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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07933/2026

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ORDINANZAsul ricorso 2214-2023 proposto da:di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati660 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 103/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 125/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/20261.

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione dDai ta pubblicazione 31/03/2026primo grado che aveva qualificato il rapporto tra DemetrioPetraroli e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., formalmente diassociazione in partecipazione, come rapporto di lavorosubordinato a tempo pieno e indeterminato, limitando la duratadello stesso al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (anziché dal 30.9.2009come ritenuto dal tribunale) al 7.12.2015, e ha condannato lasocietà al pagamento delle differenze retributive quantificate ineuro 37.079,33, oltre ad euro 8.003,82 a titolo di trattamentodi fine rapporto.2.

La Corte territoriale, in conformità al tribunale, ha accertato,per il periodo successivo al 18.7.2012, che il numero degliassociati con apporto di prestazione di lavoro era superiore atre ed ha tratto da questo dato la conseguenza, prevista dall’art.2549, ultimo comma c.c., introdotto dall’art. 1, comma 28, dellalegge n. 92 del 2012, della qualificazione ex lege del rapportocome subordinato.

Per il periodo anteriore al 12.7.2012, haconfermato la decisione di primo grado di ricorrenza di numerosiindici sintomatici della natura subordinata del rapporto.3.

Avverso la sentenza la società soccombente ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo articolatoin due sotto motivi e il secondo in cinque sotto motivi.

Illavoratore ha resistito con controricorso tardivamentedepositato (v.

Cass., Sez.

U., n. 7170 del 2024) e perciòinammissibile.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Numero registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 7933/2026Ragioni della decisione Data pubblicazione 31/03/20261.

Con la prima censura del primo motivo di ricorso è dedotta,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 2549c.c. per avere la Corte d’appello errato nel ritenere superato ilnumero di tre associati.1.1.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce laviolazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. ed è infondato quanto allaviolazione dell’art. 2549 c.c.L’articolo 1, comma 28, della legge n. 92 del 2012 ha aggiuntoun ultimo comma all’art. 2549 c.c. del seguente tenore:“Qualora l’apporto dell’associato consista anche in unaprestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in unamedesima attività non può essere superiore a tre,indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unicaeccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associanteda rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o diaffinità entro il secondo.

In caso di violazione del divieto di cuial presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cuiapporto consiste anche in una prestazione di lavoro si consideradi lavoro subordinato a tempo indeterminato”.La sentenza impugnata (p. 11) ha ricavato la prova del numerodegli associati superiori a tre dalle dichiarazioni dei testiErmanno [OSCURATO:SOCIETA], Giasti e Stanca, qualificatisi come associati inpartecipazione negli anni in cui aveva lavorato in tale vesteanche il Petraroli.

Le censure mosse dalla società, se pureveicolate quali violazioni di legge, investono direttamente lavalutazione degli elementi di prova come eseguita dai giudici diappello e sono pertanto inammissibili.

Neppure è utile una lororiclassificazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in quanNtuom elreo registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026stesse si collocano al di fuori del perimetro di tale vizio,N ucmoemro dei r accolta generale 7933/2026delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 Dea ta pubblicazione 31/03/2026n. 8054 del 2014, concernente l’omesso esame di un fattostorico determinato di rilievo decisivo, là dove nel caso di speciesi sollecita una rilettura dell’intero materiale istruttorio.Non vi è spazio per ritenere fondata la censura di violazionedell’art. 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisatoda questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n.11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del2014), che il giudice valuti una prova legale secondo prudenteapprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabilecome prova legale.

Nessuna di queste situazioni è rappresentatanel motivo di ricorso in esame ove è unicamente einammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato ilsuo prudente apprezzamento delle prove.Neppure può configurarsi la violazione dell’art. 132 c.p.c. attesoche, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenzen. 8053 e n. 8054 del 2014), l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante,integra un error in procedendo che comporta la nullità dellasentenza solo nei casi di "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Siè ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di"motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi là doveessa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamentoN umdeerol registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026giudice" (Cass. Sez.

U. n. 22232 del 2016; v. pure CassN.u mSereo zdi. r accolta generale 7933/2026U. n. 16599 del 2016), senza che rilevi il difetto di sufficienzDaa ta pubblicazione 31/03/2026della motivazione.

Nel caso di specie, basta ripercorrere il testodella pronuncia per avvedersi di come la Corte distrettuale abbiadato conto delle ragioni che hanno orientato il suoconvincimento, sorretto dalle prove raccolte, giudicate idonee adimostrare l’esistenza, nell’arco temporale per cui è causa, diun numero di associati in partecipazione superiore a tre.1.2.

Con la seconda censura del primo motivo è dedotta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 2549 c.c. peravere la Corte d’appello errato nell’escludere che il concetto diessere inteso come medesimo affare.Il motivo non è fondato.L’art. 2549 c.c. al primo comma definisce l’associazione inpartecipazione come il contratto con cui “l’associante attribuisceall’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o diuno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.La norma incasella l’apporto del terzo, genericamente inteso, indue possibili canali, l’esercizio dell’impresa oppure ilcompimento di uno o più specifici affari.

Mentre l’impresa,secondo la definizione data dall’art. 2082 c.c., consiste inun'attività economica organizzata, svolta professionalmentedall'imprenditore al fine della produzione o dello scambio di benio servizi, il termine “affare” individua una specifica operazionedi natura economica, che può coincidere con un negoziogiuridico o con una iniziativa di altro genere, comunquefinalizzati a un guadagno economico.Il comma introdotto dalla legge n. 92 del 2012 disciplina l’ipNoutmeesroi registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026in cui “l’apporto dell’associato consista anche in una prestNauzmieoron dei r accolta generale 7933/2026di lavoro” e introduce un limite, di carattere generale e di tipDoa ta pubblicazione 31/03/2026quantitativo, alla deducibilità di prestazioni lavorativenell’ambito dell’associazione in partecipazione.

Esso fa espressoriferimento agli “associati impegnati in una medesima attività”.Il termine adoperato rinvia all’attività di impresa e, quindi, allafattispecie in cui l’apporto del terzo si realizza attraverso unaprestazione lavorativa resa nell’ambito dell’impresa facentecapo all’associante.Nel caso in esame, l’attività di impresa svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]era quella di produzione del servizio autotrasporto in favore diterzi committenti e ad essa era destinato l’apporto del Petrarolinella veste di autotrasportatore.La pretesa della società ricorrente, di smembrare l’attività diimpresa in modo da incasellare l’autotrasporto svolto da ciascunassociato in un singolo ed autonomo “affare” coincidente con ilrispettivo committente, non solo è sfornita di qualsiasi appiglioletterale e logico, finendo per svilire ed annullare nella sostanzail limite numerico delle tre unità di associati, ma si pone inevidente distonia con la ratio dell’intervento riformatore del2012, ancora una volta mosso, come già avvenuto con l’art. 86del d.lgs. n. 276 del 2003, dalla finalità di «evitare fenomenielusivi della disciplina del rapporto di lavoro subordinato», e dicontrastare la prassi, registrata in maniera sempre piùmassiccia, del ricorso all’associazione in partecipazione perprocurare alle imprese forza lavoro, scavalcando l’apparatorimediale proprio del lavoro dipendente.2.

Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.2549 (2552 e 2553) c.c. per avere la Corte d’appello errato nelravvisare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinatoN ucmoerno registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026riferimento al tipo di attività concretamente esercitata Nuem eproe dri r accolta generale 7933/2026avere travisato l’evidenza documentale e fattuale (primDaa ta pubblicazione 31/03/2026censura); per avere errato nel considerare esclusivo il rapportotra le parti (seconda censura); per avere ritenuto assente unrischio d’impresa e di controllo in capo all’associato (terzacensura); per avere ritenuto che la previsione di una quota fissadi compenso e la partecipazione dell’associato ai ricavi delsingolo affare non fosse compatibile con l’associazione inpartecipazione sebbene l’art. 2553 c.c. preveda unicamente chela partecipazione dell’associato alle perdite non possa superareil valore del suo apporto (quarta censura); per avere la Corteterritoriale considerato non configurabile il rapporto diassociazione in partecipazione pur in presenza dei presuppostirichiesti dalla legge (quinta censura).2.2.

Le plurime critiche mosse col motivo in esame sonoinammissibili.La sentenza d’appello ha accertato, in relazione al periodoprecedente la modifica apportata con la legge n. 92 del 2012,che il Petraroli era sottoposto al potere direttivo della societàpoiché questa stabiliva le consegne che l’autista doveva evaderegiornalmente, assegnava al medesimo i turni di lavoro eorganizzava l’attività lavorativa stabilendo a che ora ciascuno diessi doveva recarsi presso la sede della committente perricevere l’ordine delle consegne da eseguire (sentenza, p. 13).Ha ritenuto che la “predeterminazione delle attività di trasporto,l’assoggettamento alle direttive dell’appellante quanto alledestinazioni delle consegne, ai turni e orari lavorativi, lacontinuità del servizio svolto dall’appellato e il fatto, noncontestato, che questi nel periodo in discussione abbia lavoratoesclusivamente per l’appellante, dimostrano … la naturasubordinata del rapporto lavorativo intercorso in concreto tNruam elreo registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026parti” (sentenza, pp. 15-16).

Numero di raccolta generale 7933/2026I giudici di appello hanno appurato, in base alle provDea ta pubblicazione 31/03/2026testimoniali e documentali, che il Petraroli “svolgeva i trasportiavvalendosi di un mezzo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA].r.l., senza impegnare risorse proprie”; che “venivaremunerato con un compenso fisso per singola giornatalavorativa e non partecipava agli utili e alle perdite” (p. 18).Hanno giudicato irrilevanti i rendiconti trimestrali e annualiprodotti dalla società in quanto “mere tabelle riepilogative didati prive di qualsiasi di specificità”, in assenza di allegazioni suicontenuti e sui criteri della partecipazione dell’associato e diqualsiasi traccia documentale dei conguagli periodici (pp. 18-19).La società ricorrente muove plurime censure contestando, sottola veste formale del vizio di violazione di legge ma attraversocontinui riferimenti alle deposizioni testimoniali raccolte e alladocumentazione prodotta dalle parti, gli accertamenti fattualieseguiti dalla Corte di merito al fine di ottenerne una revisione.Una simile critica non solo esula dal vizio di violazione di leggeche, come statuito da questa Corte, presuppone unaccertamento in fatto incontestato (v.

Cass. n. 3340 del 2019;n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195del 2016), ma neppure ricade nella ristretta sfera di cui all’art.360 n. 5 c.p.c., afferendo unicamente alla quaestio facti e risultacome tale inammissibile.In particolare, la tesi esposta dalla società nel quinto sottomotivo, secondo cui ricorrono nella fattispecie in esame unaserie di elementi compatibili anche con la figura giuridicadell’associazione in partecipazione, è formulata sulla base didati fattuali, come l’esistenza dei rendiconti e la partecipazNiuomnereo registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026agli utili e alle perdite, smentiti dalla decisione impugnataNu.m ero di raccolta generale 7933/20263.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

Data pubblicazione 31/03/20264.

Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità a causadella inammissibilità del controricorso.5.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 2214-2023 proposto da:di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati660 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 103/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 125/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/20261. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione dDai ta pubblicazione 31/03/2026primo grado che aveva qualificato il rapporto tra DemetrioPetraroli e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., formalmente diassociazione in partecipazione, come rapporto di lavorosubordinato a tempo pieno e indeterminato, limitando la duratadello stesso al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (anziché dal 30.9.2009come ritenuto dal tribunale) al 7.12.2015, e ha condannato lasocietà al pagamento delle differenze retributive quantificate ineuro 37.079,33, oltre ad euro 8.003,82 a titolo di trattamentodi fine rapporto.2. La Corte territoriale, in conformità al tribunale, ha accertato,per il periodo successivo al 18.7.2012, che il numero degliassociati con apporto di prestazione di lavoro era superiore atre ed ha tratto da questo dato la conseguenza, prevista dall’art.2549, ultimo comma c.c., introdotto dall’art. 1, comma 28, dellalegge n. 92 del 2012, della qualificazione ex lege del rapportocome subordinato. Per il periodo anteriore al 12.7.2012, haconfermato la decisione di primo grado di ricorrenza di numerosiindici sintomatici della natura subordinata del rapporto.3. Avverso la sentenza la società soccombente ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo articolatoin due sotto motivi e il secondo in cinque sotto motivi. Illavoratore ha resistito con controricorso tardivamentedepositato (v. Cass., Sez. U., n. 7170 del 2024) e perciòinammissibile.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Numero registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 7933/2026Ragioni della decisione Data pubblicazione 31/03/20261. Con la prima censura del primo motivo di ricorso è dedotta,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 2549c.c. per avere la Corte d’appello errato nel ritenere superato ilnumero di tre associati.1.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce laviolazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. ed è infondato quanto allaviolazione dell’art. 2549 c.c.L’articolo 1, comma 28, della legge n. 92 del 2012 ha aggiuntoun ultimo comma all’art. 2549 c.c. del seguente tenore:“Qualora l’apporto dell’associato consista anche in unaprestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in unamedesima attività non può essere superiore a tre,indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unicaeccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associanteda rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o diaffinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cuial presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cuiapporto consiste anche in una prestazione di lavoro si consideradi lavoro subordinato a tempo indeterminato”.La sentenza impugnata (p. 11) ha ricavato la prova del numerodegli associati superiori a tre dalle dichiarazioni dei testiErmanno [OSCURATO:SOCIETA], Giasti e Stanca, qualificatisi come associati inpartecipazione negli anni in cui aveva lavorato in tale vesteanche il Petraroli. Le censure mosse dalla società, se pureveicolate quali violazioni di legge, investono direttamente lavalutazione degli elementi di prova come eseguita dai giudici diappello e sono pertanto inammissibili. Neppure è utile una lororiclassificazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in quanNtuom elreo registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026stesse si collocano al di fuori del perimetro di tale vizio,N ucmoemro dei r accolta generale 7933/2026delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 Dea ta pubblicazione 31/03/2026n. 8054 del 2014, concernente l’omesso esame di un fattostorico determinato di rilievo decisivo, là dove nel caso di speciesi sollecita una rilettura dell’intero materiale istruttorio.Non vi è spazio per ritenere fondata la censura di violazionedell’art. 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisatoda questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n.11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del2014), che il giudice valuti una prova legale secondo prudenteapprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabilecome prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentatanel motivo di ricorso in esame ove è unicamente einammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato ilsuo prudente apprezzamento delle prove.Neppure può configurarsi la violazione dell’art. 132 c.p.c. attesoche, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenzen. 8053 e n. 8054 del 2014), l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante,integra un error in procedendo che comporta la nullità dellasentenza solo nei casi di "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Siè ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di"motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi là doveessa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamentoN umdeerol registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026giudice" (Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016; v. pure CassN.u mSereo zdi. r accolta generale 7933/2026U. n. 16599 del 2016), senza che rilevi il difetto di sufficienzDaa ta pubblicazione 31/03/2026della motivazione. Nel caso di specie, basta ripercorrere il testodella pronuncia per avvedersi di come la Corte distrettuale abbiadato conto delle ragioni che hanno orientato il suoconvincimento, sorretto dalle prove raccolte, giudicate idonee adimostrare l’esistenza, nell’arco temporale per cui è causa, diun numero di associati in partecipazione superiore a tre.1.2. Con la seconda censura del primo motivo è dedotta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 2549 c.c. peravere la Corte d’appello errato nell’escludere che il concetto diessere inteso come medesimo affare.Il motivo non è fondato.L’art. 2549 c.c. al primo comma definisce l’associazione inpartecipazione come il contratto con cui “l’associante attribuisceall’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o diuno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.La norma incasella l’apporto del terzo, genericamente inteso, indue possibili canali, l’esercizio dell’impresa oppure ilcompimento di uno o più specifici affari. Mentre l’impresa,secondo la definizione data dall’art. 2082 c.c., consiste inun'attività economica organizzata, svolta professionalmentedall'imprenditore al fine della produzione o dello scambio di benio servizi, il termine “affare” individua una specifica operazionedi natura economica, che può coincidere con un negoziogiuridico o con una iniziativa di altro genere, comunquefinalizzati a un guadagno economico.Il comma introdotto dalla legge n. 92 del 2012 disciplina l’ipNoutmeesroi registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026in cui “l’apporto dell’associato consista anche in una prestNauzmieoron dei r accolta generale 7933/2026di lavoro” e introduce un limite, di carattere generale e di tipDoa ta pubblicazione 31/03/2026quantitativo, alla deducibilità di prestazioni lavorativenell’ambito dell’associazione in partecipazione. Esso fa espressoriferimento agli “associati impegnati in una medesima attività”.Il termine adoperato rinvia all’attività di impresa e, quindi, allafattispecie in cui l’apporto del terzo si realizza attraverso unaprestazione lavorativa resa nell’ambito dell’impresa facentecapo all’associante.Nel caso in esame, l’attività di impresa svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]era quella di produzione del servizio autotrasporto in favore diterzi committenti e ad essa era destinato l’apporto del Petrarolinella veste di autotrasportatore.La pretesa della società ricorrente, di smembrare l’attività diimpresa in modo da incasellare l’autotrasporto svolto da ciascunassociato in un singolo ed autonomo “affare” coincidente con ilrispettivo committente, non solo è sfornita di qualsiasi appiglioletterale e logico, finendo per svilire ed annullare nella sostanzail limite numerico delle tre unità di associati, ma si pone inevidente distonia con la ratio dell’intervento riformatore del2012, ancora una volta mosso, come già avvenuto con l’art. 86del d.lgs. n. 276 del 2003, dalla finalità di «evitare fenomenielusivi della disciplina del rapporto di lavoro subordinato», e dicontrastare la prassi, registrata in maniera sempre piùmassiccia, del ricorso all’associazione in partecipazione perprocurare alle imprese forza lavoro, scavalcando l’apparatorimediale proprio del lavoro dipendente.2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.2549 (2552 e 2553) c.c. per avere la Corte d’appello errato nelravvisare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinatoN ucmoerno registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026riferimento al tipo di attività concretamente esercitata Nuem eproe dri r accolta generale 7933/2026avere travisato l’evidenza documentale e fattuale (primDaa ta pubblicazione 31/03/2026censura); per avere errato nel considerare esclusivo il rapportotra le parti (seconda censura); per avere ritenuto assente unrischio d’impresa e di controllo in capo all’associato (terzacensura); per avere ritenuto che la previsione di una quota fissadi compenso e la partecipazione dell’associato ai ricavi delsingolo affare non fosse compatibile con l’associazione inpartecipazione sebbene l’art. 2553 c.c. preveda unicamente chela partecipazione dell’associato alle perdite non possa superareil valore del suo apporto (quarta censura); per avere la Corteterritoriale considerato non configurabile il rapporto diassociazione in partecipazione pur in presenza dei presuppostirichiesti dalla legge (quinta censura).2.2. Le plurime critiche mosse col motivo in esame sonoinammissibili.La sentenza d’appello ha accertato, in relazione al periodoprecedente la modifica apportata con la legge n. 92 del 2012,che il Petraroli era sottoposto al potere direttivo della societàpoiché questa stabiliva le consegne che l’autista doveva evaderegiornalmente, assegnava al medesimo i turni di lavoro eorganizzava l’attività lavorativa stabilendo a che ora ciascuno diessi doveva recarsi presso la sede della committente perricevere l’ordine delle consegne da eseguire (sentenza, p. 13).Ha ritenuto che la “predeterminazione delle attività di trasporto,l’assoggettamento alle direttive dell’appellante quanto alledestinazioni delle consegne, ai turni e orari lavorativi, lacontinuità del servizio svolto dall’appellato e il fatto, noncontestato, che questi nel periodo in discussione abbia lavoratoesclusivamente per l’appellante, dimostrano … la naturasubordinata del rapporto lavorativo intercorso in concreto tNruam elreo registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026parti” (sentenza, pp. 15-16). Numero di raccolta generale 7933/2026I giudici di appello hanno appurato, in base alle provDea ta pubblicazione 31/03/2026testimoniali e documentali, che il Petraroli “svolgeva i trasportiavvalendosi di un mezzo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA].r.l., senza impegnare risorse proprie”; che “venivaremunerato con un compenso fisso per singola giornatalavorativa e non partecipava agli utili e alle perdite” (p. 18).Hanno giudicato irrilevanti i rendiconti trimestrali e annualiprodotti dalla società in quanto “mere tabelle riepilogative didati prive di qualsiasi di specificità”, in assenza di allegazioni suicontenuti e sui criteri della partecipazione dell’associato e diqualsiasi traccia documentale dei conguagli periodici (pp. 18-19).La società ricorrente muove plurime censure contestando, sottola veste formale del vizio di violazione di legge ma attraversocontinui riferimenti alle deposizioni testimoniali raccolte e alladocumentazione prodotta dalle parti, gli accertamenti fattualieseguiti dalla Corte di merito al fine di ottenerne una revisione.Una simile critica non solo esula dal vizio di violazione di leggeche, come statuito da questa Corte, presuppone unaccertamento in fatto incontestato (v. Cass. n. 3340 del 2019;n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195del 2016), ma neppure ricade nella ristretta sfera di cui all’art.360 n. 5 c.p.c., afferendo unicamente alla quaestio facti e risultacome tale inammissibile.In particolare, la tesi esposta dalla società nel quinto sottomotivo, secondo cui ricorrono nella fattispecie in esame unaserie di elementi compatibili anche con la figura giuridicadell’associazione in partecipazione, è formulata sulla base didati fattuali, come l’esistenza dei rendiconti e la partecipazNiuomnereo registro generale 2214/2023Numero sezionale 660/2026agli utili e alle perdite, smentiti dalla decisione impugnataNu.m ero di raccolta generale 7933/20263. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. Data pubblicazione 31/03/20264. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità a causadella inammissibilità del controricorso.5. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 07933/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris