Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2022

Cassazione n. 14413/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il ricorrente prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti e una finalità alternativa della condotta, non dedotta in appello, senza un reale confronto con la congrua motivazione della sentenza impugnata, fondata sugli elementi oggettivi e dichiarativi acquisiti (v. pag. 6-7 sentenza) e su corretti argomenti giuridici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 5 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il ricorrente prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti e una finalità alternativa della condotta, non dedotta in appello, senza un reale confronto con la congrua motivazione della sentenza impugnata, fondata sugli elementi oggettivi e dichiarativi acquisiti (v. pag. 6-7 sentenza) e su corretti argomenti giuridici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 14413/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris