CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell' ordinanza impugnata. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Torino - in sede di rinvio conseguente all'annullamento pronunciato con sentenza n. 52139/2019 della I Sezione penale di questa Corte - ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Novara, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione del beneficio del permesso premio ex art. 30 0.P., avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, ord. pen., in espiazione della pena dell'ergastolo per reati di cui all'art. 4-bis ord. pen., in quanto ritenuto in grado di mantenere contatti con l'associazione di appartenenza, ancora attiva sul territorio, senza aver prestato collaborazione con la giustizia. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, nel cassare l'ordinanza, ha considerato che la Corte costituzionale ha sottratto all'applicazione del meccanismo ostativo di cui all'art. 4-bis la disciplina relativa alla concessione del beneficio del permesso premio di cui all'art. 30-ter ord. pen., ed ha demandato al Tribunale di sorveglianza di "valutare se ricorrano, nonostante la mancata collaborazione con la Giustizia, le altre condizioni di legge per la concessione del richiesto permesso premio". 1.2. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, nel rigettare nuovamente il reclamo del detenuto, sul presupposto che "il compito di questo Tribunale è quello di giudicare l'operato del Magistrato di Sorveglianza sulla base degli atti che questo aveva a disposizione al momento della decisione", ha ritenuto corretta la decisione del Magistrato di Sorveglianza, "non essendo stato soddisfatto l'onere minimo di allegazione in punto di rescissione dei legami con la criminalità organizzata". 2. Ricorre per cassazione il detenuto, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 30 ter 0.P., in relazione all'art. 666 co. 5 cod. proc. pen. e ai principi declinati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, e correlato vizio della motivazione. La decisione impugnata non tiene conto che l'onere di specifica allegazione della insussistenza della attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di un loro rispristino, è stato introdotto solo con la sentenza della Corte costituzionale, che l'ha espressamente enunciato. In tal senso, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto ritenere tempestivamente osservato l'onere di allegazione con la produzione documentale introdotta nel giudizio rescissorio, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero nel primo momento utile per la Difesa per adempiervi. D'altro canto, lo stesso Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori di cui all'art. 666 co. 5 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.. Il ricorso è fondato, e il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2.La Corte di cassazione, nel pronunciare l'annullamento della precedente ordinanza, ha dato atto della sentenza della Corte costituzionale n. 253/20219 - sopravvenuta ai provvedimento del Magistrato di sorveglianza - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, anche in via consequenziale, dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, oltre che per i delitti diversi ivi contemplati, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. 2.1. Nella sentenza rescindente, il Giudice di legittimità aveva demandato a quello del rinvio il compito di confrontarsi con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale, rivalutando il profilo dell'attualità dei collegamenti alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 bis 0.P., la quale ha posto a carico del detenuto l'onere di fare specifica allegazione della esclusione dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di un loro ripristino. h [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, infatti, (dopo averosservato che" Non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima. Non è infatti irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria. Mentre una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obbiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena, non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - agli specifici e limitati fini della fattispecie in questione - una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata",'Nconsiderato che "alla luce degli artt. 3 e 27 Cost., l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non può tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato",' ha precisato che "Di entrambi tali elementi - esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che del pericolo di un loro rispristino - grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l'onere di fare specifica allegazione (come stabilisce la costante giurisprudenza di legittimità maturata sul comma 1-bis dell'art. 4-bis, ordin. penit., in tema di collaborazione impossibile o inesigibile: ex plurimis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 13 agosto 2019, n. 36057, 8 luglio 2019, n. 29869 e 12 ottobre 2017, n. 47044)". 2.2. Con la produzione documentale, la Difesa si era conformata al principio di diritto enunciato dalla Corte costituzionale, che ha declinato in quella sede l'onere allegativo della parte, precedentemente inconfigurabile, stante la previsione di ostatività di legge, venuta meno solo in ragione della declaratoria di illegittimità. Cosicchè, omettendo di valutare la produzione documentale del 28 aprile 2020, per un verso, il Tribunale si è sottratto alla verifica indicata dalla Corte di cassazione; dall'altro, ha confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza, adottata, tuttavia, nella vigenza di un testo non ancora sottoposto ai rilievi critici della Corte costituzionale, e oramai incostituzionale.3. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, affinchè il Tribunale di Sorveglianza, in ottemperanza al dictum della sentenza di questa Corte n. 52139/2019, rivaluti la domanda di parte verificando se, alla luce della produzione documentale introdotta nel giudizio rescissorio, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sussistano, pur in mancanza della collaborazione con la Giustizia, le altre condizioni di legge per la concessione del richiesto permesso premio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, 08 novembre 2021