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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22654/2023

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pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13016/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Ischia, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 103, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69D08 E329 H), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO ilC [OSCURATO:PERSONA] I SCHIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62R09 F839 P), TARI domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 6808/15/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 12 settembre 2019; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 4 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania, respingeva l’appello proposto dalla suindicata ricorrente avverso la sentenza n. 5051/30/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento n. 5504/2016, con cui il Comune di Ischia aveva richiesto il pagamento dalla Tari in relazione all’anno di imposta 2015;

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificato l’11 marzo 2020, formulando quattro motivi di impugnazione; 3.il Comune di Ischia resisteva, notificando in data 19 giugno 2020 controricorso; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con atto sottoscritto dal proprio difensore, depositato il 26 gennaio 2023, la ricorrente, nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo (anche) in ordine alla controversia in oggetto, ha rappresentato la propria sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il presente giudizio, allegando il «verbale di definizione»e l’atto di rinuncia da parte dei difensori al vincolo della solidarietà professionale, nel quale essi hanno pure dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;

2. non sussistono i presupposti processuali necessari per dichiarare la richiesta cessazione della materia del contendere, in quanto tale esito processuale «[…] presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 2063/2014; Cass. n. 5188/2015 e fra le più recenti in motivazioneCass. n. 19845/2019)» (cfr. Cass., Sez.

L., 12 novembre 2020, n. 25625), laddove, nella specie, nessuna specifica conclusione è stata resa in tal senso, perlomeno dalla difesa del Comune, benchè nello stesso atto di rinuncia alla solidarietà si sia precisato che «i procuratori costituito chiederanno la definizione mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere»;

3. quanto rappresentato manifesta, comunque, il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della lite, il che comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse, atteso che quest'ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'impugnazione, ma anche successivamente sino alla decisione della causa (cfr., ex multis, Cass., Sez.

L., 1 2 novembre 2020, n. 25625; Cass., Sez.

U. civ., 18 febbraio 2010, n. 3876);

4. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, stante la reciproca dichiarazione di sopravvenuto disinteresse alla decisione;

5. non sussistono i presupposti per imporre all’istante il pagamento del c.d.

"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass, Sez.

VI/T, 7 giugno 2018, n. 14782 e Cass., Sez.

VI/T, 12 novembre 2015, n. 23175/2015, nonché Cass., Sez.

L., 12 novembre 2020, n. 25625); P .

Q .

M . la Corte dichiara l’inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13016/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Ischia, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 103, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69D08 E329 H), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO ilC [OSCURATO:PERSONA] I SCHIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62R09 F839 P), TARI domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 6808/15/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 12 settembre 2019; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 4 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania, respingeva l’appello proposto dalla suindicata ricorrente avverso la sentenza n. 5051/30/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento n. 5504/2016, con cui il Comune di Ischia aveva richiesto il pagamento dalla Tari in relazione all’anno di imposta 2015; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificato l’11 marzo 2020, formulando quattro motivi di impugnazione; 3.il Comune di Ischia resisteva, notificando in data 19 giugno 2020 controricorso; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con atto sottoscritto dal proprio difensore, depositato il 26 gennaio 2023, la ricorrente, nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo (anche) in ordine alla controversia in oggetto, ha rappresentato la propria sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il presente giudizio, allegando il «verbale di definizione»e l’atto di rinuncia da parte dei difensori al vincolo della solidarietà professionale, nel quale essi hanno pure dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio; 2. non sussistono i presupposti processuali necessari per dichiarare la richiesta cessazione della materia del contendere, in quanto tale esito processuale «[…] presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 2063/2014; Cass. n. 5188/2015 e fra le più recenti in motivazioneCass. n. 19845/2019)» (cfr. Cass., Sez. L., 12 novembre 2020, n. 25625), laddove, nella specie, nessuna specifica conclusione è stata resa in tal senso, perlomeno dalla difesa del Comune, benchè nello stesso atto di rinuncia alla solidarietà si sia precisato che «i procuratori costituito chiederanno la definizione mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere»; 3. quanto rappresentato manifesta, comunque, il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della lite, il che comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse, atteso che quest'ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'impugnazione, ma anche successivamente sino alla decisione della causa (cfr., ex multis, Cass., Sez. L., 1 2 novembre 2020, n. 25625; Cass., Sez. U. civ., 18 febbraio 2010, n. 3876); 4. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, stante la reciproca dichiarazione di sopravvenuto disinteresse alla decisione; 5. non sussistono i presupposti per imporre all’istante il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass, Sez. VI/T, 7 giugno 2018, n. 14782 e Cass., Sez. VI/T, 12 novembre 2015, n. 23175/2015, nonché Cass., Sez. L., 12 novembre 2020, n. 25625); P . Q . M . la Corte dichiara l’inammis
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