CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti, ribaditi con nota difensiva del 13 febbraio, si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen., all'omessa esclusione della recidiva, al mancato bilanciamento con prevalenza delle attenuanti generiche e in definitiva all'eccessività della pena riportata (v. pag. 3- 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 f(ebbraio 2023 Il consiglier esten