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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 42675/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/01/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato il decreto del 26 aprile 2019 del Tribunale di Frosinone, che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per un anno, nonché la misura di prevenzione patrimoniale della confisca avente ad oggetto due beni immobili, un autoveicolo e somme e titoli detenuti in virtù di diversi rapporti bancari.

In particolare, la Corte di appello, ritenendo non più attuale la pericolosità /13 sociale del [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la sola misura di prevenzione personale, confermando nel resto il decreto impugnato.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita nel corso del procedimento e l'insussistenza del requisito soggettivo.

Sostiene che i suoi precedenti risalgono ad oltre un decennio fa e che egli è stato assolto dal delitto associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 per non aver commesso il fatto e che pertanto egli non può essere destinatario di misure di prevenzione ai sensi degli artt. 1, 4 e 16 del citato d.lgs..

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che non sussistono i presupposti di cui all'art. 24 del citato d.lgs., atteso che dell'immobile in Frosinone egli è possessore uti dominus dal 2008 e non ha sostenuto esborsi per il suo acquisto, mentre dei lavori di ristrutturazione cui fa riferimento la Corte di appello non vi è traccia in atti.

Inoltre, i giudici del merito non hanno proceduto alla perimetrazione temporale della sua pericolosità sociale e solo i beni acquistati all'interno del periodo in cui è stata accertata la sua pericolosità sono suscettibili di confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali, nonostante l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo e la risalenza nel tempo dei fatti per i quali ha riportato condanna, egli è stato ritenuto socialmente pericoloso.

In particolare, i giudici di appello hanno evidenziato (alle pagine da 28 a 35 del provvedimento impugnato in questa sede) che egli è stato condannato numerose volte per reati di usura, rapina, furto ed estorsione e che tali precedenti riguardano fatti commessi in un arco temporale dal 1977 al 2005 e che pertanto egli può essere annoverato tra i soggetti di cui all'art. 1, lett. b), del citato d.lgs..

La Corte di appello ha pure segnalato che, sebbene egli sia stato assolto dal reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, egli ha riportato condanna per un reato di spaccio commesso nel maggio 2011.

La Corte di appello ha quindi evidenziato che la perimetrazione temporale della sua pericolosità, anche non considerando il reato associativo, va dal 1978 al maggio 2011.

Ne consegue che/del tutto correttamente /la Corte di appello ha incluso il ricorrente tra i soggetti destinatari di misure di prevenzione patrimoniale ai sensi degli artt. 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), e 16 d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Già si è detto sopra che la Corte di appello ha precisato il periodo di tempo in cui si colloca la pericolosità sociale dell'odierno ricorrente e ha indicato le ragioni sulle quali essa si fonda.

Quanto all'immobile sito in Frosinone, la Corte di appello ha affermato che / sebbene non risulti che il ricorrente abbia sostenuto spese per procedere al suo acquisto, è certo che successivamente a questo egli ha sostenuto rilevanti oneri economici per procedere alla realizzazione del manufatto ivi esistente proprio nel periodo temporale in cui egli è stato riconosciuto socialmente pericoloso, cosicché del tutto correttamente ne è stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Laddove, infine, il ricorrente sostiene che non risulterebbe dagli atti l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile, egli solleva una censura di merito o comunque un vizio di motivazione del provvedimento impugnato che non rientra tra i vizi denunciabili in questa sede ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs., che precisa che il ricorso in cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/01/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato il decreto del 26 aprile 2019 del Tribunale di Frosinone, che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per un anno, nonché la misura di prevenzione patrimoniale della confisca avente ad oggetto due beni immobili, un autoveicolo e somme e titoli detenuti in virtù di diversi rapporti bancari. In particolare, la Corte di appello, ritenendo non più attuale la pericolosità /13 sociale del [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la sola misura di prevenzione personale, confermando nel resto il decreto impugnato. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita nel corso del procedimento e l'insussistenza del requisito soggettivo. Sostiene che i suoi precedenti risalgono ad oltre un decennio fa e che egli è stato assolto dal delitto associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 per non aver commesso il fatto e che pertanto egli non può essere destinatario di misure di prevenzione ai sensi degli artt. 1, 4 e 16 del citato d.lgs.. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che non sussistono i presupposti di cui all'art. 24 del citato d.lgs., atteso che dell'immobile in Frosinone egli è possessore uti dominus dal 2008 e non ha sostenuto esborsi per il suo acquisto, mentre dei lavori di ristrutturazione cui fa riferimento la Corte di appello non vi è traccia in atti. Inoltre, i giudici del merito non hanno proceduto alla perimetrazione temporale della sua pericolosità sociale e solo i beni acquistati all'interno del periodo in cui è stata accertata la sua pericolosità sono suscettibili di confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali, nonostante l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo e la risalenza nel tempo dei fatti per i quali ha riportato condanna, egli è stato ritenuto socialmente pericoloso. In particolare, i giudici di appello hanno evidenziato (alle pagine da 28 a 35 del provvedimento impugnato in questa sede) che egli è stato condannato numerose volte per reati di usura, rapina, furto ed estorsione e che tali precedenti riguardano fatti commessi in un arco temporale dal 1977 al 2005 e che pertanto egli può essere annoverato tra i soggetti di cui all'art. 1, lett. b), del citato d.lgs.. La Corte di appello ha pure segnalato che, sebbene egli sia stato assolto dal reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, egli ha riportato condanna per un reato di spaccio commesso nel maggio 2011. La Corte di appello ha quindi evidenziato che la perimetrazione temporale della sua pericolosità, anche non considerando il reato associativo, va dal 1978 al maggio 2011. Ne consegue che/del tutto correttamente /la Corte di appello ha incluso il ricorrente tra i soggetti destinatari di misure di prevenzione patrimoniale ai sensi degli artt. 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), e 16 d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Già si è detto sopra che la Corte di appello ha precisato il periodo di tempo in cui si colloca la pericolosità sociale dell'odierno ricorrente e ha indicato le ragioni sulle quali essa si fonda. Quanto all'immobile sito in Frosinone, la Corte di appello ha affermato che / sebbene non risulti che il ricorrente abbia sostenuto spese per procedere al suo acquisto, è certo che successivamente a questo egli ha sostenuto rilevanti oneri economici per procedere alla realizzazione del manufatto ivi esistente proprio nel periodo temporale in cui egli è stato riconosciuto socialmente pericoloso, cosicché del tutto correttamente ne è stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. Laddove, infine, il ricorrente sostiene che non risulterebbe dagli atti l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile, egli solleva una censura di merito o comunque un vizio di motivazione del provvedimento impugnato che non rientra tra i vizi denunciabili in questa sede ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs., che precisa che il ricorso in cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/