Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:6
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑402/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] A/S
e
[OSCURATO:PERSONA] A/S
contro
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 20 gennaio 2005
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 gennaio 2006
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374
(Direttiva del Consiglio 85/374/CEE, artt. 1 e 3)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374
(Direttiva del Consiglio 85/374/CEE, art. 13)
3.
Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative
(Art. 234 CE)
1. La direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una
norma nazionale secondo la quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente elencati dall’art. 3, n. 3, della
direttiva, della responsabilità oggettiva che la direttiva istituisce e imputa al produttore.
Infatti, poiché la detta direttiva persegue un’armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione della
cerchia dei responsabili operata dagli artt. 1 e 3 della direttiva stessa dev’essere considerata tassativa. Di conseguenza,
dato che l’art. 3, n. 3, della direttiva prevede la responsabilità del fornitore solo nell’ipotesi in cui il produttore non
possa essere individuato, una normativa nazionale, la quale disponga che il fornitore risponde direttamente dei difetti di
un prodotto nei confronti dei danneggiati, amplia la cerchia dei responsabili.
(v. punti 33, 34, 37, 45 e dispositivo)
2. La direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad
una norma nazionale seconda la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del
produttore, dal momento che, conformemente all’art. 13 della detta direttiva, il regime istituito da quest’ultima non esclude
l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale purché essi si basino su elementi diversi,
come la garanzia per vizi occulti o la colpa.
(v. punti 47, 48 e dispositivo)
3. Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico
comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata
onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta,
è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi
inconvenienti.
Quando una normativa nazionale prevede, contrariamente a quanto stabilito dalla direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno
da prodotti difettosi, il trasferimento in capo al fornitore della responsabilità oggettiva del produttore, la circostanza
che il medesimo ordinamento giuridico istituisca un’azione di regresso per permettere al fornitore, che ha indennizzato chi
ha subìto un danno causato da un prodotto difettoso, di subentrare nei diritti di quest’ultimo soggetto contro il produttore
esclude che possa sussistere una lesione della certezza del diritto. Alla luce di ciò, il giudice comunitario non può accogliere
una domanda di limitazione nel tempo degli effetti della propria pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione
della detta direttiva.
(v. punti 51-53)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
10 gennaio 2006 (
*
)
«Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso»
Nel procedimento C‑402/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Danimarca) con decisione 26 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2003, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] A/S
e
[OSCURATO:PERSONA] A/S
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann e J. Makarczyk,
presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J. N. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts,
P. Kūris, E. Juhász e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
considerata la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 novembre 2004,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. G. Lett e U. Christrup, advokaterne;
– per la [OSCURATO:PERSONA] A/S, dal sig. J. Rostock‑Jensen, advokat;
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J. Andersen, advokat;
– per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Biering, advokat;
– per il governo spagnolo, dalla sig.ra L. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. E. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. N.B. Rasmussen e G. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede contrapposti, da un lato, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il
sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «danneggiati») alla [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, la
[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in ordine al risarcimento del danno subìto dai danneggiati a seguito del consumo
di uova messe in vendita dalla [OSCURATO:PERSONA] e prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Come precisa il primo ‘considerando’ della direttiva, l’adozione di quest’ultima risponde all’idea che un «ravvicinamento
delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi
prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare
la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore».
4 Come risulta dal secondo ‘considerando’ della direttiva, il sistema di responsabilità istituito da quest’ultima si basa sulla
constatazione che «solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un’adeguata soluzione
del problema, specifico di un’epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti
alla produzione tecnica moderna».
5 L’art. 1 della direttiva prevede:
«Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
6 L’art. 3 della direttiva dispone:
«1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante
di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto,
si presenta come produttore dello stesso.
2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita,
della locazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato
produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.
3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi
al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le
stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2,
anche se è indicato il nome del produttore».
7 Per quanto riguarda l’applicazione della responsabilità del produttore, l’art. 4 della direttiva precisa che «[i]l danneggiato
deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno». L’art. 7 elenca i casi in cui il produttore
non è responsabile. Tra tali casi figurano in particolare quelli in cui il produttore non aveva messo il prodotto in circolazione,
in cui il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto, in cui il prodotto non è stato fabbricato
per la distribuzione, in cui il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici
ed in cui lo stato delle conoscenze al momento della messa in circolazione del prodotto non ha permesso di scoprire il difetto.
8 Per quanto riguarda i rapporti tra il regime di responsabilità istituito dalla direttiva, da un lato, e i diritti nazionali
relativi alla responsabilità, dall’altro, l’art. 13 della direttiva prevede:
«La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla
responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della
notifica della direttiva».
La normativa nazionale
9 Risulta dai chiarimenti forniti dal governo danese che, prima dell’adozione della direttiva, la responsabilità – sia del produttore
sia del fornitore – per danno da prodotti difettosi era disciplinata in Danimarca dalla giurisprudenza. In base a quest’ultima,
la responsabilità per danno da prodotti difettosi era valutata alla luce delle norme generali sulla responsabilità civile,
fondate sulla nozione di colpa. L’evoluzione della giurisprudenza avrebbe tuttavia portato al punto che, in taluni casi, la
responsabilità del produttore è stata riconosciuta anche in mancanza di colpa. Quanto al fornitore, egli rispondeva della
responsabilità degli operatori economici intervenuti a monte della catena di produzione e di distribuzione.
10 La direttiva è stata trasposta in Danimarca con legge 7 giugno 1989, n. 371, relativa alla responsabilità per danno da prodotti
difettosi, modificata dalla legge 28 novembre 2000, n. 1041 (in prosieguo: la «legge n. 371»). Il governo danese ha precisato
che tale legge, da una parte, ha posto a carico del produttore il regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi
previsto dalla direttiva e, dall’altra, ha sancito la regola giurisprudenziale esistente secondo la quale il fornitore risponde
della responsabilità degli operatori economici intervenuti in successione a monte. Per giunta, le regole giurisprudenziali
anteriori sarebbero rimaste applicabili.
11 L’art. 4 della legge n. 371 definisce le nozioni di «produttore» e di «fornitore» come segue:
«1. È considerato produttore colui che fabbrica un prodotto finito, una parte componente oppure una materia prima, colui che produce
oppure raccoglie un prodotto naturale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo
sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
2. È altresì considerato produttore colui che importa un prodotto nella Comunità ai fini della vendita, della locazione, del
leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nel quadro della sua attività commerciale.
3. È considerato fornitore colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza essere
considerato produttore.
(…)».
12 L’art. 6 della stessa legge pone il principio della responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi. L’art. 10
di tale legge prevede:
«Un fornitore risponde direttamente per danno da prodotti difettosi nei confronti dei danneggiati e dei fornitori a valle
nella catena distributiva».
13 Ai sensi dell’art. 11, n. 3, della legge n. 371, il fornitore che ha risarcito chi ha subìto un danno causato da prodotti
difettosi subentra nei diritti di quest’ultimo nei confronti degli operatori a monte nella catena di produzione e di commercializzazione.
La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
14 Dopo aver consumato uova da essi acquistate in un negozio appartenente alla [OSCURATO:PERSONA], che se le era a sua volta procurate presso
il produttore [OSCURATO:PERSONA], i danneggiati sono stati colpiti da salmonellosi.
15 I danneggiati hanno agito nei confronti del fornitore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiamato in causa il produttore [OSCURATO:PERSONA].
16 Con sentenza 22 gennaio 2002, l’[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le uova fossero difettose, che esistesse un nesso di causalità
tra tale difetto e il danno subìto e che non fosse stata dimostrata alcuna colpa da parte dei danneggiati. [OSCURATO:PERSONA] è stata
condannata a versare un indennizzo ai danneggiati e la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a rimborsare tale indennizzo alla [OSCURATO:PERSONA].
17 Alla luce di quanto sopra, su appello della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva (…) osti a un regime legale secondo il quale un fornitore risponde illimitatamente della responsabilità del
produttore in base alla direttiva.
2) Se la direttiva (…) osti ad un regime in base al quale il fornitore, conformemente alla giurisprudenza, risponde illimitatamente
della responsabilità per colpa del produttore, così come sancita dalla giurisprudenza, per difetto del prodotto che ha determinato
danni alla persona o ai beni del consumatore.
3) In considerazione:
– del verbale [della 1025
a
riunione] del Consiglio dei Ministri [del 25 luglio 1985], in cui al punto 2 si dichiara quanto segue:
“Per quanto riguarda l’interpretazione degli artt. 3 e 1[3], il Consiglio e la Commissione sono concordi sul fatto che non
v’è nulla che impedisca ai singoli Stati membri di inserire nella loro normativa nazionale disposizioni riguardanti la responsabilità
del fornitore, in quanto tale responsabilità non è disciplinata dalla direttiva. Inoltre esiste accordo sul fatto che, in
conformità con la direttiva, gli Stati membri possono prevedere norme sul riparto finale della responsabilità tra diversi
produttori responsabili e i fornitori (v. art. 3)”,
– dell’art. 13 della direttiva (…),
si chiede un chiarimento sulla questione se la direttiva impedisca agli Stati membri di disciplinare legislativamente la responsabilità
del fornitore per danno da prodotti difettosi, nel caso in cui il fornitore – come avviene nell’art. [4], n. 3, prima frase,
della legge [n. 371] – sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali
senza essere considerato produttore nel senso della definizione di produttore di cui all’art. 3 della direttiva in materia
di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
4) Se la direttiva (…) impedisca agli Stati membri di introdurre una norma di legge sulla responsabilità per danno da prodotti
difettosi secondo la quale il fornitore – senza essere egli stesso produttore o assimilato al produttore secondo l’art. 3
della direttiva – risponde:
– della responsabilità del produttore ai sensi della direttiva;
– della responsabilità per colpa del produttore, sancita dalla giurisprudenza, in materia di responsabilità da prodotti difettosi
per danni alla persona o ai beni del consumatore.
La norma di legge a cui si riferisce la questione presuppone:
a) che il fornitore sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza
essere considerato produttore (art. [4], n. 3, prima frase, della legge [n. 371]);
b) che il produttore possa essere considerato responsabile e che, pertanto, in caso contrario il fornitore non risponda (art. 10
della legge [n. 371]);
c) che il fornitore abbia un’azione di regresso nei confronti del produttore (art. 11, n. 3, della legge [n. 371]).
5) Se la direttiva (…) osti al mantenimento da parte di uno Stato membro di una regola, non legislativa, bensì giurisprudenziale,
preesistente alla direttiva, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in base alla quale il fornitore
– senza essere produttore o assimilato al produttore ai sensi dell’art. 3 della direttiva – risponde:
– della responsabilità del produttore ai sensi della direttiva;
– della responsabilità per colpa del produttore, sancita dalla giurisprudenza, in materia di responsabilità da prodotti difettosi
per danni alla persona o ai beni del consumatore.
La regola giurisprudenziale a cui la questione si riferisce presuppone:
a) che il fornitore sia definito come colui che mette in circolazione un prodotto nel quadro delle sue attività commerciali senza
essere considerato produttore (art. [4], n. 3, prima frase, della legge [n. 371]);
b) che il produttore possa essere considerato responsabile e che, pertanto, in caso contrario il fornitore non risponda (art. 10
della legge [n. 371]);
c) che il fornitore abbia un’azione di regresso nei confronti del produttore (art. 11, n. 3, della legge [n. 371])».
Sulle questioni pregiudiziali
18 Con le sue questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva osti
a che uno Stato membro disciplini la responsabilità del fornitore prevedendo che quest’ultimo debba rispondere per la responsabilità
del produttore.
19 In questo contesto, occorre ricordare che la responsabilità istituita dalla direttiva e, all’art. 1 di quest’ultima, posta
a carico del produttore è una responsabilità indipendente dalla colpa. Ciò è quanto precisa espressamente il secondo ‘considerando’
della direttiva. Ciò risulta altresì dall’enumerazione, operata all’art. 4 della detta direttiva, degli elementi di prova
posti a carico del danneggiato nonché dai casi, considerati all’art. 7, nei quali la responsabilità del produttore è esclusa.
20 Il giudice del rinvio chiede se la direttiva osti, da una parte, ad una norma nazionale che trasferisce al fornitore la responsabilità
indipendente dalla colpa istituita dalla direttiva e imputata al produttore e, dall’altra, ad una norma nazionale che trasferisce
al fornitore la responsabilità per colpa del produttore.
21 Al fine di risolvere tali questioni, occorre, in via preliminare, determinare la portata dell’armonizzazione operata dalla
direttiva.
Sulla portata dell’armonizzazione operata dalla direttiva
22 Nelle sentenze 25 aprile 2002, causa C‑52/00, Commissione/Francia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3827, punto 16); causa C‑154/00, Commissione/Grecia
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3879, punto 12), e causa C‑183/00, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3901, punto 25), la Corte ha dichiarato che
il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti
difettosi è totalmente determinato dalla direttiva stessa e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall’economia
di quest’ultima.
23 Dopo aver esaminato questi criteri, la Corte ha concluso che la direttiva persegue, sugli aspetti che disciplina, un’armonizzazione
globale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri (citate sentenze Commissione/Francia,
punto 24, e Commissione/Grecia, punto 20).
24 Nell’ambito del presente procedimento, i danneggiati e il governo danese fanno valere che la direttiva non realizza un’armonizzazione
totale della responsabilità per danno da prodotti difettosi, ma solo della responsabilità del produttore di prodotti difettosi.
Fondandosi sulla formulazione letterale degli artt. 1 e 3 della direttiva, essi sostengono che quest’ultima non disciplina
la responsabilità del fornitore e lascia agli Stati membri un margine di valutazione per quanto riguarda la definizione della
cerchia dei responsabili.
25 L’art. 1 della direttiva prevede una responsabilità per il danno causato a seguito del difetto di un prodotto e imputa tale
responsabilità al produttore del prodotto in questione.
26 Le nozioni di «danno», di «difetto» e di «prodotto» sono rispettivamente definite agli artt. 9, 6 e 2 della direttiva. La
nozione di «produttore» è definita all’art. 3 della direttiva. Secondo il n. 1 di quest’ultima disposizione, essa designa
il fabbricante del prodotto. Il n. 2 di questa stessa disposizione include nel termine «produttore» l’importatore del prodotto
nella Comunità. In applicazione dell’art. 3, n. 3, della direttiva, se il produttore non può essere individuato, il fornitore
è considerato come tale a meno che non indichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del proprio fornitore.
27 I motivi per i quali è parso opportuno ammettere la responsabilità del produttore sono esplicitati all’art. 1, lett. e), della
motivazione della proposta di direttiva [documento COM (76) 372 def. (GU C 241, pag. 9)], alla quale ha fatto riferimento
il governo danese. Tale motivazione, che fa riferimento agli artt. 1 e 2 della detta proposta, divenuti senza modifiche di
fondo gli artt. 1 e 3 della direttiva, può essere riassunta come segue.
28 Pur riconoscendosi che la possibilità di far sorgere la responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso secondo le modalità
previste dalla direttiva faciliterebbe le azioni giudiziarie intentate dal danneggiato, viene osservato che tale facilitazione
sarebbe pagata a caro prezzo in quanto, obbligando tutti i fornitori ad assicurarsi contro tale responsabilità, essa condurrebbe
ad un notevole rincaro dei prodotti. Inoltre, tale facilitazione condurrebbe ad una moltiplicazione dei ricorsi, dato che
il fornitore si rivolgerebbe a sua volta contro il proprio fornitore risalendo sino al produttore. Dato che, nella grande
maggioranza dei casi, il fornitore si limita a rivendere il prodotto così come acquistato e che solo il produttore ha la possibilità
di agire sulla qualità di quest’ultimo, si ritiene opportuno concentrare la responsabilità per danno dei prodotti difettosi
sul produttore.
29 Risulta da queste considerazioni che dopo aver ponderato i ruoli rispettivi dei vari operatori economici che intervengono
nelle catene di fabbricazione e di commercializzazione è stata operata la scelta di imputare in linea di principio al produttore,
e unicamente in taluni casi delimitati all’importatore e al fornitore, l’onere della responsabilità per i danni causati dai
prodotti difettosi nel regime giuridico istituito dalla direttiva.
30 Contrariamente all’interpretazione sostenuta dai danneggiati e dal governo danese, gli artt. 1 e 3 della direttiva non si
limitano dunque a disciplinare la responsabilità del produttore di un prodotto difettoso, ma determinano, tra gli operatori
che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione, quello che dovrà assumere la responsabilità istituita
dalla direttiva.
Sul trasferimento al fornitore della responsabilità indipendente dalla colpa del produttore in base alla direttiva
31 Con la prima parte delle sue questioni, il giudice del rinvio chiede se la direttiva debba essere interpretata nel senso che
osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore risponde illimitatamente della responsabilità oggettiva che la direttiva
istituisce e imputa al produttore.
32 A questo proposito si deve constatare che la cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha il diritto di intentare
un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva è definita agli artt. 1 e 3 di quest’ultima (v. punti 29
e 30 della presente sentenza).
33 Poiché la direttiva, come è stato ricordato al punto 23 della presente sentenza, persegue un’armonizzazione totale sui punti
da essa disciplinati, la determinazione della cerchia dei responsabili operata agli artt. 1 e 3 della direttiva stessa dev’essere
considerata tassativa.
34 L’art. 3, n. 3, della direttiva prevede la responsabilità del fornitore solo nell’ipotesi in cui il produttore non possa essere
individuato. Prevedendo, all’art. 10 della legge n. 371, che il fornitore risponde direttamente dei difetti di un prodotto
nei confronti dei danneggiati, il legislatore danese ha quindi esteso la cerchia dei responsabili contro i quali la vittima
ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva oltre i limiti fissati da
quest’ultima.
35 Il governo danese ha fatto valere che la legislazione nazionale non pone a carico del fornitore una responsabilità autonoma,
poiché quest’ultimo risponde nei confronti delle vittime solo nei limiti in cui il produttore, contro il quale egli dispone
di un’azione di regresso, può essere responsabile. La situazione del fornitore assomiglia così a quella di un garante in solido.
36 Tale elemento non è determinante. Oltre al fatto che il sistema istituito dalla detta normativa nazionale fa gravare sul fornitore
un onere che il legislatore comunitario ha considerato ingiustificato (v. punto 28 della presente sentenza), esso comporta
una moltiplicazione delle chiamate in causa che l’azione diretta esperibile dal danneggiato contro il produttore, alle condizioni
previste all’art. 3 della direttiva, ha proprio lo scopo di evitare (v. sentenza Commissione/Francia, cit., punto 40, e punto 28
della presente sentenza).
37 Ne consegue che la direttiva dev’essere interpretata nel senso che osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore
risponde illimitatamente della responsabilità del produttore in base alla direttiva.
38 Il governo danese sostiene tuttavia che l’art. 13 della direttiva, ai sensi del quale quest’ultima lascia impregiudicati i
diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale,
potrebbe fornire un fondamento normativo ad un’estensione al fornitore della responsabilità imputabile, nel sistema della
direttiva, al produttore.
39 A questo proposito occorre ricordare che, nelle citate sentenze Commissione/Francia (punto 21), Commissione/Grecia (punto 17)
e [OSCURATO:PERSONA] (punto 30), la Corte, dopo un esame del tenore letterale, dell’obiettivo e dell’economia della direttiva,
ha dichiarato che l’art. 13 di quest’ultima non può essere interpretato nel senso che lasci agli Stati membri la possibilità
di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello previsto dalla detta direttiva.
40 Il governo danese auspica che tale giurisprudenza sia riesaminata alla luce della dichiarazione relativa agli artt. 3 e 1[3]
che figura al punto 2 del verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1985, secondo la quale tali articoli
non ostano a che ciascuno Stato membro inserisca nella sua normativa nazionale disposizioni riguardanti la responsabilità
del fornitore.
41 Al fine di difendere il mantenimento della regola nazionale, secondo la quale il fornitore risponde della responsabilità del
produttore, che era stata elaborata dalla giurisprudenza prima dell’entrata in vigore della direttiva ed è stata solo confermata
dalla legge che ha trasposto quest’ultima, il governo danese fa valere anche la dichiarazione che figura al punto 16 del detto
verbale, in cui il Consiglio ha espresso l’auspicio «che gli Stati membri, che attualmente applicano disposizioni più favorevoli
per quanto riguarda la tutela dei consumatori rispetto a quelle che risultano dalla direttiva, non si avvalgano delle possibilità
offerte dalla direttiva per ridurre tale livello di protezione».
42 A questo proposito occorre, in primo luogo, ricordare che, quando una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio non
trova alcun riscontro nel testo di una disposizione di diritto derivato, essa non può essere presa in considerazione per interpretare
tale disposizione (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1991, causa C‑292/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑745, punto 18,
e 8 giugno 2000, causa C‑375/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4243, punto 26).
43 In secondo luogo, le due dichiarazioni alle quali si è riferito il governo danese non possono giustificare, in contrasto con
il tenore letterale e l’economia del testo, una modificazione della cerchia dei responsabili definita dalla direttiva. In
particolare, esse non possono essere fatte valere per consentire agli Stati membri di trasferire sul fornitore, al di là dei
casi tassativamente considerati all’art. 3, n. 3, l’onere della responsabilità istituita dalla direttiva e imputata da quest’ultima
al produttore.
44 Per quanto riguarda l’argomento del governo danese secondo il quale questa interpretazione della direttiva è tale da comportare
in Danimarca un abbassamento del livello di tutela del consumatore, occorre rilevare che un’eventuale estensione ai fornitori
della responsabilità istituita dalla direttiva rientra nella competenza del legislatore comunitario, al quale spetta procedere,
se del caso, ad una modifica delle disposizioni interessate.
45 Di conseguenza, la prima parte delle questioni proposte dal giudice del rinvio va risolta dichiarando che la direttiva dev’essere
interpretata nel senso che osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente
elencati al suo art. 3, n. 3, della responsabilità oggettiva che tale direttiva istituisce e imputa al produttore.
Sul trasferimento al fornitore della responsabilità per colpa del produttore
46 Con la seconda parte delle sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la direttiva osti ad una regola nazionale
secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore nel caso
di un danno causato dal difetto di un prodotto.
47 A questo proposito occorre ricordare che, nelle citate sentenze Commissione/Francia (punto 22), Commissione/Grecia (punto 18)
e [OSCURATO:PERSONA] (punto 31), la Corte ha dichiarato che l’art. 13 della direttiva dev’essere interpretato nel senso che
il regime attuato da quest’ultima non esclude l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale
purché essi si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa.
48 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda parte delle questioni poste dal giudice del rinvio dichiarando che la direttiva
dev’essere interpretata nel senso che non osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere
illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore.
Sulla limitazione degli effetti della sentenza nel tempo
49 Nell’ipotesi in cui la Corte non accogliesse l’interpretazione della direttiva da essi propugnata, i danneggiati e il governo
danese hanno chiesto alla Corte di limitare gli effetti della sua sentenza nel tempo. A sostegno della loro domanda, essi
hanno fatto valere, in particolare, le gravi conseguenze per la certezza del diritto e le implicazioni finanziarie che la
sentenza potrebbe comportare per i danneggiati in un gran numero di controversie relative alla responsabilità per danno da
prodotti difettosi risolte dopo l’entrata in vigore della direttiva.
50 Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione che la Corte dà di una norma di diritto comunitario nell’esercizio
della competenza attribuitale dall’art. 234 CE chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma
stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma
così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza
che statuisce sulla domanda d’interpretazione, purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite
relativa all’applicazione della detta norma (v., in particolare, sentenze 2 febbraio 1988, causa 24/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag 379,
punto 27, e 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4921, punto 141).
51 Al riguardo si deve ricordare che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto
inerente all’ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere
una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché
una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede
degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (v., in particolare, sentenze 28 settembre 1994, causa C‑57/93,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4541, punto 21, e 12 ottobre 2000, causa C‑372/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8683, punto 42).
52 Va ricordato che, all’art. 11, n. 3, della legge n. 371, il legislatore danese ha fatto ricorso al meccanismo dell’azione
di regresso, noto alla maggior parte degli ordinamenti giuridici, e ha previsto che il fornitore che ha indennizzato chi ha
subìto un danno causato da un prodotto difettoso subentri nei diritti di quest’ultimo soggetto contro il produttore. Si deve
pertanto constatare che il fornitore considerato responsabile nei confronti della vittima può, in linea di massima, essere
indennizzato dal produttore in condizioni che garantiscono la certezza del diritto.
53 Di conseguenza, senza che occorra esaminare la questione se un fornitore possa o meno disporre di un’azione contro un danneggiato
precedentemente indennizzato, né porsi la questione della buona fede degli ambienti interessati, non va accolta la domanda
dei danneggiati e del governo danese, che non hanno fornito alcun altro elemento tale da suffragare il loro argomento secondo
cui la presente sentenza, se i suoi effetti non fossero limitati nel tempo, rischierebbe di comportare gravi inconvenienti.
Sulle spese
54 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev’essere interpretata
nel senso:
–
che essa osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente elencati all’art. 3,
n. 3, della direttiva stessa, della responsabilità oggettiva che la direttiva istituisce e imputa al produttore;
–
che essa non osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità
per colpa del produttore.
Firme
*
Lingua processuale: il danese.