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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 30272/2025

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stato ingiunto il pagamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], direttore del settore “[OSCURATO:PERSONA] e Privata” dell’Azienda, struttura complessa articolata in due servizi, della somma di € 65.073,68, a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’art. 39, comma 9, del CCNL 1998 - 2001 in relazione al periodo da gennaio 2002 al 31.7.2006.

Il Tribunale ha rilevato che non erastata sollevata alcuna contestazione in merito alla provenienza dall’Azienda del prospetto riepilogativo su cui era basata la richiesta avanzata in sede monitoria.

2. La Corte di Appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Azienda avverso tale sentenza, ha accolto l’opposizione ed ha revocato il suddetto decreto ingiuntivo.

3. La Corte territoriale ha innanzitutto escluso l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo n. 3090/2014, emesso tra le stesse parti in relazione al periodo dal 2006 al 2011, in quanto era fondato su una situazione giuridica ancora controversa.

4. Il giudice di appello ha inoltre escluso la valenza probatoria del prospetto posto a fondamento della pretesa monitoria ed ha rilevato che il contratto individuale del 29.1.2002 aveva riguardato esclusivamente il conferimento dell’incarico di “direzione di struttura complessa del servizio spedalità privata”, mentre la successiva delibera n. 1288 del 14.5.2004, con cui era stata affidata al Longo la direzione del settore Spedalità pubblica e privata “nelle more dell’approvazione dell’atto aziendale” era stata annullata in autotutela con delibera n. 1465 del 16.7.2007, per mancanza dell’atto aziendale.

5. Ha poi evidenziato che l’attivazione del Dipartimento era avvenuta con l’adozione dell’atto aziendale approvato con delibera n. 1330 del 25.6.2007 (che aveva attuato la riorganizzazione su base dipartimentale, ai sensi dell’art. 17 bis d.lgs. n. 502/1992) e che l’Aziendacon delibera n. 1570 del 27.7.2007 aveva preso atto dell’approvazione dell’atto aziendale da parte dell’Assessorato regionale.

6. Ha ritenuto che ostasse al riconoscimento del beneficio invocato l’omessa determinazione della componente variabile minima della retribuzione di posizione correlata all’incarico su cui applicare l’incremento previsto dall’art. 40, comma 9, del CCNL, da individuarsi sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26 del medesimo CCNL.

7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.

8. [OSCURATO:PERSONA] di Catania ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno sostanziale.

Sostiene che il giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n. 2090/2014 emesso dal Tribunale di Catania tra le stesse parti riguardo al periodo dal 1.8.2006 al 31.5.2011 e non opposto, spiega i suoi effetti anche sul periodo precedente, in quanto ha identico petitum e causa petendi rispetto a quello opposto nel presente giudizio, e ricomprende anche il periodo dal 1.8.2006 al 27.7.2007, in cui l’atto aziendale non aveva ricevuto la formale approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità.

2. Il motivo èinammissibile.

Questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui “il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da essonon sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento.

Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma -in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito di contestarlo per le periodicità successive” (Cass. n. 23918/2010).

Si è inoltre chiarito che l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. n. 25180/2024; Cass. n. 22645/2018; Cass. n. 28318/2017).

L’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 5508/2018).

Nel caso di specie la censura, nel sostenere l’erroneità delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, non trascrive il giudicato e non riporta dunque i principi di diritto su cui si fonda il provvedimento monitorio, ma si limita a prospettare cheil decreto ingiuntivo n. 2090/2014 del Tribunale di Catania è stato emesso tra le tra le stesse parti ha identico petitum e causa petendi rispetto a quello opposto nel presente giudizio, e ricomprende anche il periodo dal 1.8.2006 al 27.7.2007, periodo in cui non vi era stata la formale adozione dell’atto aziendale.

3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.

Lamenta l’omessa valutazione della delibera n. 1311 del 22.4.1997, della delibera n. 629 del 6.3.1998 e della delibera n. 879 del 12.4.2005, da cui si desume che il [OSCURATO:PERSONA] e Privata era articolato nei due [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed era stato assegnato al Longo, che aveva svolto le relative funzioni dal 3.1.2002.

Evidenzia che dallo schema allegato alla delibera n. 1311 del 22.4.1997 risulta l’adozione dell’atto aziendale da parte dell’Azienda, che si era organizzata secondo il modello dei Settori, quali aggregati di [OSCURATO:PERSONA], e dei Servizi; sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] e Privata era distinto nelle due articolazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge che era incontestato il conferimento al Longo dell’incarico di direttore del Settore dal 3.1.2002, che il contratto individuale del 29.1.2002 era stato “superato” dalla delibera n. 879/2005, mai annullata, e che la delibera di annullamento in autotutela n. 1465/2007 non era mai stata prodotta.

4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 5, legge regionale siciliana n. 30/1993, dell’art. 27, del CCNL 1998-2001 area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN, degli artt. 39, comma 9 e 40, comma 9, del CCNL dirigenza medica 1998-2001 e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Evidenzia che ai sensi dell’art. 7 comma 5, legge regionale siciliana n. 30/1993, il Settore è diretto da un dirigente di II livello scelto dal Direttore Generale della ASL.

Torna a sostenere che in base allo schema allegato alla delibera n. 1311 del 22.4.1997 l’Azienda si era organizzata secondo il modello dei Settori, quali aggregati di [OSCURATO:PERSONA], e dei Servizi e che pertanto la graduazione delle funzioni era stata provata.

5. Con il quarto motivo il ricorso denuncia omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.

Evidenzia che tanto nell’atto di opposizione quanto nell’atto di appello l’Azienda aveva riconosciuto di avere effettuato la graduazione delle funzioni, deducendo che i fatti pacifici non vanno provati.

Richiama il contratto individuale di lavoro del 26.7.2001 e la delibera n. 879 del 12.4.2005.

6. Il secondo, il terzoed il quarto motivo, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili.

L’omesso esame di documenti non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).

La Corte territoriale ha accertato che il contratto individuale del 29.1.2002 aveva ad oggetto esclusivamente il conferimento dell’incarico di “direzione di struttura complessa del servizio spedalità privata”, che la delibera n. 1288 del 14.5.2004 con cui al Longo era stataaffidata la direzione del settore Spedalità pubblica e privata “nelle more dell’approvazione dell’atto aziendale” era stata annullata in autotutela con delibera n. 1465 del 16.7.2007 per mancanza dell’atto aziendale, che il Dipartimento è stato attivato in data 25.6.2007, data di emanazione dell’atto aziendale.

Ifatti storici riguardanti l’attivazione del dipartimento e dell’adozione dell’atto aziendale sono stati dunque esaminati; le censure sollecitano un giudizio di merito attraverso la rilettura di documenti (il contratto individuale e delle delibere nn. 1311 del 22.4.1997, n. 629 del 6.3.1998 e n. 879 del 12.4.2005) e la valorizzazione del principio di non contestazione.

Sotto il primo profilo deve rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.14 aprile 2017, n. 8758).

In ordine al secondo profilo, va ribadito che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).

7. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 40, comma 9, del CCNL 1998-2001, nonché dell’art. 50 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa del SSN, relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Deducel’irrilevanza della componente variabile minima della retribuzione di posizione, ai fini della maggiorazione prevista dall’art. 40, comma 9, del CCNL.

Sostiene che nel caso di specie, avendo il Longo richiesto la maggiorazione nella misura minima, e non essendo in questione la retribuzione di posizione parte variabile, era sufficiente accertare la sussistenza dei requisiti contrattualmente presupposti.

8. Il quinto motivo è infondato.

Come evidenziato da questa Corte in fattispecie analog he (v.

Cass. n. 4981/2025; Cass. n. 4976/2025 e Cass. n. 4933/2025 ), l a ricostruzione del ricorrente è incompatibile con la chiara lettera dell’art. 40, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000area dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa SSN, dal medesimo invocato, secondo cui: “9.

Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione – parte variabile – del dirigente i nteressato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10”.

Anchenel presente giudizio viene senz’altro in rilievo la parte variabile della retribuzione di posizione.

Questa Corte ha in proposito osservato che presupposto per applicare la disposizione è innanzitutto costituito dall’esistenza di un incarico di direttore di dipartimento o che ricomprenda, pur avendo differente denominazione, più strutture complesse; l’individuazione delle strutture complesse deve poter avvenire sulla base dell’atto aziendale.

È stato in proposito richiamato l’orientamento secondo cui l’erogazione ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, con incarico di dirigente di struttura complessa, dell’incremento della retribuzione di posizione ex art. 40 CCNL 8.6.2000 è condizionata all’adozione, da parte del datore di lavoro, del provvedimento di graduazione della funzione (Cass. n. 22934/2016; Cass. n. 15344/2009), nonché l’analogo indirizzo formato si con riferimento al titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area medica e vet erinaria 8.6.2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarichi di direttore di dipartimento, ricomprendano -secondo l’atto aziendale – più strutture complesse(Cass. n. 37004/2022).

Sempre con riferimento all’art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, che prevede la maggiorazione della retribuzione di posizione in favore dei dirigenti preposti a più strutture complesse, si è inoltre rammentato che la maggiorazione in questione può essere riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente, preposto ad una struttura composta al suo interno da più articolazioni, non annullino, sotto il profilo gestionale, l’autonomia delle articolazioni stesse; si è dunque affermato che non giustificano l’applicazione della norma contrattuale circostanze quali la permanenza, presso le articolazioni confluite in un’unica unità operativa complessa aziendale, dei relativi servizi e posti letto, non decisive ai fini dell’attestazione dell’autonomia di dette articolazioni, e le maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell’attuazione del nuovo modello organizzativo (Cass. n. 4953/2019).

Infatti l’art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, che prevede una maggiorazione della retribuzione di posizione in favore del direttore del dipartimento e dei dirigenti preposti a strutture complesse, è espressione del riconoscimento, operato dalle parti collettive, della maggiore complessità dell’attività svolta dal dirigente preposto al Dipartimento, struttura finalizzata all’attuazione di processi organizzativi integrati, professionali o gestionali, garantiti attraverso il coordinamento delle strutture semplici o complesse nelle quali si articola; la disposizione contrattuale, inoltre, è finalizzata ad equiparare al direttore del dipartimento i dirigenti preposti a strutture che, al di là della qualificazione, nella organizzazione aziendale presentino una complessità non dissimile a quella del dipartimento, perché articolate al loro interno in più strutture complesse (Cass.n. 23431/2017).

Perché ciò si verifichi, è necessario che ciascuna struttura risponda ai requisiti richiesti dall’art. 27, comma 3, secondo cui “per struttura si intende l’articolazione interna all’azienda alla quale è attribuita con l’atto di cui all’art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie”.

L’autonomia della singola struttura va dunque apprezzata sul piano organizzativo e gestionale, come ribadito dal comma 7 del richiamato art. 27, e l’indennità di cui all’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 può essere riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente della struttura che si assume equiparabile al dipartimento non annullino, sotto il profilo gestionale, l’autonomia delle articolazioni che devono comporre la struttura stessa; soprattutto, la maggiorazione prevista dall’art. 39, comma 9, può essere riconosciuta solo in presenza delle condizioni richieste dalla contrattazione collettiva sicché, qualora le stesse facciano difetto, l’applicazione della norma contrattuale non può essere giustificata facendo leva sulle maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell’attuazione di un nuovo modello organizzativo, responsabilità che vano apprezzate in occasione della revisione periodica della graduazione delle funzioni, prevista dall’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996, come modificato dall’art. 26 del CCNL 8 giugno 2000.

E’ statodunque enunciato il seguente principio di diritto: “Il titolare di incarichi exart. 40, comma 9, del CCNL dirigenza SSN [OSCURATO:PERSONA], sanitaria e tecnica professionale dell’8 giugno 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano - secondo l’atto aziendale –più strutture complesse non ha diritto, in assenza del menzionato atto aziendale di graduazione delle funzioni, la cui definitiva adozione deve essere dimostrata dall’interessato, depositando idonea prova documentale, alla maggiorazione della retribuzione di posizione-parte variabile”.

È dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha escluso il diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione in assenza della graduazione delle funzioni da parte dell’atto aziendale.

