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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32337/2025

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tto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di S.S. sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere per violazione degli artt. 110 e 624 bis, comma 3, cod. pen., ricorre contro il provvedimento adottato il 27 giugno 2025 dalla Sezione del riesame del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta.

Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Tribunale del riesame ai fini della decisione sull'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. contro l'ordinanza emessa il 5 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni, che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dalla difesa dell'indagata al termine dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen.

Tale istanza di revoca è stata formulata sull'assunto che l'indagata non fosse imputabile, non essendovi prova certa che, al momento del fatto, avesse compiuto 1i quattordici anni.

Il G.I.p. l'ha respinta osservando che gli elementi addotti dalla difesa (le dichiarazioni della minore e un certificato di nascita rilasciato dalla Repubblica Croata, non riferibile con certezza «alla persona destinataria della misura») non erano sufficienti a far dubitare delVimputabilità dell'indagata, tanto più che la stessa ha dichiarato in più occasioni generalità diverse e ha sostenuto di essere residente presso un campo nomadi da tempo smantellato.

Contro questa ordinanza la difesa ha proposto appello sottolineando che l'ordinanza cautelare, emessa il 10 aprile 2025, è stata eseguita il 1° giugno 2025 a Milano e, quello stesso giorno, l'indagata era stata tratta in arresto (con le generalità di S.C. ) nella flagranza di un tentato furto in appartamento.

La difesa ha documentato che nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, tenutasi H 2 giugno 2025 di fronte al G. i.p. del Tribunale per i minorenni di Milano (esattamente come avvenuto nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 5 giugno 2025 di fronte al G. i.p. del Tribunale minorile di Torino), l'indagata ha dichiarato di chiamarsi D.R. e di essere nata inomissis producendo la copia di un certificato di nascita nel quale sono indicate queste generalità.

Dalla documentazione in atti emerge che il G.i.p. di Milano, pur avendo convalidato l'arresto, non ha ritenuto di poter applicare alcuna misura cautelare.

L'ordinanza adottata dall'autorità giudiziaria milanese, la cui motivazione è richiamata nell'atto di appello, sottolinea che l'imputabilità dell'arrestata è stata ritenuta sulla base di una radiografia eseguita il 4 dicembre 2024, attestante una «età scheletrica secondo [OSCURATO:PERSONA]» di «circa quindici anni e sei mesi» e tale accertamento medico - per le modalità con le quali è stato eseguito (esame radiologico limitato alla mano e al polso); per la metodica utilizzata (il metodo [OSCURATO:PERSONA] le risale agli anni trenta e, attualmente, è preferito ad esso il metodo [OSCURATO:PERSONA]); per la mancata specificazione del paese di riferimento delle tabelle [OSCURATO:PERSONA] le utilizzate; per la mancata indicazione del range di errore (l'età indicata è di «circa quindici anni e sei mesi») - non consente di avere certezza che, al momento del fatto, l'arrestata avesse compiuto i quattordici anni, tanto più se si considera che il margine di errore generalmente attribuito al metodo [OSCURATO:PERSONA] è di due anni.

Col provvedimento oggetto del presente ricorso, la Sezione del riesame del Tribunale per i minorenni di Torino ha ritenuto che, per decidere sull'appello, fosse necessario disporre una perizia volta a «determinare con la maggiore accortezza possibile» l'età biologica dell'indagata.

Ha sottolineato, a tal fine, che «il termine di venti giorni previsto dall'art. 310 cod, proc. pen. per il deposito della decisione dell'appello» ha «natura ordinatoria» e che «il presumibile superamento» di questo termine non avrebbe comportato l'inefficacia della misura cautelare in corso.

Ha poi individuato un perito, delegando il Presidente del collegio al conferimento 2dell'incarico.

Al perito è stato chiesto di accertare, «compiuto ogni esame medico ritenuto, l'età della prevenuta alla data del fatto [...] alla luce della metodica ritenuta più affidabile [...] indicando il margine di errore dell'accertamento».

Per il conferimento dell'incarico peritale, il Presidente ha fissato l'udienza del 7 luglio 2025, della quale è stato dato avviso alle parti.

Di conseguenza, la decisione sull'appello è stata rinviata all'esito di tale accertamento. 2 .

Il difensore dell'indagata ha proposto tempestivo ricorso contro questo provvedimento chiedendone l'annullamento «per errore di diritto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen» e sostenendone l'abnormità.

Secondo la difesa, la Sezione per il riesame del Tribunale per i minorenni di Torino avrebbe dovuto «attenersi allo stato degli atti», limitandosi a valutare se, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, fosse possibile affermare con ragionevole certezza che alla data del fatto per il quale la misura cautelare è stata disposta (un furto in appartamento commesso a Novara il 27 febbraio 2025) l'indagata aveva compiuto i quattordici anni.

La difesa osserva che, nell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., eseguito il 5 giugno 2025, l'indagata - sottoposta a misura cautelare con le generalità di S .

S . - ha ammesso di avere dichiarato in precedenza false generalità (indicando luoghi e date di nascita differenti tra loro e non conformi al vero), ma ha sostenuto di chiamarsi D.R. e di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e ha prodotto a sostegno di tali dichiarazioni un certificato di nascita che riporta queste generalità.

Il difensore documenta, inoltre, che il provvedimento col quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano, ha respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari formulata il 10 giugno 2025 è stato impugnato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e l'appello è stato respinto dalla Sezione per il riesame del Tribunale per i minorenni di Milano, secondo la quale «l'imputabilità deve [...] emergere dagli atti d'indagine in maniera sufficientemente certa, perché, altrimenti, mancherebbe uno dei presupposti per poter esercitare l'azione penale e la prova della stessa ricade logicamente sul PM che formula la domanda cautelare» (cosi testualmente pag. 3 dell'ordinanza, allegata all'atto di ricorso).

La difesa sottolinea che, nel procedimento oggetto del presente ricorso, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto la documentazione prodotta insufficiente ad attribuire all'indagata un'età anagrafica non superiore ai quattordici anni, ma non ha disposto a tal fine nessun accertamento e sostiene che, disponendo perizia, il Tribunale avrebbe assunto una «iniziativa in tema di prova» andando al di là delle proprie competenze. 3A sostegno di tali argomentazioni, il difensore ricorda che al Tribunale del riesame è consentito integrare la motivazione fornita dal G.i.p., ma non surrogare una motivazione mancante e sostiene che, se non può sostituirsi al G.I.p. nel motivare, a maggior ragione il Tribunale non può disporre un accertamento sulla imputabilità quando H G.I.p. lo abbia omesso.

Osserva inoltre che, «al di là del carattere ordinatorio o meno del termine di venti giorni per depositare la decisione avverso l'appello ex art. 310 cod. proc. pen.», il superamento di questo termine per effetto del conferimento dell'incarico peritale, già preannunciato nell'ordinanza impugnata, deve ritenersi «del tutto ingiustificato e solo di grave pregiudizio per la libertà della prevenuta».

3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto H rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa della ricorrente sostiene che il Tribunale, chiamato a decidere ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. su una ordinanza in materia di misure cautelari, non può integrare il materiale probatorio.

Ne desume che, nel caso di specie, il provvedimento col quale è stata disposta una perizia volta ad accertare l'età anagrafica dell'indagata sarebbe affetto da abnormità perché, adottandolo, il Tribunale avrebbe esercitato un potere officloso che la legge processuale non gli attribuisce.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448: «Quando vi è incertezza sulla minare età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia».

Il secondo comma della medesima norma stabilisce che «Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto».

Il terzo comma, infine, prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applichino anche «quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici».

Il tenore letterale della disposizione è inequivoco: essa impone al giudice di disporre perizia in ogni caso in cui vi sia incertezza sull'età anagrafica di un imputato (sia che si dubiti della sua minore età, sia che si dubiti della sua imputabilità ex art. 97 cod, pen.) e stabilisce che, nel caso in cui tale incertezza permanga anche dopo la perizia, il giudice deve presumere la minore età.

Nel caso previsto dal comma 3, ciò comporta che, ove l'incertezza sulla età anagrafica permanga anche dopo la perizia, il giudice deve presumere il mancato compimento dei quattordici anni. 4Com'è evidente, la norma in esame fa applicazione del principio generale del favor rei e, proprio per questo, deve essere ritenuta applicabile anche nella fase cautelare.

Come è stato condivisibilmente affermato: in casi di dubbio sull'età, l'obbligo di disporre gli accertamenti peritali sussiste anche in sede di istanza di revoca della misura cautelare e ciò trova conferma nella disposizione di cui all'art. 299, comma 4 ter, secondo la quale «in ogni stato e grado del procedimento», quando non ha elementi sufficienti per decidere allo stato degli atti, H giudice dispone accertamenti, anche d'ufficio e senza formalità, non soltanto «sulle condizioni di salute», ma anche «su altre condizioni e qualità personali dell'imputato» (così, in motivazione, Sez. 4, n. 8164 del 03/02/2006, Rv. 233914, che cita Sez. 5, n. 47640 del 21/09/2004, non massimata).

2.1. Nel caso oggetto del presente ricorso, il dubbio sull'età anagrafica è sorto nel corso dell'interrogatorio di garanzia.

L'ordinanza di applicazione della misura custodiale, infatti, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari perché, in una abitazione svaligiata il 27 febbraio 2025 a Novara (precisamente sull'armadio della camera), sono state rinvenute impronte digitali riferibili alla persona aventeomissis identificata, in occasione dei rilievi dattiloscopici, come S.S. (si deve precisare che a queste generalità corrispondono altri las, la massima parte dei quali attestanti un'età anagrafica superiore ai quattordici anni).

Come emerge dall'ordinanza cautelare, inoltre, i filmati di telecamere poste all'interno dell'immobile ove il furto è stato consumato e nella stazione di Novara hanno consentito di verificare: che nell'appartamento erano entrate due giovani, una delle quali aveva caratteristiche somatiche compatibili con quelle dell'indagata come risultanti dalle fotosegnalazioni; che le due giovani erano arrivate a Novara in treno, provenienti da Riaiteli° (MI), in orario precedente al furto portando con sé degli zaini vuoti e, dopo H furto, si erano recate alla stazione salendo, con gli zaini pieni, su un treno diretto a Trev igl io (BG).

Nel corso dell'interrogatorio, l'indagata ha dichiarato di chiamarsi D.R. e il suo difensore si è riservato di produrre il certificato di nascita contenente queste generalità.

La richiesta di revoca della misura è stata formulata «in ragione della non imputabilità», asseritamente emersa nel corso dell'interrogatorio.

Inizialmente, dunque, la tesi difensiva trovava sostegno soltanto nelle affermazioni del l'indagata (valutata inattendibile dal G.I.p.) e in un certificato di nascita non riferibile con certezza alla persona destinataria della misura.

Nell'atto di appello, a sostegno della asserita non imputabilità del l'indagata, sono stati prodotti gli atti di un procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di [villano a seguito di un arresto in flagranza avvenuto il 1° giugno 2025 (arresto 5a seguito del quale all'odierna ricorrente è stata notificata l'ordinanza cautelare emessa dl G. i.p. del Tribunale m inorile di Torino).

Da questi atti risulta: - che nell'eseguire l'arresto, sulla base dei rilievi fotodattiloscopici, la PG attribuì all'arrestata le generalità di - che con queste generalità (e con l'alias D.R.

I) l'indagata era già stata arrestata il 5 dicembre 2024 a Pavia; - che, in quella occasione, la PG operante, aveva chiesto accertamenti medici ed era stata eseguita una radiografia della mano e del polso, all'esito della quale era stato rilasciato un referto che così recita testualmente: «età scheletrica secondo [OSCURATO:PERSONA] le: circa 15 anni e 6 mesi»; - che il G. i.p. del Tribunale per i minorenni di Milano ha ritenuto insufficiente tale indicazione sia in occasione dell'arresto del 5 dicembre 2024 che in occasione dell'arresto del 1° giugno 2025; - che, infatti, in entrambi i casi, l'arresto è stato convalidato, ma la richiesta di misura cautelare è stata respinta Il difensore ha fondato l'appello cautelare sulle motivazioni dei provvedimenti adottati dal G. i.p. del Tribunale per i minorenni di Milano il 6 dicembre 2024 (in relazione all'arresto eseguito il 5 dicembre 2024) e il 4 giugno 2025 (in relazione all'arresto eseguito H 1° giugno 2025).

Ha sostenuto, dunque, che, in presenza di un accertamento medico insufficiente a superare il dubbio sull'età anagrafica, il mancato compimento dei quattordici anni deve essere presunto.

2.2. Nel provvedimento impugnato si legge: «la documentazione anagrafica prodotta in copia dalla difesa appare del tutto informe e, soprattutto, non riferibile alla persona stessa».

Se ne desume che il Tribunale ha condiviso le valutazioni compiute dal G.I.p. quanto alla inaffidabilità del certificato di nascita prodotto dalla difesa.

Ha osservato, tuttavia, che il difensore dell'indagata, nell'atto di appello, aveva fatto proprie le considerazioni formulate dal G.I.p. di Milano nell'ordinanza del 6 dicembre 2024 e ha valutato che, alla luce di queste considerazioni, un approfondimento fosse necessario.

Di conseguenza, ha ritenuto «opportuno provvedere a determinare con la maggiore accortezza possibile l'età biologica della prevenuta» e ha disposto perizia.

Così argomentando, il Tribunale ha sostenuto che il dubbio sulla imputabilità della minore, pur non essendo ragionevolmente fondato sul certificato di nascita, poteva sorgere dall'accertamento medico eseguito a Pavia in occasione dell'arresto del 5 dicembre 2024, attestante una età scheletrica di «circa» quindici anni e mezzo.

Pertanto, ha ritenuto necessario disporre d'ufficio una perizia e di questa scelta la difesa si duole, sostenendone Vabnormità.

63. Con la sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227357, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, nel procedimento conseguente all'appello cautelare, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che ciò avvenga nell'ambito dei confini segnati dal "devolutunt".

Questo principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 2861558, nella quale le Sezioni Unite hanno affermato che, «nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello».

In quest'ultima sentenza (in continuità con quanto già sostenuto nella sentenza n. 18339/2004) le Sezioni Unite hanno sottolineato che, ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., il procedimento relativo all'appello cautelare deve svolgersi in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e pertanto, «coerentemente alla disciplina del modello richiamato, la decisione deve essere adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo tale modello l'attribuzione al giudice di autonomi poteri istruttori» (così, testualmente, pag. 22 della motivazione).

Di conseguenza, hanno escluso che al giudice dell'appello cautelare siano attribuiti poteri istruttori in senso stretto, «ossia funzionall allo svolgimento di attività finalizzata alla formazione e acquisizione da parte dello stesso giudice di elementi nuovi da utilizzare per il giudizio», essendogli consentito soltanto, entro i limiti della devoluzione, «acquisire la documentazione fornita dalle parti relativa agli elementi informativi precostituiti" che intendono sottoporre alla sua valutazione» (pag. 23 della motivazione).

Hanno affermato, inoltre, che su questi elementi, deve essere instaurato il contraddittorio, sicché spetta «al giudice richiesto dell'acquisizione delle nuove prove modularne in concreto i tempi e le modalità, al fine di consentire alla parte che non ha prodotto i nova di esaminarli e confutarli» (pag. 24 della motivazione).

Pur avendo affermato questi principi, la sentenza in esame ha ricordato (ancora una volta ponendosi in continuità con la sentenza n. 18339/2004) che, in casi eccezionali, tassativamente ed espressamente configurati dalla legge processuale, al giudice dell'appello cautelare sono attribuiti poteri istruttori.

Ha richiamato, a tal fine, l'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen., in base al quale il giudice investito di un'istanza in materia cautelare ha il potere di disporre, anche d'ufficio, «accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato» e ha sottolineato che questa norma si applica «in ogni stato e grado del procedimento»: deve operare quindi (e la giurisprudenza è 7consolidata in tal senso), anche nell'appello cautelare (Sez. 6, n. 2630 del 14/12/2021, cit.; Sez. 1, n. 55146 del 19/12/2016, Rv. 268930 - 01; Sez. 6, n. 19404 del 07/04/2016, Rv. 268029 - 01; Sez. 1, n. 2088 del 01/0411996, Rv. 204939 - 01).

Nel condividere questo orientamento giurisprudenziale facendolo proprio, le Sezioni Unite hanno affermato che «nei limitati casi in cui la legge processuale espressamente lo prevede», anche in sede cautelare il giudice dell'impugnazione è eccezionalmente titolare di poteri istruttori (Sez.

U. n. 15403 del 30/11/2023, già citata, pag. 23 della motivazione).

4. Sulla base dei principi illustrati (consolidati nella giurisprudenza di legittimità e ribaditi anche dal suo massimo Consesso), si deve ritenere che, fermo restando il rispetto del principio devolutivo, il giudice dell'appello cautelare cui sia stata rivolta una richiesta di revoca o di sostituzione di una misura coercitiva basata sulle «condizioni di salute o su altre condizioni e qualità personali» dell'imputato o della persona sottoposta ad indagini possa, anche d'ufficio, disporre accertamenti su questi punti.

Come è stato condivisibilmente osservato (Sez. 6, n. 2630 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282753, pag. 3 della motivazione), «fermi restando gli effetti del criterio del tanturn devoluturn quanturn appellaturn, che impongono una limitazione del perimetro cognitiva del tribunale dell'appello cautelare con la preclusione dell'esame dei 'punti' della decisione diversi da quelli oggetto di specifica censura», non v'è «alcuna valida ragione per escludere che l'integrazione del materiale probatorio - di regola mediante l'acquisizione di elementi di prova precostituiti, ovvero di elementi di prova costituendi nei limitati casi in cui ciò sia consentito dalle norme del codice di procedura penale - possa avvenire, oltre che su richiesta delle parti, anche per una iniziativa adottata d'ufficio dallo stesso tribunale».

Nel rispetto dei limiti della devoluzione, infatti, «i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate sono pieni, essendo comunque abilitato ad intervenire anche d'ufficio pro libertate (così C. cost., sent. n. 89 del 1998).

Ciò a differenza di quanto avviene dinanzi al tribunale del riesame cx art. 309 cod. proc. pen., il cui procedimento, pur caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, è caratterizzato da tempi di svolgimento incompatibili con l'esercizio di un potere istruttorio da parte del collegio».

A sostegno di tali conclusioni, si deve osservare che poteri istruttori del giudice della cautela sono espressamente riconosciuti dall'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. quando si tratta di verificare le «condizioni di salute» o «altre condizioni e qualità personali» dell'indagato o imputato e, poiché tali poteri spettano al giudice investito della richiesta di revoca della misura, non sarebbe ragionevole escluderli per il giudice di appello al quale, secondo i principi generali e nei limiti 8del devoluto, sono attribuiti tutti i poteri originariamente rientranti nella competenza funzionale del primo giudice.

A ciò deve aggiungersi che, per giurisprudenza costante, le cadenze temporali previste dall'art. 310, comma 2, cod, proc. pen. per lo svolgimento dell'appello cautelare, hanno carattere solo ordinatorio (in tal senso Sez.

U. n. 1.5403 del 30111/2023, Calati, già citata, pag. 13 della motivazione, che richiama Sez. 6, n. 47413 del 26105/2021, Cariello, Rv. 282349; Sez. 6, n. 16802 del 24103/2021, Grassetti, Rv. 281303; Sez. 5, n. 6221 del 08/01/2020, Granato, Rv. 278308; Sez. 5, n. 14966, del 12/10/2004, dep. 2005, Vettori, Rv. 231622).

Pertanto, non vi sono limiti temporali che precludano al collegio investito dell'appello cautelare l'esercizio dei poteri istruttori che la legge attribuisce al giudice della cautela.

Si deve ricordare inoltre che, ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. nell'appello cautelare «si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7» e tale rinvio deve ritenersi tassativo sicché, oltre a non essere applicabile l'art. 309, comma 10 (in base al quale le ordinanze che dispongono misure coercitive divengono inefficaci se la decisione non interviene nei termini), non trova applicazione neppure l'art. 309, comma 9, in base al quale «il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca».

Se ne desume che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, se anche la motivazione dell'ordinanza appellata fosse stata mancante, il Tribunale investito dell'appello cautelare avrebbe comunque potuto integrarla.

5. Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso si deve osservare: - che la richiesta di revoca della misura cautelare è stata formulata dalla difesa in ragione della ritenuta non imputabilità del l'indagata, sicché il tema devoluto riguardava l'età della persona sottoposta a privazione della libertà (Ad est: una sua condizione e qualità personale); - che ai sensi del citato art. 8, commi 1 e 3, d.P.R. n. 448/1988, ogniqualvolta vi sia «ragione di ritenere» che la persona nei cui confronti si procede sia minore degli anni quattordici, il giudice «dispone, anche d'ufficio, perizia»; - che questa norma non lascia al giudice alcuna discrezionalità sulle modalità di accertamento dell'età anagrafica e stabilisce che debba trattarsi di un accertamento peritale; - che, se vi è «ragione di ritenere» che l'imputato o indagato non sia imputabile, il giudice è tenuto a disporre questo accertamento anche d'ufficio; - che, per il combinato disposto degli artt. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. e 8 d.P.R. n. 44811988, «in ogni stato e grado del procedimento» (dunque, sia nel giudizio di merito che in sede cautelare) il giudice investito di una decisione 9implicante l'accertamento dell'età della persona imputata o indagata deve procedervi disponendo perizia; - che quando, come nel caso di specie, gli elementi in atti depongano per una età anagrafica superiore ai quattordici anni, l'accertamento peritale è disposto prn libertate e, infatti, l'età inferiore a quattordici anni è «presunta ad ogni effetto». se all'esito della perizia permangono dubbi.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa nell'atto di appello, il dubbio sull'età, ancorché smentito in partenza dalle emergenze investigative, richiedesse un approfondimento.

La decisione non è censurabi le nel merito, perché l'unico accertamento medico in atti indica una età scheletrica di «circa» quindici anni e mezzo, ma non specifica quale sia l'entità del margine di errore insito nell'uso dell'espressione «circa».

Non si tratta neppure di una decisione abnorme, perché il potere di verificare l'età dell'indagato spetta al giudice investito della richiesta di revoca della misura, sicché, nei limiti del devoluto, spetta anche al giudice investito dell'appello sul provvedimento che ha rigettato quella richiesta.

A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, per il conferimento dell'incarico peritale è stata fissata un'udienza della quale è stato dato avviso alle parti, sicché il contraddittorio è stato pienamente garantito.

Come si è detto, inoltre, la disposizione di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. non si applica all'appello cautelare.

Pertanto, il provvedimento impugnato non è censurabile quando afferma che «la natura ordinatoria» del termine previsto dall'art. 310 cod. proc. pen. per il deposito della decisione di appello, esclude l'inefficacia della misura in atto se quel termine viene superato.

6. Per quanto esposto, nell'adottare il provvedimento impugnato, la sezione del riesame del Tribunale per i minorenni di Torino non ha agito in violazione di legge né ha esercitato un potere che non gli è funzionalmente riconosciuto.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] ivlontagni lo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di S.S. sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere per violazione degli artt. 110 e 624 bis, comma 3, cod. pen., ricorre contro il provvedimento adottato il 27 giugno 2025 dalla Sezione del riesame del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta. Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Tribunale del riesame ai fini della decisione sull'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. contro l'ordinanza emessa il 5 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni, che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dalla difesa dell'indagata al termine dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. Tale istanza di revoca è stata formulata sull'assunto che l'indagata non fosse imputabile, non essendovi prova certa che, al momento del fatto, avesse compiuto 1i quattordici anni. Il G.I.p. l'ha respinta osservando che gli elementi addotti dalla difesa (le dichiarazioni della minore e un certificato di nascita rilasciato dalla Repubblica Croata, non riferibile con certezza «alla persona destinataria della misura») non erano sufficienti a far dubitare delVimputabilità dell'indagata, tanto più che la stessa ha dichiarato in più occasioni generalità diverse e ha sostenuto di essere residente presso un campo nomadi da tempo smantellato. Contro questa ordinanza la difesa ha proposto appello sottolineando che l'ordinanza cautelare, emessa il 10 aprile 2025, è stata eseguita il 1° giugno 2025 a Milano e, quello stesso giorno, l'indagata era stata tratta in arresto (con le generalità di S.C. ) nella flagranza di un tentato furto in appartamento. La difesa ha documentato che nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, tenutasi H 2 giugno 2025 di fronte al G. i.p. del Tribunale per i minorenni di Milano (esattamente come avvenuto nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 5 giugno 2025 di fronte al G. i.p. del Tribunale minorile di Torino), l'indagata ha dichiarato di chiamarsi D.R. e di essere nata inomissis producendo la copia di un certificato di nascita nel quale sono indicate queste generalità. Dalla documentazione in atti emerge che il G.i.p. di Milano, pur avendo convalidato l'arresto, non ha ritenuto di poter applicare alcuna misura cautelare. L'ordinanza adottata dall'autorità giudiziaria milanese, la cui motivazione è richiamata nell'atto di appello, sottolinea che l'imputabilità dell'arrestata è stata ritenuta sulla base di una radiografia eseguita il 4 dicembre 2024, attestante una «età scheletrica secondo [OSCURATO:PERSONA]» di «circa quindici anni e sei mesi» e tale accertamento medico - per le modalità con le quali è stato eseguito (esame radiologico limitato alla mano e al polso); per la metodica utilizzata (il metodo [OSCURATO:PERSONA] le risale agli anni trenta e, attualmente, è preferito ad esso il metodo [OSCURATO:PERSONA]); per la mancata specificazione del paese di riferimento delle tabelle [OSCURATO:PERSONA] le utilizzate; per la mancata indicazione del range di errore (l'età indicata è di «circa quindici anni e sei mesi») - non consente di avere certezza che, al momento del fatto, l'arrestata avesse compiuto i quattordici anni, tanto più se si considera che il margine di errore generalmente attribuito al metodo [OSCURATO:PERSONA] è di due anni. Col provvedimento oggetto del presente ricorso, la Sezione del riesame del Tribunale per i minorenni di Torino ha ritenuto che, per decidere sull'appello, fosse necessario disporre una perizia volta a «determinare con la maggiore accortezza possibile» l'età biologica dell'indagata. Ha sottolineato, a tal fine, che «il termine di venti giorni previsto dall'art. 310 cod, proc. pen. per il deposito della decisione dell'appello» ha «natura ordinatoria» e che «il presumibile superamento» di questo termine non avrebbe comportato l'inefficacia della misura cautelare in corso. Ha poi individuato un perito, delegando il Presidente del collegio al conferimento 2dell'incarico. Al perito è stato chiesto di accertare, «compiuto ogni esame medico ritenuto, l'età della prevenuta alla data del fatto [...] alla luce della metodica ritenuta più affidabile [...] indicando il margine di errore dell'accertamento». Per il conferimento dell'incarico peritale, il Presidente ha fissato l'udienza del 7 luglio 2025, della quale è stato dato avviso alle parti. Di conseguenza, la decisione sull'appello è stata rinviata all'esito di tale accertamento. 2 . Il difensore dell'indagata ha proposto tempestivo ricorso contro questo provvedimento chiedendone l'annullamento «per errore di diritto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen» e sostenendone l'abnormità. Secondo la difesa, la Sezione per il riesame del Tribunale per i minorenni di Torino avrebbe dovuto «attenersi allo stato degli atti», limitandosi a valutare se, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, fosse possibile affermare con ragionevole certezza che alla data del fatto per il quale la misura cautelare è stata disposta (un furto in appartamento commesso a Novara il 27 febbraio 2025) l'indagata aveva compiuto i quattordici anni. La difesa osserva che, nell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., eseguito il 5 giugno 2025, l'indagata - sottoposta a misura cautelare con le generalità di S . S . - ha ammesso di avere dichiarato in precedenza false generalità (indicando luoghi e date di nascita differenti tra loro e non conformi al vero), ma ha sostenuto di chiamarsi D.R. e di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e ha prodotto a sostegno di tali dichiarazioni un certificato di nascita che riporta queste generalità. Il difensore documenta, inoltre, che il provvedimento col quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano, ha respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari formulata il 10 giugno 2025 è stato impugnato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e l'appello è stato respinto dalla Sezione per il riesame del Tribunale per i minorenni di Milano, secondo la quale «l'imputabilità deve [...] emergere dagli atti d'indagine in maniera sufficientemente certa, perché, altrimenti, mancherebbe uno dei presupposti per poter esercitare l'azione penale e la prova della stessa ricade logicamente sul PM che formula la domanda cautelare» (cosi testualmente pag. 3 dell'ordinanza, allegata all'atto di ricorso). La difesa sottolinea che, nel procedimento oggetto del presente ricorso, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto la documentazione prodotta insufficiente ad attribuire all'indagata un'età anagrafica non superiore ai quattordici anni, ma non ha disposto a tal fine nessun accertamento e sostiene che, disponendo perizia, il Tribunale avrebbe assunto una «iniziativa in tema di prova» andando al di là delle proprie competenze. 3A sostegno di tali argomentazioni, il difensore ricorda che al Tribunale del riesame è consentito integrare la motivazione fornita dal G.i.p., ma non surrogare una motivazione mancante e sostiene che, se non può sostituirsi al G.I.p. nel motivare, a maggior ragione il Tribunale non può disporre un accertamento sulla imputabilità quando H G.I.p. lo abbia omesso. Osserva inoltre che, «al di là del carattere ordinatorio o meno del termine di venti giorni per depositare la decisione avverso l'appello ex art. 310 cod. proc. pen.», il superamento di questo termine per effetto del conferimento dell'incarico peritale, già preannunciato nell'ordinanza impugnata, deve ritenersi «del tutto ingiustificato e solo di grave pregiudizio per la libertà della prevenuta». 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto H rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa della ricorrente sostiene che il Tribunale, chiamato a decidere ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. su una ordinanza in materia di misure cautelari, non può integrare il materiale probatorio. Ne desume che, nel caso di specie, il provvedimento col quale è stata disposta una perizia volta ad accertare l'età anagrafica dell'indagata sarebbe affetto da abnormità perché, adottandolo, il Tribunale avrebbe esercitato un potere officloso che la legge processuale non gli attribuisce. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448: «Quando vi è incertezza sulla minare età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia». Il secondo comma della medesima norma stabilisce che «Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto». Il terzo comma, infine, prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applichino anche «quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici». Il tenore letterale della disposizione è inequivoco: essa impone al giudice di disporre perizia in ogni caso in cui vi sia incertezza sull'età anagrafica di un imputato (sia che si dubiti della sua minore età, sia che si dubiti della sua imputabilità ex art. 97 cod, pen.) e stabilisce che, nel caso in cui tale incertezza permanga anche dopo la perizia, il giudice deve presumere la minore età. Nel caso previsto dal comma 3, ciò comporta che, ove l'incertezza sulla età anagrafica permanga anche dopo la perizia, il giudice deve presumere il mancato compimento dei quattordici anni. 4Com'è evidente, la norma in esame fa applicazione del principio generale del favor rei e, proprio per questo, deve essere ritenuta applicabile anche nella fase cautelare. Come è stato condivisibilmente affermato: in casi di dubbio sull'età, l'obbligo di disporre gli accertamenti peritali sussiste anche in sede di istanza di revoca della misura cautelare e ciò trova conferma nella disposizione di cui all'art. 299, comma 4 ter, secondo la quale «in ogni stato e grado del procedimento», quando non ha elementi sufficienti per decidere allo stato degli atti, H giudice dispone accertamenti, anche d'ufficio e senza formalità, non soltanto «sulle condizioni di salute», ma anche «su altre condizioni e qualità personali dell'imputato» (così, in motivazione, Sez. 4, n. 8164 del 03/02/2006, Rv. 233914, che cita Sez. 5, n. 47640 del 21/09/2004, non massimata). 2.1. Nel caso oggetto del presente ricorso, il dubbio sull'età anagrafica è sorto nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ordinanza di applicazione della misura custodiale, infatti, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari perché, in una abitazione svaligiata il 27 febbraio 2025 a Novara (precisamente sull'armadio della camera), sono state rinvenute impronte digitali riferibili alla persona aventeomissis identificata, in occasione dei rilievi dattiloscopici, come S.S. (si deve precisare che a queste generalità corrispondono altri las, la massima parte dei quali attestanti un'età anagrafica superiore ai quattordici anni). Come emerge dall'ordinanza cautelare, inoltre, i filmati di telecamere poste all'interno dell'immobile ove il furto è stato consumato e nella stazione di Novara hanno consentito di verificare: che nell'appartamento erano entrate due giovani, una delle quali aveva caratteristiche somatiche compatibili con quelle dell'indagata come risultanti dalle fotosegnalazioni; che le due giovani erano arrivate a Novara in treno, provenienti da Riaiteli° (MI), in orario precedente al furto portando con sé degli zaini vuoti e, dopo H furto, si erano recate alla stazione salendo, con gli zaini pieni, su un treno diretto a Trev igl io (BG). Nel corso dell'interrogatorio, l'indagata ha dichiarato di chiamarsi D.R. e il suo difensore si è riservato di produrre il certificato di nascita contenente queste generalità. La richiesta di revoca della misura è stata formulata «in ragione della non imputabilità», asseritamente emersa nel corso dell'interrogatorio. Inizialmente, dunque, la tesi difensiva trovava sostegno soltanto nelle affermazioni del l'indagata (valutata inattendibile dal G.I.p.) e in un certificato di nascita non riferibile con certezza alla persona destinataria della misura. Nell'atto di appello, a sostegno della asserita non imputabilità del l'indagata, sono stati prodotti gli atti di un procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di [villano a seguito di un arresto in flagranza avvenuto il 1° giugno 2025 (arresto 5a seguito del quale all'odierna ricorrente è stata notificata l'ordinanza cautelare emessa dl G. i.p. del Tribunale m inorile di Torino). Da questi atti risulta: - che nell'eseguire l'arresto, sulla base dei rilievi fotodattiloscopici, la PG attribuì all'arrestata le generalità di - che con queste generalità (e con l'alias D.R. I) l'indagata era già stata arrestata il 5 dicembre 2024 a Pavia; - che, in quella occasione, la PG operante, aveva chiesto accertamenti medici ed era stata eseguita una radiografia della mano e del polso, all'esito della quale era stato rilasciato un referto che così recita testualmente: «età scheletrica secondo [OSCURATO:PERSONA] le: circa 15 anni e 6 mesi»; - che il G. i.p. del Tribunale per i minorenni di Milano ha ritenuto insufficiente tale indicazione sia in occasione dell'arresto del 5 dicembre 2024 che in occasione dell'arresto del 1° giugno 2025; - che, infatti, in entrambi i casi, l'arresto è stato convalidato, ma la richiesta di misura cautelare è stata respinta Il difensore ha fondato l'appello cautelare sulle motivazioni dei provvedimenti adottati dal G. i.p. del Tribunale per i minorenni di Milano il 6 dicembre 2024 (in relazione all'arresto eseguito il 5 dicembre 2024) e il 4 giugno 2025 (in relazione all'arresto eseguito H 1° giugno 2025). Ha sostenuto, dunque, che, in presenza di un accertamento medico insufficiente a superare il dubbio sull'età anagrafica, il mancato compimento dei quattordici anni deve essere presunto. 2.2. Nel provvedimento impugnato si legge: «la documentazione anagrafica prodotta in copia dalla difesa appare del tutto informe e, soprattutto, non riferibile alla persona stessa». Se ne desume che il Tribunale ha condiviso le valutazioni compiute dal G.I.p. quanto alla inaffidabilità del certificato di nascita prodotto dalla difesa. Ha osservato, tuttavia, che il difensore dell'indagata, nell'atto di appello, aveva fatto proprie le considerazioni formulate dal G.I.p. di Milano nell'ordinanza del 6 dicembre 2024 e ha valutato che, alla luce di queste considerazioni, un approfondimento fosse necessario. Di conseguenza, ha ritenuto «opportuno provvedere a determinare con la maggiore accortezza possibile l'età biologica della prevenuta» e ha disposto perizia. Così argomentando, il Tribunale ha sostenuto che il dubbio sulla imputabilità della minore, pur non essendo ragionevolmente fondato sul certificato di nascita, poteva sorgere dall'accertamento medico eseguito a Pavia in occasione dell'arresto del 5 dicembre 2024, attestante una età scheletrica di «circa» quindici anni e mezzo. Pertanto, ha ritenuto necessario disporre d'ufficio una perizia e di questa scelta la difesa si duole, sostenendone Vabnormità. 63. Con la sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227357, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, nel procedimento conseguente all'appello cautelare, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che ciò avvenga nell'ambito dei confini segnati dal "devolutunt". Questo principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 2861558, nella quale le Sezioni Unite hanno affermato che, «nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello». In quest'ultima sentenza (in continuità con quanto già sostenuto nella sentenza n. 18339/2004) le Sezioni Unite hanno sottolineato che, ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., il procedimento relativo all'appello cautelare deve svolgersi in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e pertanto, «coerentemente alla disciplina del modello richiamato, la decisione deve essere adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo tale modello l'attribuzione al giudice di autonomi poteri istruttori» (così, testualmente, pag. 22 della motivazione). Di conseguenza, hanno escluso che al giudice dell'appello cautelare siano attribuiti poteri istruttori in senso stretto, «ossia funzionall allo svolgimento di attività finalizzata alla formazione e acquisizione da parte dello stesso giudice di elementi nuovi da utilizzare per il giudizio», essendogli consentito soltanto, entro i limiti della devoluzione, «acquisire la documentazione fornita dalle parti relativa agli elementi informativi precostituiti" che intendono sottoporre alla sua valutazione» (pag. 23 della motivazione). Hanno affermato, inoltre, che su questi elementi, deve essere instaurato il contraddittorio, sicché spetta «al giudice richiesto dell'acquisizione delle nuove prove modularne in concreto i tempi e le modalità, al fine di consentire alla parte che non ha prodotto i nova di esaminarli e confutarli» (pag. 24 della motivazione). Pur avendo affermato questi principi, la sentenza in esame ha ricordato (ancora una volta ponendosi in continuità con la sentenza n. 18339/2004) che, in casi eccezionali, tassativamente ed espressamente configurati dalla legge processuale, al giudice dell'appello cautelare sono attribuiti poteri istruttori. Ha richiamato, a tal fine, l'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen., in base al quale il giudice investito di un'istanza in materia cautelare ha il potere di disporre, anche d'ufficio, «accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato» e ha sottolineato che questa norma si applica «in ogni stato e grado del procedimento»: deve operare quindi (e la giurisprudenza è 7consolidata in tal senso), anche nell'appello cautelare (Sez. 6, n. 2630 del 14/12/2021, cit.; Sez. 1, n. 55146 del 19/12/2016, Rv. 268930 - 01; Sez. 6, n. 19404 del 07/04/2016, Rv. 268029 - 01; Sez. 1, n. 2088 del 01/0411996, Rv. 204939 - 01). Nel condividere questo orientamento giurisprudenziale facendolo proprio, le Sezioni Unite hanno affermato che «nei limitati casi in cui la legge processuale espressamente lo prevede», anche in sede cautelare il giudice dell'impugnazione è eccezionalmente titolare di poteri istruttori (Sez. U. n. 15403 del 30/11/2023, già citata, pag. 23 della motivazione). 4. Sulla base dei principi illustrati (consolidati nella giurisprudenza di legittimità e ribaditi anche dal suo massimo Consesso), si deve ritenere che, fermo restando il rispetto del principio devolutivo, il giudice dell'appello cautelare cui sia stata rivolta una richiesta di revoca o di sostituzione di una misura coercitiva basata sulle «condizioni di salute o su altre condizioni e qualità personali» dell'imputato o della persona sottoposta ad indagini possa, anche d'ufficio, disporre accertamenti su questi punti. Come è stato condivisibilmente osservato (Sez. 6, n. 2630 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282753, pag. 3 della motivazione), «fermi restando gli effetti del criterio del tanturn devoluturn quanturn appellaturn, che impongono una limitazione del perimetro cognitiva del tribunale dell'appello cautelare con la preclusione dell'esame dei 'punti' della decisione diversi da quelli oggetto di specifica censura», non v'è «alcuna valida ragione per escludere che l'integrazione del materiale probatorio - di regola mediante l'acquisizione di elementi di prova precostituiti, ovvero di elementi di prova costituendi nei limitati casi in cui ciò sia consentito dalle norme del codice di procedura penale - possa avvenire, oltre che su richiesta delle parti, anche per una iniziativa adottata d'ufficio dallo stesso tribunale». Nel rispetto dei limiti della devoluzione, infatti, «i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate sono pieni, essendo comunque abilitato ad intervenire anche d'ufficio pro libertate (così C. cost., sent. n. 89 del 1998). Ciò a differenza di quanto avviene dinanzi al tribunale del riesame cx art. 309 cod. proc. pen., il cui procedimento, pur caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, è caratterizzato da tempi di svolgimento incompatibili con l'esercizio di un potere istruttorio da parte del collegio». A sostegno di tali conclusioni, si deve osservare che poteri istruttori del giudice della cautela sono espressamente riconosciuti dall'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. quando si tratta di verificare le «condizioni di salute» o «altre condizioni e qualità personali» dell'indagato o imputato e, poiché tali poteri spettano al giudice investito della richiesta di revoca della misura, non sarebbe ragionevole escluderli per il giudice di appello al quale, secondo i principi generali e nei limiti 8del devoluto, sono attribuiti tutti i poteri originariamente rientranti nella competenza funzionale del primo giudice. A ciò deve aggiungersi che, per giurisprudenza costante, le cadenze temporali previste dall'art. 310, comma 2, cod, proc. pen. per lo svolgimento dell'appello cautelare, hanno carattere solo ordinatorio (in tal senso Sez. U. n. 1.5403 del 30111/2023, Calati, già citata, pag. 13 della motivazione, che richiama Sez. 6, n. 47413 del 26105/2021, Cariello, Rv. 282349; Sez. 6, n. 16802 del 24103/2021, Grassetti, Rv. 281303; Sez. 5, n. 6221 del 08/01/2020, Granato, Rv. 278308; Sez. 5, n. 14966, del 12/10/2004, dep. 2005, Vettori, Rv. 231622). Pertanto, non vi sono limiti temporali che precludano al collegio investito dell'appello cautelare l'esercizio dei poteri istruttori che la legge attribuisce al giudice della cautela. Si deve ricordare inoltre che, ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. nell'appello cautelare «si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7» e tale rinvio deve ritenersi tassativo sicché, oltre a non essere applicabile l'art. 309, comma 10 (in base al quale le ordinanze che dispongono misure coercitive divengono inefficaci se la decisione non interviene nei termini), non trova applicazione neppure l'art. 309, comma 9, in base al quale «il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca». Se ne desume che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, se anche la motivazione dell'ordinanza appellata fosse stata mancante, il Tribunale investito dell'appello cautelare avrebbe comunque potuto integrarla. 5. Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso si deve osservare: - che la richiesta di revoca della misura cautelare è stata formulata dalla difesa in ragione della ritenuta non imputabilità del l'indagata, sicché il tema devoluto riguardava l'età della persona sottoposta a privazione della libertà (Ad est: una sua condizione e qualità personale); - che ai sensi del citato art. 8, commi 1 e 3, d.P.R. n. 448/1988, ogniqualvolta vi sia «ragione di ritenere» che la persona nei cui confronti si procede sia minore degli anni quattordici, il giudice «dispone, anche d'ufficio, perizia»; - che questa norma non lascia al giudice alcuna discrezionalità sulle modalità di accertamento dell'età anagrafica e stabilisce che debba trattarsi di un accertamento peritale; - che, se vi è «ragione di ritenere» che l'imputato o indagato non sia imputabile, il giudice è tenuto a disporre questo accertamento anche d'ufficio; - che, per il combinato disposto degli artt. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. e 8 d.P.R. n. 44811988, «in ogni stato e grado del procedimento» (dunque, sia nel giudizio di merito che in sede cautelare) il giudice investito di una decisione 9implicante l'accertamento dell'età della persona imputata o indagata deve procedervi disponendo perizia; - che quando, come nel caso di specie, gli elementi in atti depongano per una età anagrafica superiore ai quattordici anni, l'accertamento peritale è disposto prn libertate e, infatti, l'età inferiore a quattordici anni è «presunta ad ogni effetto». se all'esito della perizia permangono dubbi. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa nell'atto di appello, il dubbio sull'età, ancorché smentito in partenza dalle emergenze investigative, richiedesse un approfondimento. La decisione non è censurabi le nel merito, perché l'unico accertamento medico in atti indica una età scheletrica di «circa» quindici anni e mezzo, ma non specifica quale sia l'entità del margine di errore insito nell'uso dell'espressione «circa». Non si tratta neppure di una decisione abnorme, perché il potere di verificare l'età dell'indagato spetta al giudice investito della richiesta di revoca della misura, sicché, nei limiti del devoluto, spetta anche al giudice investito dell'appello sul provvedimento che ha rigettato quella richiesta. A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, per il conferimento dell'incarico peritale è stata fissata un'udienza della quale è stato dato avviso alle parti, sicché il contraddittorio è stato pienamente garantito. Come si è detto, inoltre, la disposizione di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. non si applica all'appello cautelare. Pertanto, il provvedimento impugnato non è censurabile quando afferma che «la natura ordinatoria» del termine previsto dall'art. 310 cod. proc. pen. per il deposito della decisione di appello, esclude l'inefficacia della misura in atto se quel termine viene superato. 6. Per quanto esposto, nell'adottare il provvedimento impugnato, la sezione del riesame del Tribunale per i minorenni di Torino non ha agito in violazione di legge né ha esercitato un potere che non gli è funzionalmente riconosciuto. Ne consegue il rigetto del ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] ivlontagni lo
Sentenza Cassazione n. 32337/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris