CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02030/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15073-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1437/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2024 R.G.N. 1336/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. Oggetto R.G.N.15073/2024 Cron. Rep. Ud.16/12/2025 Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:SOCIETA] quanto a [OSCURATO:PERSONA], ed in parziale accoglimento dello stesso appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, ha rigettato le domande proposte con il ricorso di primo grado da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] condannando le parti predette al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza, condannando invece [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora di interesse, in riferimento alla operata riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello richiamando l'orientamento consolidato di legittimità ha confermato che il lavoratore illegittimamente ceduto, dopo l'ordine giudiziale di reintegra presso il cedente, ha diritto al pagamento della intera retribuzione contrattuale, ove abbia debitamente messo in mora il suo datore di lavoro mediante l'offerta formale delle sue prestazioni lavorative. In base a tale principio la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado per [OSCURATO:PERSONA], mentre l'ha riformata per gli altri ricorrenti ritenendo che non sussistesse per loro la prova certa della rituale messa in mora di [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, accogliendo il primo motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha osservato - con riguardo alle posizioni dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto una missiva datata 29/10/2014 sottoscritta unicamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], cui risultava allegata una ricevuta di accettazione di raccomandata datata 30/10/2014, ma non anche la cartolina di ricevimento della predetta raccomandata; [OSCURATO:PERSONA] avevaprodotto una lettera prestampata di richiesta di reintegra in servizio, laddove peraltro risultavano in bianco sia il nominativo che il codice fiscale del lavoratore, e mancava altresì la sottoscrizione del richiedente; inoltre, non risultava prodotta alcuna ricevuta e/o cartolina che attestasse la spedizione e la ricezione di tale missiva da parte di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto la medesima lettera prestampata depositata da Giammattei, datata 8/7/2015, peraltro contenente il proprio nominativo, il proprio codice fiscale e la propria sottoscrizione, allegando unicamente una ricevuta di accettazione di raccomandata con data illeggibile ma non anche la cartolina di ricevimento della predetta raccomandata. Ne derivava, pertanto, ad avviso della Corte di appello, che difettava la prova certa della conoscenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. degli atti di messa in mora provenienti dagli indicati lavoratori, atti che in quanto tipicamente recettivi, richiedevano, appunto la prova della conoscenza da parte del destinatario (Cass. n. 27412 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed altre). Diversamente il motivo era infondato con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva prodotto una missiva datata 1/7/2015, sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], con cui lavoratore invitata [OSCURATO:SOCIETA]. ad ottemperare all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, unitamente alla ricevuta di accettazione della raccomandata, datata 2/7/2015, e dall'avviso di ricevimento della raccomandata medesima in data 6/7/2015. Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte, la produzione giudizio dell'avviso di ricevimento implicavauna presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta dal lavoratore e l'missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. n. 24149 del 3/10/2018). Avverso la sentenza hanno proposto il ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria, ai quali ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. Il pubblico ministero ha comunicato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. All’esito della decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni, come previsto dalla legge. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di dibattito tra le parti, rappresentato dalla ricezione da parte della datrice di lavoro delle lettere di messa in mora, risultante dalle relative ricevute postali ex art. 360, n. 5 c.p.c. Con tale motivo di ricorso si sostiene che, per quanto attiene ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati prodotti in atti, già in primo grado, gli avvisi di ricevimento delle lettere contenenti l'atto di messa in mora; la Corte d'appello aveva pertanto omesso di considerare totalmente l'avvenuta ricezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] nella propria sede sociale delle raccomandate speditele da [OSCURATO:PERSONA] e per conto di Cola (dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) risultanti dalle ricevute di ritorno timbrate e datate dalla società; ricezione che in difetto di ogni diversa allegazione implicava la presunzione di conoscenza dell'offerta formale delle prestazioni ex art. 1335 c.c.; tale fatto era stato oggetto di discussione tra le parti, come risultava sia dal verbale di prima comparizione, sia dalle note autorizzate ed aveva sicuramente carattere decisivo dal momento che la Corte d'appello non aveva dubitato del diritto dei lavoratori illegittimamente ceduti e reintegrati con sentenza di ottenere il pagamento delle retribuzioni, ove avessero debitamente messo in mora la datrice di lavoro. La Corte aveva rigettato le domande dei lavoratori ricorrenti solo per il difetto di prova certa della conoscenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. degli atti di messa mora proveniente dai medesimi lavoratori: prova che invece risultava dalle ricevute prodotte in giudizio (e riprodotte in ricorso). 2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 ss. c.c., 437 comma 2 c.p.c. in ordine alla valenza probatoria della ricevuta postale di spedizione delle raccomandate ex art. 360, n. 3 c.p.c., atteso che la Corte d'appello di Roma aveva escluso che Cola e [OSCURATO:PERSONA] avessero validamente messo in mora [OSCURATO:SOCIETA] in quanto aveva ritenuto che non fosse stata accertata la consegna alla società delle lettere con le quali avevano offerto le proprie prestazioni lavorative, dal momento che le raccomandate erano corredate dalla ricevuta di spedizione, ma non da quella di ricevimento. Ed invero, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale di legittimità, la produzione dell'avviso di spedizione di una raccomandata postale costituisce prova certa della sua spedizione, attestata dall'ufficio postale, ed implica di per sé la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. anche in assenza della ricevuta di ritorno ( Cass. n. 511 del 2019, Cass.n. 335 del 2018; Cass. n. 15762 del 2013). Di conseguenza la Corte d'appello poiché ha constatato che le lettere di messa in mora erano corredate dalla ricevuta di spedizione, non poteva limitarsi a prendere atto della generica affermazione di [OSCURATO:SOCIETA] di non averle ricevute ma, in difetto di ogni concreta allegazione e prova da parte della destinataria, doveva presumerne la ricezione e la conoscenza da parte della debitrice, Inoltre poiché sussisteva un inizio di prova rappresentato dalla certificazione postale di spedizione avrebbe dovuto ammettere, ai sensi dell'articolo 437, comma 2 c.p.c., i mezzi istruttori indispensabili alla decisione, non escluso il giuramento decisorio espressamente richiesto dagli appellati. 3.- Preliminarmente va considerato che negli stessi motivi di ricorso si parla soltanto degli avvisi di ricevimento riferiti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; mentre non viene sollevata alcuna censura (né nel primo, né nel secondo motivo) rispetto alle conclusioni prese nella sentenza impugnata nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; sicché il ricorso, proposto da questo lavoratore, poiché non contiene in realtà alcun motivo di impugnazione idoneo a poter condurre ad una diversa decisione, non può che essere dichiarato inammissibile. Si reputo di compensare le spese tra il ricorrente e la controparte, per la sostanziale assenza di attività difensiva da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Ciò posto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito indicati, in relazione ai soli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.-Preliminarmente va pure considerato che, come risulta dalle premesse in fatto, la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione esclusivamente la mancanza della prova certa della conoscenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA] degli atti di messa in mora provenienti dai lavoratori, la cui provenienza non è stata quindi messa in dubbio dalla stessa Corte. 6.- Ciò posto, per quanto attiene i due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta evidente nella causa che la Corte di appello non hatenuto in nessun conto il fatto della ricezione delle raccomandate contenenti gli atti di messa in mora attestato dagli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio fin dal primo grado. 6.- Va invero considerato che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il tribunale aveva dichiarato provata la messa in mora effettuata dai medesimi lavoratori, posto che - pur non considerando espressamente la documentazione relativa alla ricezione della raccomandata – aveva affermato che “nel caso in esame i ricorrenti hanno dimostrato di avere efficacemente messo in mora [OSCURATO:SOCIETA] con le note di cui ai doc. 1.5, 2.4, 3.4 e 4.4”. 7. Ad avviso di questa Corte, dunque, la documentazione di cui si tratta – riprodotta all’interno di questo ricorso – e prodotta dai ricorrenti nel giudizio di primo grado con le note autorizzate depositate per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo le contestazioni sollevate da [OSCURATO:SOCIETA] in merito alla ricezione delle lettere raccomandate dei lavoratori, deve ritenersi sia stata acquisita implicitamente agli atti di causa (mentre neppure risultava un’esplicita contestazione sul punto da parte della difesa all’epocaconvenuta in giudizio). Essa è stata quindi utilizzata dal giudice di primo grado a fondamento della decisione con cui ha riconosciuto “efficacemente” intervenuta la messa in mora della datrice di lavoro, in coerenza con la dinamica del contraddittorio che si è sviluppato sullo specifico punto tra le parti del giudizio. 8. Dalla stessa documentazione risulta la ricezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della lettera raccomandata spedita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] e delle due lettere raccomandate spedite da [OSCURATO:PERSONA]; e tali ricevute di ricevimento si riferivano appunto alla documentazione (lettere di messa in mora ed avvisi di spedizione) già depositata in giudizio, la cui efficacia probatoria erano volte ad integrare a seguito delle contestazionidella convenuta. 9. La conclusione qui assunta è inoltre coerente con la giurisprudenza intervenuta sul punto avendo questa Corte statuito (Cass. Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022): “In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento”. Inoltre è stato pure precisato (Cass. n. 31845 del 27/10/2022) che : “Il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” 8.-Sulla scorta di tale giurisprudenza, non può invero sostenersi -senza cadere in evident i contraddizion i – che per un verso, in caso di contestazione provenienti dal destinatario, non basti a provare il recapito il solo avviso di spedizione e che occorra invece l’avviso di ricevimento; e dall’altro verso, che in caso di contestazione, il giudice non ammetta le stesse prove documentali,ovvero proprio gli avvisi di ricevimento prodott i in corso di causa e direttia comprovare la ricezione delle lettere di messa in mora che il medesimo giudice ha dichiarato “efficacemente comunicate”. 9.- Il giudice di secondo grado ha quindi errato ad ignorare la specifica documentazione prodotta in atti la quale comprova il fatto decisivo e discusso tra le parti del perfezionamento della ricezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della comunicazione delle raccomandate contenenti le lettere di messa in mora all’indirizzo della datrice di lavoro. 10.- Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, mentre deve ritenersi assorbito il secondo con il quale si deduce, in via logicamente subordinata, l’idoneità della sola ricevuta postale a comprovare la spedizione della lettera raccomandata, di cui i ricorrenti hanno però prodotto anche l’avviso di ricevimento. 11.- Alla luce di quanto fin qui osservato il primo motivo di ricorso deve essere accolto, mentre va dichiarato assorbito il secondo. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 12.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato solo per il ricorso incidentale (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e compensa tra le parti le spese del presente giudizio; accoglie il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per quanto di ragione e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo di ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del Giammattei,