CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 33779/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3709-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 50/IV/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.G. 3709/2014 udita la relazione della causa svolta nella camera di consigLio non partecipata del 14/7/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo aveva respinto l'appello proposto avverso la sentenza n. 38/1/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila 'che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso cartella esattoriale per imposta di registro 2001; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:PERSONA] (a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio) sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, «violazione e falsa applicazione delle disposizioni dell'art. 25 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 1 del D.I. n. 106/2005, convertito nella Legge 156/2005, nonché dell'art. 38 D.P.R. n. 131/1986» per avere ritenuto tardivamente effettuata la notifica della cartella impugnata oltre il termine biennale di cui all'art. 25 cit.; 1.2. la censura è fondata; 1.3. il Giudice d'appello ha inteso applicare alla fattispecie la disciplina dei termini prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, così come innovata dal d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni in I. n. 156 del 2005; 1.4. tale disciplina regola, tuttavia, i termini di notificazione della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, nei cui confronti procede, per le ipotesi in cui all'avviso di accertamento o all'atto impositivo non sia seguita alcuna impugnazione, non anche quando all'atto dell'Amministrazione finanziaria abbia fatto seguito l'impugnazione del contribuente e un contenzioso, definitosi infine con sentenza passata in giudicato come nel caso in esame (circostanza di cui è dato atto anche nella sentenza impugnata); 1.5. in questa seconda ipotesi il diritto di credito si prescrive, infatti, nell'ordinario termine decennale, ex art. 2953 c.c. in quanto il titolo in base al quale la riscossione viene intrapresa non è più l'atto amministrativo ma la sentenza, che, pronunciando sul rapporto, ne conferma la legittimità(cfr. Cass. n. 5837/2011; orientamento consolidato ed univoco: v. ex multis Cass. n.R.G. 3709/2014 330/2014; Cass. n. 16730/2016; Cass. n. 9076/2017, Cass. n. 8105/2019 in motiv.); 1.6. nella specie, la riscossione è pacificamente riferibile all'accertamento derivante da sentenza passata in giudicato sicché nessuna decadenza poteva ritenersi operante con riferimento alla notificazione della cartella esattoriale, essendo l'azione di riscossione soggetta al solo termine prescrizionale decennale, rispettato dal concessionario della riscossione; 2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria in data 14.7.2021. Il Presidente menico Chin DEPO:., i ; AT(..) [OSCURATO:PERSONA] 11 2