CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/12/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con tempestivo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, previa rinuncia ai motivi di appello di merito, era stata determinata la pena di anni cinque, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, denunciando vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.Con dichiarazione del difensore, depositata in vista dell'odierna udienza fissata per la rilevata inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., il ricorrente ha rinunciato al ricorso: da tanto consegue l'inammissibilità del ricorso che si produce per il sol fatto del venire meno della volontà di impugnazione della parte. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, altresì, la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare come in dispositivo: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna allagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione e ragguagliato, nel caso, alla causa di inammissibilità ed alla colpa del ricorrente nell'attivazione del mezzo di impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i