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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23407/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 27 marzo 2012, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio con recidiva specifica ed i nfraq u i nq uen na le.

Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la recidiva, se non esclusa, incide comunque sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, a nulla rilevando che la stessa sia ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, come espressamente previsto dall'art. 157, terzo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018- dep. 30/01/2019, Dongarrà, Rv. 275639; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018-dep. 28/01/2019, Amico, Rv. 274899; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059) e nella specie, la recidiva specifica e infraquinquennale, seppur subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, è stata ritenuta dai giudici di merito, pertanto, il reato non risulta essersi prescritto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 27 marzo 2012, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio con recidiva specifica ed i nfraq u i nq uen na le. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la recidiva, se non esclusa, incide comunque sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, a nulla rilevando che la stessa sia ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, come espressamente previsto dall'art. 157, terzo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018- dep. 30/01/2019, Dongarrà, Rv. 275639; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018-dep. 28/01/2019, Amico, Rv. 274899; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059) e nella specie, la recidiva specifica e infraquinquennale, seppur subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, è stata ritenuta dai giudici di merito, pertanto, il reato non risulta essersi prescritto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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