statuizioni liberatorie in maniera del tutto assertiva (considerato pure quanto analiticamente esposto nella sentenza di primo grado), travisando numerosi elementi di prova. 2.3.2. Con il secondo motivo ha addotto la violazione degli artt. 640 e 642 cod. pen., rappresentando che — a prescindere dal dubbio sulla riconducibilità dell'incendio a [OSCURATO:PERSONA] — sulla scorta di quanto emerso in giudizio (e richiamato nel primo motivo di ricorso) egli avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile quanto meno del delitto di tentata truffa. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto dei ricorsi, rappresentando che la Corte di merito avrebbe argomentato in maniera sufficientemente precisa e analitica rispetto a quanto esposto dal Tribunale e che i ricorsi nella sostanza avrebbero irritualmente sollecitato una rilettura dei dati fattuali. Le parti civili, con le rispettive memorie, hanno contestato quanto esposto dal Procuratore generale, rappresentando la fondatezza dei ricorsi. I difensori degli imputati hanno chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi, adducendo la congruità e la compiutezza della motivazione della sentenza impugnata ed affermando che le impugnazioni hanno inteso perorare un diverso apprezzamento di fatto, senza neppure distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (assimilando le due società da loro amministrate); inoltre, hanno chiesto l'estromissione delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] poiché l'unico soggetto assicurato con esse era [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del quale è stata resa pronuncia di non doversi procedere per prescrizione e, dunque, egli non potrebbe invocare alcun effetto estensivo favorevole per l'assoluzione del Marigliano. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti di seguiti esposti. 1. Quanto alla legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], negata dall'imputato, è dirimente considerare che i delitti in imputazione sono contestati in concorso — per quel che qui interessa — a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui non rileva sotto il profilo in discorso che soltanto il secondo fosse assicurato con le dette Società, essendo stato chiamato anche il primo a rispondere dlelle condotte in danno delle dette parti civili. 2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. Deve, anzitutto, premettersi che il Marigliano risulta aver rinunciato alla prescrizione. Ciò posto, la motivazione della sentenza impugnata è viziata. Difatti, pur avendo espressamente dato atto della natura dolosa dell'incendio del capannone e della mancanza di segni di effrazione (tanto che erano stati i Vigili del fuoco a dover forzare i lucchetti per compiere il proprio intervento), ha negato la prova di un mandato da parte di [OSCURATO:PERSONA] perché venisse appiccato l'incendio o comunque di un suo coinvolgimento in ragione del fatto che egli si trovava in America nei giorni in discorso (compreso quello in cui ha avuto luogo l'incendio), senza tuttavia argomentare compiutamente proprio sulla richiamata mancanza di segni di effrazione e del difetto della capacità dimostrativa di esso rispetto alla riferibilità dell'incendio a chi, come l'imputato, aveva il godimento del capannone); ha valorizzato pure, senza chiarirne le ragioni, il fatto che la richiesta risarcitoria alle compagnie di assicurazione sia stata presentata dopo l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti per l'incendio, negando rilievo senza alcuna spiegazione alla circostanza che tra le fatture relative alla merce acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (che esercitava la vendita di capi di abbigliamento) e in relazione alle quali era stato chiesto il risarcimento ve ne fosse una avente ad oggetto generi alimentari (dell'importo di Lire 30.000.000); ha affermato in maniera del tutto assertiva che la provenienza dei documenti contabili - della società e dei fornitori - dalla «stessa fonte grafomotoria» (secondo quanto rassegnato dal consulente che li ha esaminat) sia dimostrativa al più di una non corretta compilazione e gestione contabile.Ne deriva che la Corte territoriale non ha spiegato in modo logico ed adeguato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; conf. Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552), venendone inficiato l'esame globale degli elementi in atti (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 - dep. 2021, S., Rv. 280605 — 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941 — 01). Il che impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbita ogni ulteriore censura. 3. Sulla regolamentazione delle spese tra le parti (la cui rifusione è stata qui richiesta dalle parti civili) si provvederà al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza imp
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