CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4858 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] L‘[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 3580/20 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, pubblicata in data 13 luglio 2020. Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, rigettava l’appello del Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino avverso la sentenza numero 1107/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, con la quale erano stati disattesi i ricorsi -da esso separatamente proposti e poi riuniti- avverso due avvisi di accertamento IMU, anni 2012 e 2013 (numeri 202/16 e 2731/16), in ragione della reputata insussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992. 2. [OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione. 3. Il Comune di Solofra resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, all’adunanza camerale del 12 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento. 2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 e num. 5, c.p.c., denuncia l’omessa valutazione, da parte della corte regionale campana, della documentazione probatoria e delle argomentazioni spese nel corso del giudizio ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione dell’esenzione IMU, con la conseguente violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 36 della legge n. 317 del 1991. I giudici di secondo grado, infatti, non avevano considerato che, negli anni 2012 e 2013, oltre ai Comuni indicati nello statuto (per una percentuale pari al 97% dell’intera composizione), solamente l’IACP (per una percentuale pari al 3% dell’intera composizione) faceva parte del Consorzio, che svolgeva funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto ad eventuali attività di tipo imprenditoriale, avendo la funzione di promuovere, nell’ambito degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività industriali, anche nelle aree di cui all’art. 32 della legge n. 219 del 1981. La finalità istituzionale perseguita, avente natura pubblicistica, era destinata ad estrinsecarsi anche attraverso la locazione a terzi di lotti, ma non in un’ottica imprenditoriale o per realizzare “un guadagno”, come era possibile evincere dall’art. 9 del regolamento regionale numero 2 del 2005, che dava conto dell’utilizzo dei proventi dell’attività a fini istituzionali, volti alla promozione dello sviluppo di determinate aree del territorio senza scopo di lucro o finalità di natura commerciale o imprenditoriale attraverso i corrispettivi conseguiti. Con il secondo motivo -esaminabile congiuntamente a quello che precede per la correlazione delle questioni prospettate- il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 e num. 4, c.p.c., lamenta la carenza o erroneità della motivazione della sentenza impugnata, con la quale la corte di merito si era limitata a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali, anche di legittimità, e ad affermare che, rispetto ai singoli immobili, non era stato dimostrato “lo svolgimento di attività pubblica e comunque priva di fine di lucro”, senza valutare in alcun modo se fossero destinati esclusivamente all’espletamento di compiti istituzionali o rientrassero nell’ordinaria attività industriale o commerciale, non potendosi far discendere dalla natura di ente pubblico economico del Consorzio alcuna esclusione aprioristica dalla fruizione dell’agevolazione. 3. I motivi -esaminabili, come si è detto, congiuntamente- sono infondati. 4. Non sono condivisibili, innanzi tutto, le critiche mosse dal ricorrente avverso la motivazione della sentenza impugnata, che, sia pure sinteticamente, permette di cogliere le ragioni di fatto e di diritto sottese al convincimento trasfuso nel decisum. 4.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).La motivazione, invece, è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25). 4.2. Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, dopo avere dato conto delle ragioni della reiezione dei ricorsi da parte dei giudici di prime cure, incentrate sulla natura di ente pubblico economico del Consorzio, esercente attività industriale e commerciale, e dei motivi di appello, imperiati sull’affermata sussistenza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, per la fruizione dell’esenzione, ha rigettato il gravame evidenziando che: -la decisione era conforme ad altri precedenti emessi nei confronti del Consorzio, “noti alle parti”; -la natura di enti pubblici economici e lo svolgimento di attività industriale e commerciale da parte dei consorzi comportavano “la sottoposizione ad IMU”; - “rispetto ai singoli immobili sottoposti ad IMU”, inoltre, non era stato dimostrato, “in concreto … lo svolgimento di attività pubblica e comunque priva di fine di lucro”; - l’esenzione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26575/18), poteva essere applicata solamente qualora il Consorzio avesse assolto “a finalità di natura pubblicistica” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 2). In tal modo, la corte territoriale, ancorché in termini piuttosto concisi, ha motivato la decisione assunta, permettendo, attraverso l’iter logico - giuridico e valutativo illustrato nella pronuncia gravata, di comprendere le ragioni che l’hanno indotta a formarsi il convincimento che ha portato al rigetto dell’impugnazione. 5. Le censure del ricorrente non colgono nel segno nemmeno nella parte in cui perorano -in virtù della declamata sussistenza dei requisiti all’uopo necessari- la sussistenza del diritto alla fruizione dell’esenzione de qua. 5.1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’esenzione disciplinata dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 presuppone l’utilizzo diretto del bene da parte dell’ente richiedente e, quindi, che l’immobile sia adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via, appunto, diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o di un altro diritto reale e che sarebbe, quindi, soggetto passivo d’imposta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504del 1992 (cfr. Cass. n. 142 /04, Cass. n. 20577/05, Cass.n. 15025/15, Cass. n. 10483/16, Cass. n. 14912/16 e Cass. n. 19773/19). In termini generali - ma pur sempre con riferimento all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, il cui contenuto è stato sostanzialmente riproposto dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 (secondo il quale “sono esenti dall’imposta … gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”)-è stato affermato che essa -e, cioè, l’esenzione in parola- non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriali, in quanto non è possibile identificare il concetto di “finalità istituzionali”, che sono proprie degli enti e che costituiscono la loro ragion d’essere, con quello di “servizi pubblici”, che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate o altri enti o società, con la conseguenza che tali soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell’esenzione (cfr. Cass. n. 24593/10, Cass. n. 4997/20, Cass.n. 36028/22 e Cass. n. 18933/25). Ed, invero, la locuzione “compiti istituzionali”, contenuta nell’art. 7, comma 1,lett. a), del d.lgs. n.504 del 1992, è riferibile solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico, con esclusione delle attività economiche, rispetto alle quali gli enti non si pongono in veste di istituzione, ma operano come ordinari soggetti privati (cfr. Cass. n. 10809/16). Le “finalità istituzionali”, infatti, non possono essere confuse con lo “interesse pubblico”, che può essere perseguito -come si è già avuto modo di accennare- anche per il tramite di altri soggetti, aventi, appunto, natura privata, di talché non ogni iniziativa -solo perché intrapresa dai suddetti enti- permette il conseguimento dell’esenzione, dovendosi valutare se essa consista o meno in una attività puramente economica. 5.2. Tale esenzione, pertanto, essendo applicabile solo per gli immobili “destinati esclusivamente a compiti istituzionali” e spettando soltanto se essi siano direttamente ed immediatamente destinati allo svolgimento dei suddetti compiti, non è configurabile allorquando i beni vengano utilizzati per attività di carattere privato, come avviene laddove il godimento di essi venga concesso a terzi verso il pagamento di un canone o, comunque, di un corrispettivo (cfr. Cass. n. 14094/10). In quest’ottica, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’esenzione è stata affermata proprio con riferimento ai consorzi di sviluppo industriale, per i quali è stata rimarcata la natura di enti pubblici economici in ragione dell’attività di diritto privato inerente alla concessione di beni in godimento o allo svolgimento di servizi, dietro versamento di canoni o corrispettivi (cfr. Cass. n. 31037/18, Cass. n. 5551/19, Cass. n. 4649/20, Cass. n. 36478/22 e, con specifico riferimento all’IMU, Cass. n. 22601/24 e Cass. n. 22613/24). E’ pur vero che -nella summenzionata veste di enti pubblici economici- le attività dei prefati consorzi consistono - anche - nell’esercizio di attività pubblicistica (quale l’attività inerente alla “localizzazione industriale”), estranea al campo privatistico imprenditoriale (cfr. Cass., sez. un., n. 14293/10, Cass., sez. un., n. 8619/15 e Cass. n. 26575/18, nonché, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato n. 6251/18 e Cons. n. 1282/21), ma è altrettanto vero che, per il resto, sono -e devono essere- regolati dalla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa, tenendo a mente pur sempre che, per sottrarsi all’obbligo di pagamento dell’imposta, sono necessari due requisiti: che gli immobili posseduti dai consorzi siano destinati esclusivamente all’espletamento di compiti istituzionali e che gli enti consorziati siano individualmente esenti dall’imposta. L’art. 31, comma 18, della legge n. 289 del 2002 - avente carattere di norma interpretativa- ha previsto, del resto, che l’esenzione per gli immobili destinati a compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, contemplata dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applichi anche ai consorzi tra enti territoriali e tra enti che siano individualmente esenti, di talché è onere di tali soggetti dimostrare la ricorrenza dei suddetti presupposti ed, in particolare, che gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati all’espletamento di compiti istituzionali e non rientrino, invece, nell’esercizio dell’ordinaria attività industriale e commerciale e siano, quindi, soggetti a ICI (o adIMU), come avverrebbe per qualsiasi operatore commerciale (cfr.Cass. n. 26575/18 ed, in termini analoghi, Cass. n. 22601/24). 5.3. Ebbene, nella vicenda in esame, in disparte la circostanza -non presa in alcun modo in considerazione dai giudici di secondo grado- che faceva parte del Consorzio, sia pure in misura residuale rispetto alla sua composizione, anche l’IACP e non solo i Comuni indicati nello Statuto, è stato rilevato, sulla scorta di un accertamento di fatto incensurabile in questa sede, che, relativamente “ai singoli immobili sottoposti ad IMU”, non era stato dimostrato -contrariamente a quanto il ricorrente avrebbe dovuto fare, in virtù dei principi poc’anzi riepilogati- “lo svolgimento di attività pubblica e comunque priva di fine di lucro” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 2). Né è ravvisabile, in relazione all’accertamento effettuato dalla corte regionale campana, il vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., diversamente da quanto sostenuto, nell’ambito di entrambi i motivi che sorreggono l’impugnazione, dal ricorrente, secondo il quale ci sarebbe stato un omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione, inerenti, sostanzialmente, alla natura del Consorzio, alle sue finalità istituzionali e, più in generale, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la fruizione dell’esenzione, nonché un omesso esame della documentazione probatoria (non meglio, invero, specificata). 5.4. L’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e, cioè, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14). Il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma primo, num. 6, e 369, comma secondo, num. 4, c.p.c., è tenuto ad indicare, allorché ritenga che ricorra un vizio del genere, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività(cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur sempre rimarcare che l’omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 17819/25). La norma, infatti, si riferisce al mancatoesame di unfatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprioaccadimento naturalistico, giacché costituisce unfatto, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, di unfatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (un fattocostitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di unfatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di unfatto principale), purché sia controverso e decisivo, nel senso che il mancatoesame, evincibile dal tenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perché suscettibile di influenzare l’esito del giudizio, non integrando, invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quouna mera argomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze probatorie, qualora ilfatto storico rilevante sia stato, comunque, preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25). 5.5. Nel caso di specie, le questioni inerenti alla natura del Consorzio, alle sue finalità istituzionali ed alla sussistenza o meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la fruizione dell’esenzione sono state prese in considerazione dalla corte di merito, la quale si è specificamente determinata in relazione ad esse, di talché, a stretto rigore, non è possibile nemmeno astrattamente discettare di omesso esame di un fatto, bensì di accertamento di un fatto. Né è possibile sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, in quanto -e sottolineato, in ogni caso, che l’omesso esame di un fatto non può confondersi con l’omesso esame di un atto o di un documento, suscettibile di valutazione, qualificazione ed interpretazione- non è ammesso, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, chiedere al giudice di legittimità una nuova disamina dei fatti storici valutati dalle corti di merito, perché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25). 6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito,