CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 31101/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo la pena inflitta ad anni due e mesi sei di reclusione, revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari; Considerato che il primo motivo di ricorso, afferente alla violazione di legge penale sostanziale per avere la sentenza impugnata ritenuto provate le condotte distrattive ascritte all'imputato sulla sola base della dichiarazione confessoria dello stesso, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente alla violazione di legge penale sostanziale per avere il giudice di merito ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), L.fall., non risulta sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto -così come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 8) l'aggravante ritenuta sussistente è solo quella del danno di rilevante gravità ex art. 219, comma 1, L.fall; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2022 Il consiglier estenore [OSCURATO:PERSONA]