CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10109-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro mArnou MAURIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1088/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 1088/06/2020 della CTR per l'Emilia-Romagna che, previo rigetto del gravame proposto dall'Amministrazione finanziaria, ha confermato la sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato accolto l'originario ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] promosso avverso un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per gli anni d'imposta 2006-2008. Segnatamente la CTR ha ritenuto che l'Ufficio non avesse tenuto in debito conto le argomentazioni svolte dal contribuente rispetto alla maggior reddittività del capitale a reddito (euro 115.000,00 a fronte degli 84.000,00 euro quantificati dall'Ufficio) né avesse controdedotto alle ulteriori osservazioni svolte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei principi del contraddittorio. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Rimane intimato il r contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo, l'Avvocatura generale dello Stato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis e artt. 2697, 2728 e 2729 c.c. per aver la CTR erroneamente applicato alla questione in disamina, avente ad oggetto un atto impositivo emesso secondo le procedure del "reddittometro", le diverse regole e la conseguente interpretazione giurisprudenziale maturata in tema di "studi di settore". Afferma che l'Ufficio era così tenuto a provare il solo scostamento del Ric. 2021 n. 10109 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- reddito sulla base dei beni indice, essendo poi rimesso al contribuente l'onere di fornire la prova contraria. in materia questa Corte ha ripetutamente affermato che «L'allegazione di elementi indicativi di capacità contributiva accertati mediante redditometro costituisce, pertanto, circostanza tale da comportare l'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio (Cass., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21700; Cass., Sez. V, 17 marzo 2006, n. 5991), ovvero tali da dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2016, n. 16912), essendo l'amministrazione finanziaria legittimata a risalire, secondo il meccanismo dell'art. 2727 cod. civ., da un fatto noto (l'esistenza degli elementi di capacità contributiva) a quello ignoto (Cass., Sez. VI, n. 3445/2014)» (cfr. Cass., V, n. 36548/2021). La CTR non si è attenuta al superiore principio, avendo erroneamente posto a carico dell'Ufficio l'onere probatorio, invece a carico del contribuente chiamato a fornire la prova contraria. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per l'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudiz