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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24118/2026

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DELL'OMARINO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2740 - controricorrente -avverso la sentenza n. 684/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 14/12/2022 R.G.N. 244/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026Data pubblicazione 27/07/20261.

Con sentenza n. 83/2020 il Tribunale di Veronaaccoglieva l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto n.43/2019 con il quale il medesimo Tribunale, su richiesta dellaLidl Italia [OSCURATO:SOCIETA]., gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di€ 44.443,23, oltre accessori, e, per l’effetto, aveva revocatodetto decreto ingiuntivo, ma aveva dichiarato fondata lapretesa ivi azionata limitatamente alla somma di € 24.686,26,oltre accessori di legge; aveva, inoltre, condannato la [OSCURATO:PERSONA].r.l. al pagamento delle spese del primo grado, come liquidate.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diVenezia rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. controla suddetta sentenza di primo grado, condannando l’appellanteal pagamento delle spese del secondo grado.3.

Per quanto qui interessa, la Corte premetteva: a) che lasu indicata somma di € 44.443,23, oltre accessori, era stataoggetto di ingiunzione a titolo di restituzione dell’importo (paria 18 mensilità di retribuzione globale di fatto) che Lidl avevacorrisposto al [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di un’ordinanza emessa aseguito della c.d. fase sommaria del rito Fornero; b) che, inparticolare, con tale ordinanza, quel Tribunale, adito inrelazione all’impugnazione di un licenziamento intimato alNappi da Lidl, ritenendo detto licenziamento sproporzionato,aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro ed avevacondannato la società, ai sensi dell’art. 18, comma cinque,legge n. 300/1970, al pagamento in favore del Nappidell’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in 18mensilità di retribuzione globale di fatto pari, per l’appunto, allasomma netta di € 44.443,23, corrisposti dalla società; c) che,Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026successivamente, in accoglimento dell’opposizioneNu merod dei rla ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026lavoratore, lo stesso Tribunale, con sentenza confermata insede di reclamo e divenuta definitiva, aveva revocato lapredetta ordinanza, annullando il licenziamento ex art. 18,comma 4, L. 300/1970, per insussistenza del fatto contestato,ed ordinato al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore e dirisarcirgli il danno in misura pari a otto mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, detratto il c.d. aliunde perceptum;d) che la società, poiché il lavoratore aveva percepito a titolo dialiunde perceptum una retribuzione complessivacorrispondente ad € 58.968,13 netti, superiore all’importo pariad otto mensilità (€ 19.515,24) di cui alla condanna della citatasentenza e, poiché, dunque, nella prospettazione dellamedesima società, nulla era dovuto al lavoratore in forza dellasentenza emessa a seguito della fase di opposizione del c.d. ritoperceptum un importo superiore a quello che la società erastata condannata a corrispondere in suo favore: otto mensilità),essa società aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivocitato per la restituzione dell’importo già corrisposto in forzadell’ordinanza resa all’esito della fase sommaria e caducatadalla citata sentenza; e) che il primo giudice, ricostruito ilmeccanismo di determinazione dell’indennità risarcitoriadell’art. 18, comma 4, cit., aveva, tuttavia, ritenuto che illavoratore fosse tenuto a restituire alla società la minor sommaderivante dalla differenza tra l’importo netto di € 44.443,23(che il datore di lavoro gli aveva già corrisposto in forzadell’ordinanza della fase sommaria) e l’importo netto di €19.515,24, che il datore di lavoro era tenuto a versargli all’esitodella sentenza resa in sede di opposizione; f) che, pertanto, lostesso giudice, revocato il decreto ingiuntivo di cui siNumero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026discorreva, aveva condannato il lavoratore a corrispondNuemreero dai lra ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026datore di lavoro la minor somma di € 24.686,27, oltre accessoridi legge.4.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi e successivamemoria.5. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successivamemoria.6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: Violazionee falsa applicazione degli artt. 12 delle preleggi, 2909 c.c. e 324c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Venezia ritenuto che: “ilcollegio aderisce, ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo inquesta sede prospettate argomentazioni che inducono adiscostarsene, all’orientamento di Cass. 3824/2022 … omissis… il primo giudice ha, quindi, correttamente interpretato ildisposto del citato art. 18, comma 4, in conformità allapronuncia della Suprema Corte … omissis … invero, in assenzadi diverse specifiche indicazioni contenute nella sentenza delTribunale di Napoli su come calcolare l’indennità risarcitoria, ilcitato dispositivo è suscettibile di essere interpretato, incoerenza con i principi espressi da Cass. 3824/2022, nel sensoche l’aliunde perceptum, che il primo giudice ha riconosciutodetraibile (“con detrazione dell’ aliunde perceptum”) vacomunque detratto dall’ammontare delle retribuzioni perdutenell’intero periodo di estromissione: sicché l’indennitàNumero registro generale 12839/2023risarcitoria di otto mensilità è l’importo che residua in favore delN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026lavoratore” (pagg. 6-9 della sentenza 684/2022) senzaData pubblicazione 27/07/2026considerare che nel caso in esame la sentenza 2948/2018 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] era chiara nello stabilire che l’aliundeperceptum andava detratto dalle otto mensilità alle quali LidlItalia era stata condannata ai sensi dell’art. 18, co. 4, dellaLegge 300/1970 e che tale provvedimento giudiziale erapassato in giudicato con la conseguenza che il richiamatoorientamento di legittimità non poteva incidere su talestatuizione divenuta incontrovertibile (violazione rilevante aisensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.)”.2.

Il primo motivo è infondato.3.

Giova subito evidenziare che la decisione di cui ècontroversa l’interpretazione è passata in cosa giudicataformale.Di tanto ha dato conto, sia pure molto sinteticamente, laCorte territoriale nel passo in cui ha accennato in narrativa allasentenza del Tribunale di Napoli, specificando che dettasentenza era stata “confermata in sede di reclamo e divenutadefinitiva” (v. pag. 3 della sentenza qui impugnata, ma v. già,nel senso dell’essere “divenuta definitiva” detta sentenza, pag.2 della sentenza n. 83/2020 del Tribunale di Verona, ossia, lasentenza di primo grado del presente giudizio); del resto, ilpassaggio in giudicato di quella pronuncia è dato pacifico tra leparti.4.

È altrettanto incontroverso, oltre che evidente, che sitratti di un giudicato esterno.Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/20264.1.

E, secondo una consolidata giurisprudenzaN umdereo ldlie ra ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026Sezioni Unite di questa Corte, il giudicato va assimilato “aglielementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve essereeffettuata dalla stregua dell’esegesi delle norme e non già deglidella violazione di legge gli eventuali errori interpretativi.

Èpertanto rimesso al giudice, anche di legittimità, di accertarel’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizionepiena, che si estende al diretto esame degli atti del processo edalla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali(così, ex plurimis, Cass., sez. un., n. 6346/2026; n.5669/2022; n. 24684/2007).5.

Ebbene, è documentato anzitutto che il Tribunale diNapoli Nord, con sentenza n. 2948/2018, depositata il17.9.2018, aveva così testualmente provveduto in dispositivo:“a) in accoglimento dell’opposizione coltivata da [OSCURATO:PERSONA] in rigetto dell’opposizione coltivata da [OSCURATO:SOCIETA].,dichiara l’illegittimità del recesso intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. aNappi [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto annulla esso licenziamento,ordinando a [OSCURATO:SOCIETA]. l’immediata reintegrazione di NappiGianluca nel posto di lavoro, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], pari a ottomensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta dallaparte istante con interessi legali e rivalutazione monetariasecondo indici Istat dalle singole maturazioni al saldounitamente al versamento dei contributi previdenziali edassistenziali maggiorati degli interessi nella misura legale dalgiorno del licenziamento fino a quella della effettivareintegrazione con detrazione dell’aliunde perceptum”.Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026Nella motivazione in fatto e in diritto di tale decisionNuem,e rpo edi rra ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026quanto qui rileva, si dà conto: i) che, con il ricorso introduttivodi quel giudizio: “Il ricorrente ha impugnato il recesso datorialeed ha dedotto l’insussistenza sia del fatto materiale che diquello giuridico posto a base del licenziamento del 28.06.2014ed ha chiesto l’annullamento del licenziamento con lareintegrazione nel posto di lavoro con la condanna del datore dilavoro al risarcimento del danno nella misura di legge …” (cosìalla facciata terza); ii) che il Tribunale, con l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa nella fase sommaria del procedimento, aveva“ritenuto la sussistenza del fatto, ma la sproporzione dellasanzione inflitta”, ed aveva, quindi, “dichiarato risolto ilrapporto di lavoro condannando la convenuta compaginesociale al risarcimento del danno, nella misura di 18 mensilità,con accessori di legge, …” (così alla quarta facciata).La stessa parte motiva si conclude nel senso “che il fattocontestato, sia dal punto di vista materiale che giuridico, nonsussiste”, e che: “Ne consegue l’accoglimento della domandacon l’annullamento del licenziamento, l’ordine alla società dellareintegrazione nel posto di lavoro e la condanna di quest’ultimaal risarcimento del danno nella misura di otto mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto goduta da esso [OSCURATO:PERSONA].Tale misura del risarcimento del danno è determinata dalledimensioni della impresa, alquanto estesa sia per notorio cheper le risultanze dell’istruttoria, nonché dal comportamentoprocessuale delle parti, che hanno dimostrato un contegno lealee diretto all’accertamento giudiziale dei fatti rilevanti ai fini deldecidere, nonché infine dall’anzianità di servizio del [OSCURATO:PERSONA]” (cosìalla penultima facciata della medesima sentenza).Numero registro generale 12839/20235.1.

Nota per adesso il Collegio che in tale sentenza non èN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026esplicitamente richiamato l’art. 18, comma quarto, l. n.Data pubblicazione 27/07/2026300/1970 novellato; nondimeno, che appunto alla tutela c.d.reale attenuata ivi disciplinata si sia inteso far capo si desumeagevolmente da una serie di elementi in positivo e in negativoche si passa ad illustrare.In primo luogo, stante l’accoglimento dell’opposizione dellavoratore all’ordinanza resa nella fase sommaria delprocedimento ex lege n. 92/2012, ed il contestuale rigettodell’opposizione pure proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla medesimaordinanza, aveva trovato accoglimento l’originaria domanda ditutela avanzata dal lavoratore nei termini allegati, vale a dire,per l’insussistenza del fatto addebitato; laddove l’ordinanzaadottata nella fase sommaria (pure prodotta in questa sede dilegittimità) aveva fatto capo chiaramente ad una tutelaesclusivamente risarcitoria da ricondurre, a sua volta, all’ipotesidi cui all’art. 18, comma quinto, l. n. 300/1970 novellato (cfr.in particolare, facciate seconda e terza di detta ordinanza e,segnatamente, il suo dispositivo, del resto, come si è visto,riferito nella narrativa della sentenza resa in sede diopposizione).Il secondo luogo, la sentenza n. 2948/2018 del [OSCURATO:PERSONA], non solo non fa riferimento a qualcuna delleipotesi contemplate dall’art. 18, comma primo, l. cit., che dannoluogo alla tutela reale c.d. piena (o alle ipotesi di cui ai commisesto e settimo del medesimo articolo), ma ha annullato illicenziamento in relazione a fattispecie astratta e riscontrata inconcreto, quale quella della “insussistenza del fatto”, che èNumero registro generale 12839/2023esplicitamente contemplata invece nel comma quarto delloN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026stesso art. 18 novellato.Data pubblicazione 27/07/20266.

Devesi, inoltre, tener conto che la Corte d’appello diNapoli, con sentenza n. 2889/2019, pubblicata il 7.5.2019,ebbe a rigettare il reclamo che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva propostocontro la suddetta sentenza di primo grado e l’aveva, quindi,confermata.Ed è incontestato, come premesso, che il giudicato formalesi sia determinato appunto per la mancata impugnazione di talesentenza di secondo grado (parimenti prodotta in questa sededi legittimità).6.1.

Dunque, va sottolineato che quest’ultima sentenza,nel confermare la sentenza di primo grado resa in seded’opposizione, ha diffusamente spiegato perché nella specieaveva trovato corretta applicazione la tutela “di cui all’art. 18,comma 4, st. lav. come modificato dall’art. 1, comma 42, lett.b), della l. n. 92 del 2012”, ossia, “la tutela reintegratoria cd.della Corte d’appello di Napoli).7.

Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, allora,resta confermato anzitutto che il giudicato sostanziale interpartes ha riguardato una sentenza che ha applicato allavoratore la tutela di cui all’art. 18, comma quarto, l. n.300/1970.8.

Tale comma, per quello che qui rileva, recita: “Il giudice… annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro allareintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e alpagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultimaNumero registro generale 12839/2023retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino aN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito,Data pubblicazione 27/07/2026nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivitàlavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepirededicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può esseresuperiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento deicontributi previdenziali e assistenziali dal giorno dellicenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,maggiorati degli interessi nella misura legale, senzaapplicazione di sanziono per l’omessa o ritardata contribuzioneesistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nelrapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quellaaccreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento dialtre attività lavorative”.9.

Circa il meccanismo di computo dell’indennità ex art. 18,comma quarto, l. n. 300/1970, la Corte territoriale si èuniformata alla giurisprudenza di legittimità.

Non solo Cass.,sez. lav., ord. 7.2.2022, n. 3824, richiamata dalla Corteterritoriale, come anche dalle parti (e che, per la precisione,non è una sentenza, come detto dalla ricorrente, bensìun’ordinanza), ma anche la coeva Cass., 7.2.2022, n. 3825,nonché Cass. n. 7729, n. 9660, n. 9683, n. 11864, n. 11864,n. 11865, n. 13205, n. 13206, n. 12034 del 2022, hannoaffermato il principio di diritto che: “In base alla L. n. 300 del1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del2012, art. 1, comma 42, la determinazione dell’indennitàrisarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultimaretribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino aNumero registro generale 12839/2023quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratoreN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliundeData pubblicazione 27/07/2026perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misuramassima corrispondente a dodici mensilità della retribuzioneglobale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo allacollocazione temporale della o delle attività lavorative svolte daldipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; seil risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importocorrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità variconosciuta in misura pari a questo minore importo”.10.

Orbene, contrariamente a quanto assume la ricorrente,sul piano strettamente testuale alcun indice letterale o passodella sent. n. 2948/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deponenel senso di stabilire che l’aliunde perceptum dovesse essere“detratto dalle otto mensilità alle quali [OSCURATO:SOCIETA] era statacondannata ai sensi dell’art. 18, co. 4, della Legge 300/1970”.Invero, la locuzione generica “con detrazione dell’aliundeperceptum”, presente alla fine del capo a) del dispositivo disentenza, sopra testualmente trascritto per intero, è collocatasubito dopo il passo circa il “versamento dei contributiprevidenziali ed assistenziali”, nel quale passo peraltro èesplicitamente menzionato il periodo “dal giorno dellicenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione”.Inoltre, la stessa locuzione di sintesi (detrazione dell’aliundeperceptum), da tempo invalsa nel lessico giurisprudenziale,anche di questa Corte di legittimità, allude all’evidenza allaparte del dettato normativo che recita: “dedotto quanto illavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per losvolgimento di altre attività lavorative”; inciso quest’ultimo, cheè anteriore al punto, espresso in distinto periodo, che recita:Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026“In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non puòN eumsesreo rdie ra ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026superiore a dodici mensilità”, ed è contenuto alla fine delperiodo in cui è chiaramente esplicitato che l’indennitàrisarcitoria è “commisurata all’ultima retribuzione globale difatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettivareintegrazione”.11.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, legge300/1970 in relazione agli artt. 12 delle preleggi, 2909 c.c., 324c.p.c., 1223 e 1227 c.c., per avere la Corte d’Appello di Veneziaritenuto che: “per completezza il Collegio rileva che, ancheladdove si ritenesse che il dispositivo del Tribunale di Napoli inquestione vada interpretato nel senso che il Giudice ha dispostola detrazione dell’ aliunde dalle otto mensilità di indennitàrisarcitoria, in assenza di ulteriori specifiche indicazioni delgiudice nella motivazione della sentenza su come calcolare inconcreto l’indennità risarcitoria medesima, è possibile fare unaapplicazione analogica dei citati principi della Suprema Corte eritenere che, allora, l’aliunde detraibile è solo quello riferito aiprimi otto mesi di licenziamento, in relazione ai quali risultanoriconosciute le retribuzioni a titolo di indennità risarcitoria(limitata dal giudice per l’appunto a otto mensilità, laddovel’estromissione effettiva si è protratta per un periodo bensuperiore, quasi 4 anni).

Ebbene, nei primi otto mesi dellicenziamento è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] non ha lavorato, avendotrovato lavoro solo dopo circa un anno e mezzo dallicenziamento (il licenziamento è del 5.6.2014 e l’iniziodell’occupazione presso terzi è pacificamente del 11.1.2016).Anche in tale prospettiva, dunque, non sussisterebbe alcunimporto da detrarre con riferimento alle (prime) otto mensilitàNumero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026successive al licenziamento che, dunque, risultano interaNmumeerno dtie ra ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026dovute al [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 9 della sentenza 684/2022), senzaconsiderare che come anzidetto la sentenza 2948/2018 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] passata in giudicato era chiara nellostabilire che l’aliunde perceptum andava detratto dalle ottomensilità alle quali [OSCURATO:SOCIETA] era stata condannata ai sensidell’art. 18, co. 4, della Legge 300/1970, che né taleprovvedimento né il legislatore hanno disposto che per ladetrazione dell’aliunde perceptum occorre verificare il periododurante il quale il lavoratore ha prestato attività lavorativapresso terzi e che una siffatta valutazione comporterebbe unaviolazione del principio della compensatio lucri cum damno(violazione rilevante ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3 e 360c.p.c.) .12.

Osserva, allora, il Collegio che i passaggi motivazionaliche la ricorrente censura nel secondo motivo integrano in tuttaevidenza una seconda e subordinata ratio decidendi (non unobiter dictum o argomentazioni svolte ad abundantiam), postadalla Corte a fondamento della propria decisione.Invero, come ben risulta dall’intero §

8. (a pag. 9dell’impugnata sentenza), la Corte ha ivi esposto, “percompletezza”, un diverso ragionamento, che si basaesplicitamente sull’ipotesi in cui “si ritenesse che il dispositivodel Tribunale di Napoli in questione vada interpretato nel sensoche il giudice ha disposto la detrazione dell’aliunde dalle 8mensilità di indennità risarcitoria”.13.

Occorre allora ricordare che, secondo un consolidatoindirizzo di questa Corte, la sentenza del giudice di merito, laquale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione,Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026esamini ed accolga anche una seconda ragione, al Nfiunmeer o ddi ria ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possarisultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà dellamotivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto diargomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene,quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un meroobiter dictum, insuscettibile di trasformarsi in giudicato.

Dettasentenza, invece, configura una pronuncia basata su duedistinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente asorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere delricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilitàdel ricorso per cassazione (così, ex multis, Cass. n.17182/2020; n. 18046/2023; n. 10815/2019); per laprecisione, anche secondo le Sezioni unite di questa Corte,qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle qualilogicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, èinammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianzeavverso una di tali rationes decidendi (così, tra le altre, Sez.un., 4.4.2022, nn. 10847 e 10852).Inoltre, secondo altro costante orientamento di legittimità,una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivo cheinveste una delle argomentazioni a sostegno della sentenzaimpugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, irestanti motivi, atteso che, quand’anche essi dovesserorisultare fondati, non potrebbe comunque giungersi allacassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pursempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (così, explurimis, Cass. n. 17648/2020).Numero registro generale 12839/202314.

Per conseguenza, stante la reiezione del primo motivoN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026di ricorso che aveva attinto la principale ratio decidendiData pubblicazione 27/07/2026dell’impugnata sentenza, qui giudicata corretta, la ricorrente haperduto interesse all’esame del secondo motivo.15.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELL'OMARINO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2740 - controricorrente -avverso la sentenza n. 684/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 14/12/2022 R.G.N. 244/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026Data pubblicazione 27/07/20261. Con sentenza n. 83/2020 il Tribunale di Veronaaccoglieva l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto n.43/2019 con il quale il medesimo Tribunale, su richiesta dellaLidl Italia [OSCURATO:SOCIETA]., gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di€ 44.443,23, oltre accessori, e, per l’effetto, aveva revocatodetto decreto ingiuntivo, ma aveva dichiarato fondata lapretesa ivi azionata limitatamente alla somma di € 24.686,26,oltre accessori di legge; aveva, inoltre, condannato la [OSCURATO:PERSONA].r.l. al pagamento delle spese del primo grado, come liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diVenezia rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. controla suddetta sentenza di primo grado, condannando l’appellanteal pagamento delle spese del secondo grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte premetteva: a) che lasu indicata somma di € 44.443,23, oltre accessori, era stataoggetto di ingiunzione a titolo di restituzione dell’importo (paria 18 mensilità di retribuzione globale di fatto) che Lidl avevacorrisposto al [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di un’ordinanza emessa aseguito della c.d. fase sommaria del rito Fornero; b) che, inparticolare, con tale ordinanza, quel Tribunale, adito inrelazione all’impugnazione di un licenziamento intimato alNappi da Lidl, ritenendo detto licenziamento sproporzionato,aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro ed avevacondannato la società, ai sensi dell’art. 18, comma cinque,legge n. 300/1970, al pagamento in favore del Nappidell’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in 18mensilità di retribuzione globale di fatto pari, per l’appunto, allasomma netta di € 44.443,23, corrisposti dalla società; c) che,Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026successivamente, in accoglimento dell’opposizioneNu merod dei rla ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026lavoratore, lo stesso Tribunale, con sentenza confermata insede di reclamo e divenuta definitiva, aveva revocato lapredetta ordinanza, annullando il licenziamento ex art. 18,comma 4, L. 300/1970, per insussistenza del fatto contestato,ed ordinato al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore e dirisarcirgli il danno in misura pari a otto mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, detratto il c.d. aliunde perceptum;d) che la società, poiché il lavoratore aveva percepito a titolo dialiunde perceptum una retribuzione complessivacorrispondente ad € 58.968,13 netti, superiore all’importo pariad otto mensilità (€ 19.515,24) di cui alla condanna della citatasentenza e, poiché, dunque, nella prospettazione dellamedesima società, nulla era dovuto al lavoratore in forza dellasentenza emessa a seguito della fase di opposizione del c.d. ritoperceptum un importo superiore a quello che la società erastata condannata a corrispondere in suo favore: otto mensilità),essa società aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivocitato per la restituzione dell’importo già corrisposto in forzadell’ordinanza resa all’esito della fase sommaria e caducatadalla citata sentenza; e) che il primo giudice, ricostruito ilmeccanismo di determinazione dell’indennità risarcitoriadell’art. 18, comma 4, cit., aveva, tuttavia, ritenuto che illavoratore fosse tenuto a restituire alla società la minor sommaderivante dalla differenza tra l’importo netto di € 44.443,23(che il datore di lavoro gli aveva già corrisposto in forzadell’ordinanza della fase sommaria) e l’importo netto di €19.515,24, che il datore di lavoro era tenuto a versargli all’esitodella sentenza resa in sede di opposizione; f) che, pertanto, lostesso giudice, revocato il decreto ingiuntivo di cui siNumero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026discorreva, aveva condannato il lavoratore a corrispondNuemreero dai lra ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026datore di lavoro la minor somma di € 24.686,27, oltre accessoridi legge.4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi e successivamemoria.5. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successivamemoria.6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: Violazionee falsa applicazione degli artt. 12 delle preleggi, 2909 c.c. e 324c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Venezia ritenuto che: “ilcollegio aderisce, ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo inquesta sede prospettate argomentazioni che inducono adiscostarsene, all’orientamento di Cass. 3824/2022 … omissis… il primo giudice ha, quindi, correttamente interpretato ildisposto del citato art. 18, comma 4, in conformità allapronuncia della Suprema Corte … omissis … invero, in assenzadi diverse specifiche indicazioni contenute nella sentenza delTribunale di Napoli su come calcolare l’indennità risarcitoria, ilcitato dispositivo è suscettibile di essere interpretato, incoerenza con i principi espressi da Cass. 3824/2022, nel sensoche l’aliunde perceptum, che il primo giudice ha riconosciutodetraibile (“con detrazione dell’ aliunde perceptum”) vacomunque detratto dall’ammontare delle retribuzioni perdutenell’intero periodo di estromissione: sicché l’indennitàNumero registro generale 12839/2023risarcitoria di otto mensilità è l’importo che residua in favore delN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026lavoratore” (pagg. 6-9 della sentenza 684/2022) senzaData pubblicazione 27/07/2026considerare che nel caso in esame la sentenza 2948/2018 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] era chiara nello stabilire che l’aliundeperceptum andava detratto dalle otto mensilità alle quali LidlItalia era stata condannata ai sensi dell’art. 18, co. 4, dellaLegge 300/1970 e che tale provvedimento giudiziale erapassato in giudicato con la conseguenza che il richiamatoorientamento di legittimità non poteva incidere su talestatuizione divenuta incontrovertibile (violazione rilevante aisensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.)”.2. Il primo motivo è infondato.3. Giova subito evidenziare che la decisione di cui ècontroversa l’interpretazione è passata in cosa giudicataformale.Di tanto ha dato conto, sia pure molto sinteticamente, laCorte territoriale nel passo in cui ha accennato in narrativa allasentenza del Tribunale di Napoli, specificando che dettasentenza era stata “confermata in sede di reclamo e divenutadefinitiva” (v. pag. 3 della sentenza qui impugnata, ma v. già,nel senso dell’essere “divenuta definitiva” detta sentenza, pag.2 della sentenza n. 83/2020 del Tribunale di Verona, ossia, lasentenza di primo grado del presente giudizio); del resto, ilpassaggio in giudicato di quella pronuncia è dato pacifico tra leparti.4. È altrettanto incontroverso, oltre che evidente, che sitratti di un giudicato esterno.Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/20264.1. E, secondo una consolidata giurisprudenzaN umdereo ldlie ra ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026Sezioni Unite di questa Corte, il giudicato va assimilato “aglielementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve essereeffettuata dalla stregua dell’esegesi delle norme e non già deglidella violazione di legge gli eventuali errori interpretativi. Èpertanto rimesso al giudice, anche di legittimità, di accertarel’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizionepiena, che si estende al diretto esame degli atti del processo edalla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali(così, ex plurimis, Cass., sez. un., n. 6346/2026; n.5669/2022; n. 24684/2007).5. Ebbene, è documentato anzitutto che il Tribunale diNapoli Nord, con sentenza n. 2948/2018, depositata il17.9.2018, aveva così testualmente provveduto in dispositivo:“a) in accoglimento dell’opposizione coltivata da [OSCURATO:PERSONA] in rigetto dell’opposizione coltivata da [OSCURATO:SOCIETA].,dichiara l’illegittimità del recesso intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. aNappi [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto annulla esso licenziamento,ordinando a [OSCURATO:SOCIETA]. l’immediata reintegrazione di NappiGianluca nel posto di lavoro, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], pari a ottomensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta dallaparte istante con interessi legali e rivalutazione monetariasecondo indici Istat dalle singole maturazioni al saldounitamente al versamento dei contributi previdenziali edassistenziali maggiorati degli interessi nella misura legale dalgiorno del licenziamento fino a quella della effettivareintegrazione con detrazione dell’aliunde perceptum”.Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026Nella motivazione in fatto e in diritto di tale decisionNuem,e rpo edi rra ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026quanto qui rileva, si dà conto: i) che, con il ricorso introduttivodi quel giudizio: “Il ricorrente ha impugnato il recesso datorialeed ha dedotto l’insussistenza sia del fatto materiale che diquello giuridico posto a base del licenziamento del 28.06.2014ed ha chiesto l’annullamento del licenziamento con lareintegrazione nel posto di lavoro con la condanna del datore dilavoro al risarcimento del danno nella misura di legge …” (cosìalla facciata terza); ii) che il Tribunale, con l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa nella fase sommaria del procedimento, aveva“ritenuto la sussistenza del fatto, ma la sproporzione dellasanzione inflitta”, ed aveva, quindi, “dichiarato risolto ilrapporto di lavoro condannando la convenuta compaginesociale al risarcimento del danno, nella misura di 18 mensilità,con accessori di legge, …” (così alla quarta facciata).La stessa parte motiva si conclude nel senso “che il fattocontestato, sia dal punto di vista materiale che giuridico, nonsussiste”, e che: “Ne consegue l’accoglimento della domandacon l’annullamento del licenziamento, l’ordine alla società dellareintegrazione nel posto di lavoro e la condanna di quest’ultimaal risarcimento del danno nella misura di otto mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto goduta da esso [OSCURATO:PERSONA].Tale misura del risarcimento del danno è determinata dalledimensioni della impresa, alquanto estesa sia per notorio cheper le risultanze dell’istruttoria, nonché dal comportamentoprocessuale delle parti, che hanno dimostrato un contegno lealee diretto all’accertamento giudiziale dei fatti rilevanti ai fini deldecidere, nonché infine dall’anzianità di servizio del [OSCURATO:PERSONA]” (cosìalla penultima facciata della medesima sentenza).Numero registro generale 12839/20235.1. Nota per adesso il Collegio che in tale sentenza non èN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026esplicitamente richiamato l’art. 18, comma quarto, l. n.Data pubblicazione 27/07/2026300/1970 novellato; nondimeno, che appunto alla tutela c.d.reale attenuata ivi disciplinata si sia inteso far capo si desumeagevolmente da una serie di elementi in positivo e in negativoche si passa ad illustrare.In primo luogo, stante l’accoglimento dell’opposizione dellavoratore all’ordinanza resa nella fase sommaria delprocedimento ex lege n. 92/2012, ed il contestuale rigettodell’opposizione pure proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla medesimaordinanza, aveva trovato accoglimento l’originaria domanda ditutela avanzata dal lavoratore nei termini allegati, vale a dire,per l’insussistenza del fatto addebitato; laddove l’ordinanzaadottata nella fase sommaria (pure prodotta in questa sede dilegittimità) aveva fatto capo chiaramente ad una tutelaesclusivamente risarcitoria da ricondurre, a sua volta, all’ipotesidi cui all’art. 18, comma quinto, l. n. 300/1970 novellato (cfr.in particolare, facciate seconda e terza di detta ordinanza e,segnatamente, il suo dispositivo, del resto, come si è visto,riferito nella narrativa della sentenza resa in sede diopposizione).Il secondo luogo, la sentenza n. 2948/2018 del [OSCURATO:PERSONA], non solo non fa riferimento a qualcuna delleipotesi contemplate dall’art. 18, comma primo, l. cit., che dannoluogo alla tutela reale c.d. piena (o alle ipotesi di cui ai commisesto e settimo del medesimo articolo), ma ha annullato illicenziamento in relazione a fattispecie astratta e riscontrata inconcreto, quale quella della “insussistenza del fatto”, che èNumero registro generale 12839/2023esplicitamente contemplata invece nel comma quarto delloN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026stesso art. 18 novellato.Data pubblicazione 27/07/20266. Devesi, inoltre, tener conto che la Corte d’appello diNapoli, con sentenza n. 2889/2019, pubblicata il 7.5.2019,ebbe a rigettare il reclamo che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva propostocontro la suddetta sentenza di primo grado e l’aveva, quindi,confermata.Ed è incontestato, come premesso, che il giudicato formalesi sia determinato appunto per la mancata impugnazione di talesentenza di secondo grado (parimenti prodotta in questa sededi legittimità).6.1. Dunque, va sottolineato che quest’ultima sentenza,nel confermare la sentenza di primo grado resa in seded’opposizione, ha diffusamente spiegato perché nella specieaveva trovato corretta applicazione la tutela “di cui all’art. 18,comma 4, st. lav. come modificato dall’art. 1, comma 42, lett.b), della l. n. 92 del 2012”, ossia, “la tutela reintegratoria cd.della Corte d’appello di Napoli).7. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, allora,resta confermato anzitutto che il giudicato sostanziale interpartes ha riguardato una sentenza che ha applicato allavoratore la tutela di cui all’art. 18, comma quarto, l. n.300/1970.8. Tale comma, per quello che qui rileva, recita: “Il giudice… annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro allareintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e alpagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultimaNumero registro generale 12839/2023retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino aN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito,Data pubblicazione 27/07/2026nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivitàlavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepirededicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può esseresuperiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento deicontributi previdenziali e assistenziali dal giorno dellicenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,maggiorati degli interessi nella misura legale, senzaapplicazione di sanziono per l’omessa o ritardata contribuzioneesistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nelrapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quellaaccreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento dialtre attività lavorative”.9. Circa il meccanismo di computo dell’indennità ex art. 18,comma quarto, l. n. 300/1970, la Corte territoriale si èuniformata alla giurisprudenza di legittimità. Non solo Cass.,sez. lav., ord. 7.2.2022, n. 3824, richiamata dalla Corteterritoriale, come anche dalle parti (e che, per la precisione,non è una sentenza, come detto dalla ricorrente, bensìun’ordinanza), ma anche la coeva Cass., 7.2.2022, n. 3825,nonché Cass. n. 7729, n. 9660, n. 9683, n. 11864, n. 11864,n. 11865, n. 13205, n. 13206, n. 12034 del 2022, hannoaffermato il principio di diritto che: “In base alla L. n. 300 del1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del2012, art. 1, comma 42, la determinazione dell’indennitàrisarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultimaretribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino aNumero registro generale 12839/2023quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratoreN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliundeData pubblicazione 27/07/2026perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misuramassima corrispondente a dodici mensilità della retribuzioneglobale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo allacollocazione temporale della o delle attività lavorative svolte daldipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; seil risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importocorrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità variconosciuta in misura pari a questo minore importo”.10. Orbene, contrariamente a quanto assume la ricorrente,sul piano strettamente testuale alcun indice letterale o passodella sent. n. 2948/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deponenel senso di stabilire che l’aliunde perceptum dovesse essere“detratto dalle otto mensilità alle quali [OSCURATO:SOCIETA] era statacondannata ai sensi dell’art. 18, co. 4, della Legge 300/1970”.Invero, la locuzione generica “con detrazione dell’aliundeperceptum”, presente alla fine del capo a) del dispositivo disentenza, sopra testualmente trascritto per intero, è collocatasubito dopo il passo circa il “versamento dei contributiprevidenziali ed assistenziali”, nel quale passo peraltro èesplicitamente menzionato il periodo “dal giorno dellicenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione”.Inoltre, la stessa locuzione di sintesi (detrazione dell’aliundeperceptum), da tempo invalsa nel lessico giurisprudenziale,anche di questa Corte di legittimità, allude all’evidenza allaparte del dettato normativo che recita: “dedotto quanto illavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per losvolgimento di altre attività lavorative”; inciso quest’ultimo, cheè anteriore al punto, espresso in distinto periodo, che recita:Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026“In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non puòN eumsesreo rdie ra ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026superiore a dodici mensilità”, ed è contenuto alla fine delperiodo in cui è chiaramente esplicitato che l’indennitàrisarcitoria è “commisurata all’ultima retribuzione globale difatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettivareintegrazione”.11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, legge300/1970 in relazione agli artt. 12 delle preleggi, 2909 c.c., 324c.p.c., 1223 e 1227 c.c., per avere la Corte d’Appello di Veneziaritenuto che: “per completezza il Collegio rileva che, ancheladdove si ritenesse che il dispositivo del Tribunale di Napoli inquestione vada interpretato nel senso che il Giudice ha dispostola detrazione dell’ aliunde dalle otto mensilità di indennitàrisarcitoria, in assenza di ulteriori specifiche indicazioni delgiudice nella motivazione della sentenza su come calcolare inconcreto l’indennità risarcitoria medesima, è possibile fare unaapplicazione analogica dei citati principi della Suprema Corte eritenere che, allora, l’aliunde detraibile è solo quello riferito aiprimi otto mesi di licenziamento, in relazione ai quali risultanoriconosciute le retribuzioni a titolo di indennità risarcitoria(limitata dal giudice per l’appunto a otto mensilità, laddovel’estromissione effettiva si è protratta per un periodo bensuperiore, quasi 4 anni). Ebbene, nei primi otto mesi dellicenziamento è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] non ha lavorato, avendotrovato lavoro solo dopo circa un anno e mezzo dallicenziamento (il licenziamento è del 5.6.2014 e l’iniziodell’occupazione presso terzi è pacificamente del 11.1.2016).Anche in tale prospettiva, dunque, non sussisterebbe alcunimporto da detrarre con riferimento alle (prime) otto mensilitàNumero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026successive al licenziamento che, dunque, risultano interaNmumeerno dtie ra ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026dovute al [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 9 della sentenza 684/2022), senzaconsiderare che come anzidetto la sentenza 2948/2018 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] passata in giudicato era chiara nellostabilire che l’aliunde perceptum andava detratto dalle ottomensilità alle quali [OSCURATO:SOCIETA] era stata condannata ai sensidell’art. 18, co. 4, della Legge 300/1970, che né taleprovvedimento né il legislatore hanno disposto che per ladetrazione dell’aliunde perceptum occorre verificare il periododurante il quale il lavoratore ha prestato attività lavorativapresso terzi e che una siffatta valutazione comporterebbe unaviolazione del principio della compensatio lucri cum damno(violazione rilevante ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3 e 360c.p.c.) .12. Osserva, allora, il Collegio che i passaggi motivazionaliche la ricorrente censura nel secondo motivo integrano in tuttaevidenza una seconda e subordinata ratio decidendi (non unobiter dictum o argomentazioni svolte ad abundantiam), postadalla Corte a fondamento della propria decisione.Invero, come ben risulta dall’intero § 8. (a pag. 9dell’impugnata sentenza), la Corte ha ivi esposto, “percompletezza”, un diverso ragionamento, che si basaesplicitamente sull’ipotesi in cui “si ritenesse che il dispositivodel Tribunale di Napoli in questione vada interpretato nel sensoche il giudice ha disposto la detrazione dell’aliunde dalle 8mensilità di indennità risarcitoria”.13. Occorre allora ricordare che, secondo un consolidatoindirizzo di questa Corte, la sentenza del giudice di merito, laquale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione,Numero registro generale 12839/2023Numero sezionale 2740/2026esamini ed accolga anche una seconda ragione, al Nfiunmeer o ddi ria ccolta generale 24118/2026Data pubblicazione 27/07/2026sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possarisultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà dellamotivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto diargomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene,quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un meroobiter dictum, insuscettibile di trasformarsi in giudicato. Dettasentenza, invece, configura una pronuncia basata su duedistinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente asorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere delricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilitàdel ricorso per cassazione (così, ex multis, Cass. n.17182/2020; n. 18046/2023; n. 10815/2019); per laprecisione, anche secondo le Sezioni unite di questa Corte,qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle qualilogicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, èinammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianzeavverso una di tali rationes decidendi (così, tra le altre, Sez.un., 4.4.2022, nn. 10847 e 10852).Inoltre, secondo altro costante orientamento di legittimità,una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivo cheinveste una delle argomentazioni a sostegno della sentenzaimpugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, irestanti motivi, atteso che, quand’anche essi dovesserorisultare fondati, non potrebbe comunque giungersi allacassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pursempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (così, explurimis, Cass. n. 17648/2020).Numero registro generale 12839/202314. Per conseguenza, stante la reiezione del primo motivoN umero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24118/2026di ricorso che aveva attinto la principale ratio decidendiData pubblicazione 27/07/2026dell’impugnata sentenza, qui giudicata corretta, la ricorrente haperduto interesse all’esame del secondo motivo.15. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla Ponterio