CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22892-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Amministratore e legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] STEFANO E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 902/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22892 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 22892/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 902/2019 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia n. 786/2018 emessa dal Tribunale della stessa sede -che aveva accolto l'opposizione alla ordinanza ingiunzione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di amministratore della snc [OSCURATO:PERSONA] e F.11i), con cui era stata irrogata la maxi sanzione di euro 4.380,90, ritenendo insussistente il rapporto di lavoro tra l'opponente e [OSCURATO:PERSONA]- ha, invece, ritenuto legittimo l'originario provvedimento impugnato condannando la [OSCURATO:PERSONA] snc e [OSCURATO:PERSONA] anche al pagamento delle spese di lite. 2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che, dal complesso degli elementi raccolti, fosse stata dimostrata la esistenza di un rapporto di lavoro tra la società ed il citato Gurbax, con conseguente responsabilità ex art. 6 co. 3 della legge n. 689/1981 del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore e legale rapp.te pt della [OSCURATO:PERSONA] srl già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e fratelli snc, affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso l'Ispettorato del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si obietta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto che vi era altra persona, anche ella di origine indiana, che lavorava presso la società per cui le deposizioni dei testi non si riferivano a [OSCURATO:PERSONA], oggetto della contestazione amministrativa, nei cui confronti non era in corso alcun rapporto di lavoro subordinato, ma riguardavano altro soggetto. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc perché, a differenza di quanto RG 22892/2020 ritenuto dai giudici di merito, dalle prove raccolte era emerso che vi era altro lavoratore di nazionalità indiana regolarmente registrato. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2700 e 2697 cc, per avere la Corte territoriale attribuito erroneamente efficacia probatoria al verbale ispettivo del 23.9.2011 nella parte in cui era stato specificato che [OSCURATO:PERSONA] "si trovava nel cortile intento alla pulizia delle aiuole". 5. Il primo motivo è infondato. 6. Il fatto storico denunciato (presenza di altro soggetto, di origine indiana, che lavorava anche egli presso la società e che era stato oggetto delle dichiarazioni delle persone sentite), è stato valutato dalla Corte territoriale che ha specificato chiaramente che dagli atti non era emerso che un altro lavoratore di nazionalità indiana fosse stato registrato o fosse stato trovato intento al lavoro presso l'officina, sicché per esclusione doveva ritenersi che entrambi gli informatori facessero riferimento al sig. [OSCURATO:PERSONA]. 7. Tanto basta per escludere la sussistenza del vizio di "omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti" previsto dalla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc. 8. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. 9. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014). 10. Il terzo motivo, infine, è anche esso infondato. 11. La violazione dell'art 2697 cod. civ. è configurabile, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una • RG 22892/2020 parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 12. Correttamente, poi, la Corte territoriale ha attribuito efficacia probatoria all'accertamento effettuato dai verbalizzanti circa la rilevata presenza, al momento dell'accesso, del [OSCURATO:PERSONA] con indosso abiti di lavoro, mentre si trovava nel cortile dell'officina ed era intento alla pulizia delle aiuole. 13. In tema di sanzioni amministrative, infatti, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (Cass. n. 25844/2008). 14. Nel caso in esame, è agevole rilevare che si verta in presenza di fatti attestati dai pubblici ufficiali in loro presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento per cui correttamente è stata attribuita alla circostanza rilevata la efficacia di piena prova. 15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 16. Al rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. RG 22892/2020 17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l'11 gennaio 20