Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1983

Cassazione n. 32291/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1983 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Belluno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e 590-ter cod. pen.

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza deducendo violazione di legge per difetto di correlazione tra l'imputazione e le pronunce di merito, con conseguente lesione del diritto di difesa; violazione di legge in relazione ai criteri valutativi del compendio probatorio; mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è inammissibile.

I primi tre motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 6-12 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellì, Rv. 268822).

In particolare, il secondo motivo è inammissibile perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel caso che occupa, da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Quanto alla doglianza afferente al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, giova ricordare che in giurisprudenza è ammessa la motivazione implicita, nel senso che il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate.

Nel caso in esame, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è implicitamente motivato laddove la Corte territoriale, nell'escludere la concessione della sospensione condizionale della pena, ha fatto richiamo alle numerose precedenti condanne a pene detentive di cui l'imputato è gravato.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente ricordato che, in caso di condanna per più reati (ravvisandosi, nel caso di specie, la contestazione in fatto anche del reato di cui al comma 6 dell'art. 189 cod. strada), anche se avvinti dal vincolo della continuazione, deve darsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni amministrative accessorie, non essendo per tali ipotesi previsto il cosiddetto cumulo giuridico (p.13 sent. imp.).

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1983 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Belluno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e 590-ter cod. pen. L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza deducendo violazione di legge per difetto di correlazione tra l'imputazione e le pronunce di merito, con conseguente lesione del diritto di difesa; violazione di legge in relazione ai criteri valutativi del compendio probatorio; mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso è inammissibile. I primi tre motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 6-12 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellì, Rv. 268822). In particolare, il secondo motivo è inammissibile perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel caso che occupa, da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Quanto alla doglianza afferente al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, giova ricordare che in giurisprudenza è ammessa la motivazione implicita, nel senso che il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate. Nel caso in esame, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è implicitamente motivato laddove la Corte territoriale, nell'escludere la concessione della sospensione condizionale della pena, ha fatto richiamo alle numerose precedenti condanne a pene detentive di cui l'imputato è gravato. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente ricordato che, in caso di condanna per più reati (ravvisandosi, nel caso di specie, la contestazione in fatto anche del reato di cui al comma 6 dell'art. 189 cod. strada), anche se avvinti dal vincolo della continuazione, deve darsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni amministrative accessorie, non essendo per tali ipotesi previsto il cosiddetto cumulo giuridico (p.13 sent. imp.). Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32291/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris