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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18924/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la costituzione di parte civile dello Schubert, non avendo quest'ultimo provato di essere effettivamente l'utilizzatore dell'autovettura danneggiata, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che la doglianza relativa all'assenza del potere di querela in capo al danneggiato è manifestamente infondata poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi che abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità» (Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574 - 01); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la quantificazione del risarcimento del danno non sono consentiti poiché non risultano connotati dai requisiti, previsti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e correttamente disattesi dal giudice di merito nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-6), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che deduce la mancata declaratoria del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01; Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la costituzione di parte civile dello Schubert, non avendo quest'ultimo provato di essere effettivamente l'utilizzatore dell'autovettura danneggiata, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che la doglianza relativa all'assenza del potere di querela in capo al danneggiato è manifestamente infondata poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi che abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità» (Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574 - 01); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la quantificazione del risarcimento del danno non sono consentiti poiché non risultano connotati dai requisiti, previsti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e correttamente disattesi dal giudice di merito nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-6), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che deduce la mancata declaratoria del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 18924/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris