Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 21552/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 3 settembre 2019, il G.I.P. del Tribunale di Brindisi rigettava l'istanza di ammissione a gratuito patrocinio proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo l'insussistenza dei presupposti reddituali richiesti per l'ammissione al beneficio; in particolare, l'istante aveva fatto riferimento, in domanda, ad un reddito di euro 2806, ma dal certificato del casellario giudiziale emergevano numerosissime condanne per delitti contro il patrimonio ed inoltre al Leo era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per furti e rapine, per cui si trattava di circostanze idonee ad escludere la ricorrenza dei presupposti reddituali richiesti dalla legge.

2. Con ordinanza del 17 novembre 2020, il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione proposta dall'istante perché il rapporto processuale era stato costituito con il Ministero della Giustizia anziché contro l'Agenzia delle Entrate.

La Corte di cassazione, su impugnazione del Leo, con Sez. 4, del 20 gennaio 2022 n. 3576, annullò con rinvio l'ordinanza, perché il Tribunale avrebbe dovuto disporre la notifica all'Agenzia delle Entrate e non rigettare l'opposizione.

3. In sede di rinvio, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 13 ottobre 2022, dichiarò inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio dello Stato, richiamando l'art. 79, comma 1 lett. c) d.P.R. n. 115 del 2022 in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito complessivo valutabile dell'interessato era carente del requisito di specifica determinazione del reddito complessivo.

Impugnato dal Leo il provvedimento, la Corte di cassazione, Sez. 3, n. 5749 del 24/01/2023 Rv. 284141 - 01, ha annullato l'ordinanza, ritenendo illegittimo il provvedimento con cui era stata dichiarata l'inammissibilità di tale istanza, essendo preclusa, ai sensi dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., la modifica della regiudicata su un punto di diritto - qual è quello della stessa ammissibilità della richiesta - già valutato nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, che copre il dedotto e il deducibile.

4. A seguito del nuovo giudizio di rinvio, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 18 dicembre 2023, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza, ritenendo che il Leo avesse superato il limite di reddito per l'ammissione al beneficio, avendo egli presumibilmente conseguito elevati guadagni illeciti per effetto della commissione, fino ad epoca relativamente recente, di numerosi reati contro il patrimonio.

Secondo il Tribunale, come desumibile dalla documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate, risultava che il Leo era intestatario di tre utenze telefoniche per uso affari nel 2018 e che la cognata [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di aver provveduto a pagare le utenze del Leo, nel 2018 non aveva presentato dichiarazione dei redditi e l'ultima dichiarazione risalente al 2017 era pari ad euro 748,

48. Dunque, non erano state credibilmente indicate le sue fonti di procacciamento dei mezzi necessari per vivere, per cui era legittimo ipotizzare che i guadagni derivassero dall'espletamento di attività illecite.

5. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione: - violazione degli artt. 627, comma 4, cod.proc.pen. perché l'inattendibilità della dichiarazione del Leo in merito all'apporto economico della cognata era già stata considerata dalla Corte di cassazione e non avrebbe potuto essere messa in discussione dal giudice in sede di rinvio; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle regole in tema di prova previste dagli artt. 115 cod.proc.civ. e 2727 e 2729 cod.civ. ed erronea applicazione ed inesistente motivazione in ordine al discorso giustificativo posto a fondamento del diniego del beneficio ed errata valutazione delle prove proposte dalle parti; contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, colui il quale presenta istanza di ammissione non è tenuto a provare la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al beneficio.

Nel richiedere il beneficio, l'interessato deve allegare esclusivamente un'autocertificazione attestante le sue condizioni di reddito (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 78).

Peraltro, le presunzioni di reddito devono essere concrete ed inoppugnabili, non essendo sufficiente, per esempio, la titolarità di una partita IVA per poter affermare un reddito presunto.

Il giudice investito dell'opposizione avrebbe dovuto effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria, per stabilire, anche sulla base di elementi presuntivi, se il richiedente continuasse a godere di redditi derivanti da attività illecita concretizzatasi in reati contro il patrimonio.

Si rileva che il giudice avrebbe dovuto avvalersi di informative, da richiedere d'ufficio ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 96, per valutare il tenore di vita e le eventuali attività economiche dell'interessato.

Tali indagini ed informazioni dovevano ritenersi necessarie, in caso di rigetto di istanza di gratuito patrocinio, non essendo sussidiarie ma costitutive della motivazione di rigetto della richiesta.

Chiede, in definitiva, l'annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate. 6.11 Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I due motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sebbene deducano formalmente vizi di violazione di legge processuale e sostanziale, attaccano i L 2 esclusivamente la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto la stessa non ha ritenuto verosimile la dichiarazione del reddito allegata alla richiesta.

Non è chiaramente suscettibile di passare in giudicato una mera circostanza in fatto, quale sarebbe l'apporto al sostentamento fornito da terzi, all'interno del complesso giudizio sulla sussistenza del presupposto reddituale necessario per accedere al beneficio.

3. Sostanzialmente il ricorrente lamenta che si tratti dì motivazione non adeguata, nonché incongrua con riferimento al disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96.

La Corte di cassazione ha più volte ricordato che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è testualmente ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientra, come noto, la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito.

Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali, ad esempio, l'art. 125 cod.proc.pen., secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità.

4. L'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato non consente, I Adir,TI invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice.

Non può invece ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo motivo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento» (così, il punto n. 3.1.1. della motivazione di Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Provenza e altro, Rv. 245877; cfr., Sez. 4, n. 11478 del 09/02/2017, Attanasio, non mass., in motivazione al punto n. 2.1. del "considerato in diritto").

5. Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi inclusi lai fini in esame( sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

6. Ciò posto, l'ordinanza impugnata non risulta affetta da tale vizio, di sostanziale omissione di pronunzia, avendo, in effetti, il decidente fatto riferimento ad indici significativi dell'esistenza di redditi occultati (titolarità di tre carte sim per uso d'impresa, inverosimiglianza della indicazione della cognata- priva di redditi adeguati- quale persona che provvedeva al mantenimento dell'istante; numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio).

Tali elementi fattuali, allegati dal VL- 3 Ministero resistente, sono stati valutati dal giudice al fine di formulare il giudizio sulla sussistenza del presupposto reddituale.

7. Nella concreta fattispecie, il giudice, con argomentazioni prive di connotazioni di illogicità, ha ravvisato fondati motivi per ritenere non attendibile la dichiarazione del Leo, circa la situazione reddituale, richiamando circostanze di fatto ed elementi presuntivi desumibili dalla natura delle condanne riportate dal Leo e la sostanziale inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dalla cognata del ricorrente; e così facendo ha proceduto a valutazioni esplicitamente consentite dal D.P.R. n.115 del 2002, art. 96, comma 2.

Come è noto, per costante e pacifica giurisprudenza, nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili (ivi compresi anche i proventi derivanti da attività illecita), che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell'istante e dei suoi familiari con lui conviventi.

In tal senso si è espressa, "ex pluribus", la Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 25044 del 11/04/2007 (dep. 28/06/2007), Rv. 237008, ric.

Salvennini ed altri: in tale pronuncia è stata affermata la rilevanza di qualunque fatto "che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito".

8. A ciò aggiungasi quanto testualmente precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 1992: "...rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione.

Quindi rilevano anche redditi da attività illecite - che, secondo la giurisprudenza (Cass. pen. 22 marzo 1991 n. 3242), non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale; tutti tali redditi sono poi accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2729 c.c. (quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi)".

9. Consegue da tutte le considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al versamento a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (non sussistendo la situazione impeditiva di cui alla sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte 7 costituzionale), di una somma che si ritiene conforme a diritto fissare in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3 settembre 2019, il G.I.P. del Tribunale di Brindisi rigettava l'istanza di ammissione a gratuito patrocinio proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo l'insussistenza dei presupposti reddituali richiesti per l'ammissione al beneficio; in particolare, l'istante aveva fatto riferimento, in domanda, ad un reddito di euro 2806, ma dal certificato del casellario giudiziale emergevano numerosissime condanne per delitti contro il patrimonio ed inoltre al Leo era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per furti e rapine, per cui si trattava di circostanze idonee ad escludere la ricorrenza dei presupposti reddituali richiesti dalla legge. 2. Con ordinanza del 17 novembre 2020, il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione proposta dall'istante perché il rapporto processuale era stato costituito con il Ministero della Giustizia anziché contro l'Agenzia delle Entrate. La Corte di cassazione, su impugnazione del Leo, con Sez. 4, del 20 gennaio 2022 n. 3576, annullò con rinvio l'ordinanza, perché il Tribunale avrebbe dovuto disporre la notifica all'Agenzia delle Entrate e non rigettare l'opposizione. 3. In sede di rinvio, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 13 ottobre 2022, dichiarò inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio dello Stato, richiamando l'art. 79, comma 1 lett. c) d.P.R. n. 115 del 2022 in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito complessivo valutabile dell'interessato era carente del requisito di specifica determinazione del reddito complessivo. Impugnato dal Leo il provvedimento, la Corte di cassazione, Sez. 3, n. 5749 del 24/01/2023 Rv. 284141 - 01, ha annullato l'ordinanza, ritenendo illegittimo il provvedimento con cui era stata dichiarata l'inammissibilità di tale istanza, essendo preclusa, ai sensi dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., la modifica della regiudicata su un punto di diritto - qual è quello della stessa ammissibilità della richiesta - già valutato nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, che copre il dedotto e il deducibile. 4. A seguito del nuovo giudizio di rinvio, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 18 dicembre 2023, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza, ritenendo che il Leo avesse superato il limite di reddito per l'ammissione al beneficio, avendo egli presumibilmente conseguito elevati guadagni illeciti per effetto della commissione, fino ad epoca relativamente recente, di numerosi reati contro il patrimonio. Secondo il Tribunale, come desumibile dalla documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate, risultava che il Leo era intestatario di tre utenze telefoniche per uso affari nel 2018 e che la cognata [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di aver provveduto a pagare le utenze del Leo, nel 2018 non aveva presentato dichiarazione dei redditi e l'ultima dichiarazione risalente al 2017 era pari ad euro 748, 48. Dunque, non erano state credibilmente indicate le sue fonti di procacciamento dei mezzi necessari per vivere, per cui era legittimo ipotizzare che i guadagni derivassero dall'espletamento di attività illecite. 5. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione: - violazione degli artt. 627, comma 4, cod.proc.pen. perché l'inattendibilità della dichiarazione del Leo in merito all'apporto economico della cognata era già stata considerata dalla Corte di cassazione e non avrebbe potuto essere messa in discussione dal giudice in sede di rinvio; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle regole in tema di prova previste dagli artt. 115 cod.proc.civ. e 2727 e 2729 cod.civ. ed erronea applicazione ed inesistente motivazione in ordine al discorso giustificativo posto a fondamento del diniego del beneficio ed errata valutazione delle prove proposte dalle parti; contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, colui il quale presenta istanza di ammissione non è tenuto a provare la sussistenza delle condizioni di reddito che danno diritto al beneficio. Nel richiedere il beneficio, l'interessato deve allegare esclusivamente un'autocertificazione attestante le sue condizioni di reddito (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 78). Peraltro, le presunzioni di reddito devono essere concrete ed inoppugnabili, non essendo sufficiente, per esempio, la titolarità di una partita IVA per poter affermare un reddito presunto. Il giudice investito dell'opposizione avrebbe dovuto effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria, per stabilire, anche sulla base di elementi presuntivi, se il richiedente continuasse a godere di redditi derivanti da attività illecita concretizzatasi in reati contro il patrimonio. Si rileva che il giudice avrebbe dovuto avvalersi di informative, da richiedere d'ufficio ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 96, per valutare il tenore di vita e le eventuali attività economiche dell'interessato. Tali indagini ed informazioni dovevano ritenersi necessarie, in caso di rigetto di istanza di gratuito patrocinio, non essendo sussidiarie ma costitutive della motivazione di rigetto della richiesta. Chiede, in definitiva, l'annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate. 6.11 Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sebbene deducano formalmente vizi di violazione di legge processuale e sostanziale, attaccano i L 2 esclusivamente la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto la stessa non ha ritenuto verosimile la dichiarazione del reddito allegata alla richiesta. Non è chiaramente suscettibile di passare in giudicato una mera circostanza in fatto, quale sarebbe l'apporto al sostentamento fornito da terzi, all'interno del complesso giudizio sulla sussistenza del presupposto reddituale necessario per accedere al beneficio. 3. Sostanzialmente il ricorrente lamenta che si tratti dì motivazione non adeguata, nonché incongrua con riferimento al disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96. La Corte di cassazione ha più volte ricordato che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è testualmente ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientra, come noto, la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali, ad esempio, l'art. 125 cod.proc.pen., secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità. 4. L'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato non consente, I Adir,TI invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice. Non può invece ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo motivo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento» (così, il punto n. 3.1.1. della motivazione di Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Provenza e altro, Rv. 245877; cfr., Sez. 4, n. 11478 del 09/02/2017, Attanasio, non mass., in motivazione al punto n. 2.1. del "considerato in diritto"). 5. Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi inclusi lai fini in esame( sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. 6. Ciò posto, l'ordinanza impugnata non risulta affetta da tale vizio, di sostanziale omissione di pronunzia, avendo, in effetti, il decidente fatto riferimento ad indici significativi dell'esistenza di redditi occultati (titolarità di tre carte sim per uso d'impresa, inverosimiglianza della indicazione della cognata- priva di redditi adeguati- quale persona che provvedeva al mantenimento dell'istante; numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio). Tali elementi fattuali, allegati dal VL- 3 Ministero resistente, sono stati valutati dal giudice al fine di formulare il giudizio sulla sussistenza del presupposto reddituale. 7. Nella concreta fattispecie, il giudice, con argomentazioni prive di connotazioni di illogicità, ha ravvisato fondati motivi per ritenere non attendibile la dichiarazione del Leo, circa la situazione reddituale, richiamando circostanze di fatto ed elementi presuntivi desumibili dalla natura delle condanne riportate dal Leo e la sostanziale inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dalla cognata del ricorrente; e così facendo ha proceduto a valutazioni esplicitamente consentite dal D.P.R. n.115 del 2002, art. 96, comma 2. Come è noto, per costante e pacifica giurisprudenza, nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili (ivi compresi anche i proventi derivanti da attività illecita), che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell'istante e dei suoi familiari con lui conviventi. In tal senso si è espressa, "ex pluribus", la Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 25044 del 11/04/2007 (dep. 28/06/2007), Rv. 237008, ric. Salvennini ed altri: in tale pronuncia è stata affermata la rilevanza di qualunque fatto "che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito". 8. A ciò aggiungasi quanto testualmente precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 1992: "...rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite - che, secondo la giurisprudenza (Cass. pen. 22 marzo 1991 n. 3242), non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale; tutti tali redditi sono poi accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2729 c.c. (quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi)". 9. Consegue da tutte le considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al versamento a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (non sussistendo la situazione impeditiva di cui alla sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte 7 costituzionale), di una somma che si ritiene conforme a diritto fissare in duemila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Decreto Cassazione n. 21552/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris