CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 gennaio 1988
Cassazione n. 37348/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e un'ulteriore somma a favore della cassa delle ammende e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, con atto sottoscritto dall'assistito [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 aprile 2025, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. in data 26 marzo 2025, avente ad oggetto un cane di razza pastore dell'Asia, in relazione al reato di cui all'art. 659 c.p. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico, complesso motivo con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, in particolare sotto il profilo della manifesta illogicità e del travisamento della prova. Il ricorrente sostiene che il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulle sole dichiarazioni dei querelanti, senza attribuire il giusto peso agli elementi di prova di segno contrario. Nello specifico, la difesa evidenzia: la sottovalutazione delle risultanze dei sopralluoghi della Polizia locale, i cui verbali descriverebbero un comportamento dell'animale (l'abbaiare in reazione a stimoli esterni) del tutto normale per un cane da guardia, e non un disturbo continuo e intollerabile; l'omessa considerazione del comportamento collaborativo dell'indagato, che si sarebbe attivato per applicare un collare anti-abbaio su consiglio del veterinario, e dell'assenza di qualsivoglia maltrattamento sull'animale, attestata da visita veterinaria; l'illogicità nell'attribuire piena fede alle dichiarazioni dei querelanti, nonostante emergesse un interesse personale degli stessi non alla cessazione del disturbo, ma all'allontanamento definitivo dell'animale, come si evincerebbe dalla frase "non basta che il cane abbai di meno, lo dovete proprio togliere" riportata nella missiva inviata dai querelanti in data 8/1/2025. Infine, il ricorso critica la concezione "arcaica" dell'animale come res, sollecitando un'interpretazione giurisprudenziale evolutiva che riconosca maggiori tutele agli animali quali esseri senzienti inseriti in un contesto familiare. 3. Con atto trasmesso il 2/10/2025, riportante in calce la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, in quanto sottoscritta personalmente dall'imputato deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all'esito dell'impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen. deve essere mitigato, con riferimento alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende che va comunque disposta, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", dal rilievo che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad una liquidazione determinata in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai parametri seguiti in presenza di ricorso inammissibile P.Q.M: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cas