9. Il ricorso va pertanto rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

11. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a l pagamento del le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stato ingiunto il pagamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], direttore del settore “[OSCURATO:PERSONA] e Privata” dell’Azienda, struttura complessa articolata in due servizi, della somma di € 65.073,68, a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’art. 39, comma 9, del CCNL 1998 - 2001 in relazione al periodo da gennaio 2002 al 31.7.2006. Il Tribunale ha rilevato che non erastata sollevata alcuna contestazione in merito alla provenienza dall’Azienda del prospetto riepilogativo su cui era basata la richiesta avanzata in sede monitoria. 2. La Corte di Appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Azienda avverso tale sentenza, ha accolto l’opposizione ed ha revocato il suddetto decreto ingiuntivo. 3. La Corte territoriale ha innanzitutto escluso l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo n. 3090/2014, emesso tra le stesse parti in relazione al periodo dal 2006 al 2011, in quanto era fondato su una situazione giuridica ancora controversa. 4. Il giudice di appello ha inoltre escluso la valenza probatoria del prospetto posto a fondamento della pretesa monitoria ed ha rilevato che il contratto individuale del 29.1.2002 aveva riguardato esclusivamente il conferimento dell’incarico di “direzione di struttura complessa del servizio spedalità privata”, mentre la successiva delibera n. 1288 del 14.5.2004, con cui era stata affidata al Longo la direzione del settore Spedalità pubblica e privata “nelle more dell’approvazione dell’atto aziendale” era stata annullata in autotutela con delibera n. 1465 del 16.7.2007, per mancanza dell’atto aziendale. 5. Ha poi evidenziato che l’attivazione del Dipartimento era avvenuta con l’adozione dell’atto aziendale approvato con delibera n. 1330 del 25.6.2007 (che aveva attuato la riorganizzazione su base dipartimentale, ai sensi dell’art. 17 bis d.lgs. n. 502/1992) e che l’Aziendacon delibera n. 1570 del 27.7.2007 aveva preso atto dell’approvazione dell’atto aziendale da parte dell’Assessorato regionale. 6. Ha ritenuto che ostasse al riconoscimento del beneficio invocato l’omessa determinazione della componente variabile minima della retribuzione di posizione correlata all’incarico su cui applicare l’incremento previsto dall’art. 40, comma 9, del CCNL, da individuarsi sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26 del medesimo CCNL. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] di Catania ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno sostanziale. Sostiene che il giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n. 2090/2014 emesso dal Tribunale di Catania tra le stesse parti riguardo al periodo dal 1.8.2006 al 31.5.2011 e non opposto, spiega i suoi effetti anche sul periodo precedente, in quanto ha identico petitum e causa petendi rispetto a quello opposto nel presente giudizio, e ricomprende anche il periodo dal 1.8.2006 al 27.7.2007, in cui l’atto aziendale non aveva ricevuto la formale approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità. 2. Il motivo èinammissibile. Questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui “il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da essonon sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma -in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito di contestarlo per le periodicità successive” (Cass. n. 23918/2010). Si è inoltre chiarito che l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. n. 25180/2024; Cass. n. 22645/2018; Cass. n. 28318/2017). L’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 5508/2018). Nel caso di specie la censura, nel sostenere l’erroneità delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, non trascrive il giudicato e non riporta dunque i principi di diritto su cui si fonda il provvedimento monitorio, ma si limita a prospettare cheil decreto ingiuntivo n. 2090/2014 del Tribunale di Catania è stato emesso tra le tra le stesse parti ha identico petitum e causa petendi rispetto a quello opposto nel presente giudizio, e ricomprende anche il periodo dal 1.8.2006 al 27.7.2007, periodo in cui non vi era stata la formale adozione dell’atto aziendale. 3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Lamenta l’omessa valutazione della delibera n. 1311 del 22.4.1997, della delibera n. 629 del 6.3.1998 e della delibera n. 879 del 12.4.2005, da cui si desume che il [OSCURATO:PERSONA] e Privata era articolato nei due [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed era stato assegnato al Longo, che aveva svolto le relative funzioni dal 3.1.2002. Evidenzia che dallo schema allegato alla delibera n. 1311 del 22.4.1997 risulta l’adozione dell’atto aziendale da parte dell’Azienda, che si era organizzata secondo il modello dei Settori, quali aggregati di [OSCURATO:PERSONA], e dei Servizi; sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] e Privata era distinto nelle due articolazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che era incontestato il conferimento al Longo dell’incarico di direttore del Settore dal 3.1.2002, che il contratto individuale del 29.1.2002 era stato “superato” dalla delibera n. 879/2005, mai annullata, e che la delibera di annullamento in autotutela n. 1465/2007 non era mai stata prodotta. 4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 5, legge regionale siciliana n. 30/1993, dell’art. 27, del CCNL 1998-2001 area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN, degli artt. 39, comma 9 e 40, comma 9, del CCNL dirigenza medica 1998-2001 e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Evidenzia che ai sensi dell’art. 7 comma 5, legge regionale siciliana n. 30/1993, il Settore è diretto da un dirigente di II livello scelto dal Direttore Generale della ASL. Torna a sostenere che in base allo schema allegato alla delibera n. 1311 del 22.4.1997 l’Azienda si era organizzata secondo il modello dei Settori, quali aggregati di [OSCURATO:PERSONA], e dei Servizi e che pertanto la graduazione delle funzioni era stata provata. 5. Con il quarto motivo il ricorso denuncia omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Evidenzia che tanto nell’atto di opposizione quanto nell’atto di appello l’Azienda aveva riconosciuto di avere effettuato la graduazione delle funzioni, deducendo che i fatti pacifici non vanno provati. Richiama il contratto individuale di lavoro del 26.7.2001 e la delibera n. 879 del 12.4.2005. 6. Il secondo, il terzoed il quarto motivo, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili. L’omesso esame di documenti non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). La Corte territoriale ha accertato che il contratto individuale del 29.1.2002 aveva ad oggetto esclusivamente il conferimento dell’incarico di “direzione di struttura complessa del servizio spedalità privata”, che la delibera n. 1288 del 14.5.2004 con cui al Longo era stataaffidata la direzione del settore Spedalità pubblica e privata “nelle more dell’approvazione dell’atto aziendale” era stata annullata in autotutela con delibera n. 1465 del 16.7.2007 per mancanza dell’atto aziendale, che il Dipartimento è stato attivato in data 25.6.2007, data di emanazione dell’atto aziendale. Ifatti storici riguardanti l’attivazione del dipartimento e dell’adozione dell’atto aziendale sono stati dunque esaminati; le censure sollecitano un giudizio di merito attraverso la rilettura di documenti (il contratto individuale e delle delibere nn. 1311 del 22.4.1997, n. 629 del 6.3.1998 e n. 879 del 12.4.2005) e la valorizzazione del principio di non contestazione. Sotto il primo profilo deve rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.14 aprile 2017, n. 8758). In ordine al secondo profilo, va ribadito che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019). 7. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 40, comma 9, del CCNL 1998-2001, nonché dell’art. 50 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa del SSN, relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Deducel’irrilevanza della componente variabile minima della retribuzione di posizione, ai fini della maggiorazione prevista dall’art. 40, comma 9, del CCNL. Sostiene che nel caso di specie, avendo il Longo richiesto la maggiorazione nella misura minima, e non essendo in questione la retribuzione di posizione parte variabile, era sufficiente accertare la sussistenza dei requisiti contrattualmente presupposti. 8. Il quinto motivo è infondato. Come evidenziato da questa Corte in fattispecie analog he (v. Cass. n. 4981/2025; Cass. n. 4976/2025 e Cass. n. 4933/2025 ), l a ricostruzione del ricorrente è incompatibile con la chiara lettera dell’art. 40, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000area dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa SSN, dal medesimo invocato, secondo cui: “9. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione – parte variabile – del dirigente i nteressato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10”. Anchenel presente giudizio viene senz’altro in rilievo la parte variabile della retribuzione di posizione. Questa Corte ha in proposito osservato che presupposto per applicare la disposizione è innanzitutto costituito dall’esistenza di un incarico di direttore di dipartimento o che ricomprenda, pur avendo differente denominazione, più strutture complesse; l’individuazione delle strutture complesse deve poter avvenire sulla base dell’atto aziendale. È stato in proposito richiamato l’orientamento secondo cui l’erogazione ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, con incarico di dirigente di struttura complessa, dell’incremento della retribuzione di posizione ex art. 40 CCNL 8.6.2000 è condizionata all’adozione, da parte del datore di lavoro, del provvedimento di graduazione della funzione (Cass. n. 22934/2016; Cass. n. 15344/2009), nonché l’analogo indirizzo formato si con riferimento al titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area medica e vet erinaria 8.6.2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarichi di direttore di dipartimento, ricomprendano -secondo l’atto aziendale – più strutture complesse(Cass. n. 37004/2022). Sempre con riferimento all’art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, che prevede la maggiorazione della retribuzione di posizione in favore dei dirigenti preposti a più strutture complesse, si è inoltre rammentato che la maggiorazione in questione può essere riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente, preposto ad una struttura composta al suo interno da più articolazioni, non annullino, sotto il profilo gestionale, l’autonomia delle articolazioni stesse; si è dunque affermato che non giustificano l’applicazione della norma contrattuale circostanze quali la permanenza, presso le articolazioni confluite in un’unica unità operativa complessa aziendale, dei relativi servizi e posti letto, non decisive ai fini dell’attestazione dell’autonomia di dette articolazioni, e le maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell’attuazione del nuovo modello organizzativo (Cass. n. 4953/2019). Infatti l’art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, che prevede una maggiorazione della retribuzione di posizione in favore del direttore del dipartimento e dei dirigenti preposti a strutture complesse, è espressione del riconoscimento, operato dalle parti collettive, della maggiore complessità dell’attività svolta dal dirigente preposto al Dipartimento, struttura finalizzata all’attuazione di processi organizzativi integrati, professionali o gestionali, garantiti attraverso il coordinamento delle strutture semplici o complesse nelle quali si articola; la disposizione contrattuale, inoltre, è finalizzata ad equiparare al direttore del dipartimento i dirigenti preposti a strutture che, al di là della qualificazione, nella organizzazione aziendale presentino una complessità non dissimile a quella del dipartimento, perché articolate al loro interno in più strutture complesse (Cass.n. 23431/2017). Perché ciò si verifichi, è necessario che ciascuna struttura risponda ai requisiti richiesti dall’art. 27, comma 3, secondo cui “per struttura si intende l’articolazione interna all’azienda alla quale è attribuita con l’atto di cui all’art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie”. L’autonomia della singola struttura va dunque apprezzata sul piano organizzativo e gestionale, come ribadito dal comma 7 del richiamato art. 27, e l’indennità di cui all’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 può essere riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente della struttura che si assume equiparabile al dipartimento non annullino, sotto il profilo gestionale, l’autonomia delle articolazioni che devono comporre la struttura stessa; soprattutto, la maggiorazione prevista dall’art. 39, comma 9, può essere riconosciuta solo in presenza delle condizioni richieste dalla contrattazione collettiva sicché, qualora le stesse facciano difetto, l’applicazione della norma contrattuale non può essere giustificata facendo leva sulle maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell’attuazione di un nuovo modello organizzativo, responsabilità che vano apprezzate in occasione della revisione periodica della graduazione delle funzioni, prevista dall’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996, come modificato dall’art. 26 del CCNL 8 giugno 2000. E’ statodunque enunciato il seguente principio di diritto: “Il titolare di incarichi exart. 40, comma 9, del CCNL dirigenza SSN [OSCURATO:PERSONA], sanitaria e tecnica professionale dell’8 giugno 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano - secondo l’atto aziendale –più strutture complesse non ha diritto, in assenza del menzionato atto aziendale di graduazione delle funzioni, la cui definitiva adozione deve essere dimostrata dall’interessato, depositando idonea prova documentale, alla maggiorazione della retribuzione di posizione-parte variabile”. È dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha escluso il diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione in assenza della graduazione delle funzioni da parte dell’atto aziendale. 9. Il ricorso va pertanto rigettato. 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 11. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a l pagamento del le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.