CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06027/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia, pronunciata in data 1 febbraio 2021, che aveva condannato Dell'[OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di reato di appropriazione indebita. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine a diversi profili riguardanti l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di appropriazione indebita contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di ricostruzione del fatto non consentiti in sede di legittimità e, comunque, già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con argomentazioni prive dei denunciati vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sull'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato, rimaste prive di riscontri fattuali e sul dato incontrovertibile della mancata restituzione delle vetture alla scadenza del contratto di noleggio con conseguente interversione del possesso); considerato altresì che anche l'ulteriore censura in ordine all'intervenuta prescrizione risulta manifestamente infondata in presenza di condotte consumate dal 15/04/2011 al 19/07/2011 (primo fatto), il 17, 18 e 25 maggio 2011 (secondo fatto) ed il 15/06/2011 (terzo fatto): orbene, preso atto della riconosciuta recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e della durata complessiva delle sospensioni delle prescrizioni (gg. 438, per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 06/07/2015 e del 06/07/2015 al 07/12/2016, per legittimo impedimento dell'imputato, per differimento altresì dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/01/2018, per astensione dalle udienze da parte del difensore e, infine, per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/02/2019 per rinvio semplice in pendenza di trattative tra le parti), il termine ordinario già prorogato per gli eventi interruttivi (pari a complessivi anni dieci), avendo come riferimento la condotta più risalente (15/04/2011), si fissa definitivamente, per l'episodio più "vecchio", alla data del 27/06/2022, successiva alla pronuncia della sentenza di appello; considerato infine che, la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità dei ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]