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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26992/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe è inammissibile; premesso che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato che il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., così proponendo un motivo non consentito; ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe è inammissibile; premesso che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato che il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., così proponendo un motivo non consentito; ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26992/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris