CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1976
Cassazione n. 06081/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/05/1976 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato e mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la destinazione alla cessione dello stupefacente, piuttosto che al mero uso personale valorizzando al riguardo anche le condizioni personali dell'imputato, che non aveva neppure un lavoro stabile, e, pertanto, incompatibili con l' acquisto di un quantitativo (di oltre 400 gr. di marjuana, corrispondete a circa 1294 dosi) che correttamente si è escluso potesse essere sussunto nel fatto lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Anche il motivo relativo alla mancata riqualificazione giuridica del fatto, oltre che generico, si appalesa, pertanto, manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] elatore [OSCURATO:PERSONA]