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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 03082/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15654/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza delle Commissione Tributaria regionale della Puglia – Sezione Staccata di Foggian. 3120/2016 depositata i l 13/12/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come si apprende dagli atti, ad esito di una verifica fiscale generale condotta dalla Direzione regionale della Puglia, Settore controlli, contenzioso e riscossione - Ufficio antifrode, si rilevava che la società [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti nel periodo 2008-2010.

L’Ufficio contestava, in particolare, alla società di avere ricevuto, in un ambiente di "utilità reciproche", fatture per operazioni inesistenti al fine di crearsi un indebito credito Iva e Irap, poi utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 per assolvere, principalmente, agli oneri previdenziali.

1.1. Veniva redatto, a conclusione delle operazioni, in data 12 maggio 2011, p rocesso verbale di constatazione , che non era sottoscritto dal contribuente. 2.In data 2 aprile 2012 l’Agenzia delle entrate notificava l'avviso di accertamento TVK03070096 per l'anno di imposta 2008 , con il quale recuperava a tassazione l'importo di una fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. pereuro 175.000,00 di imponibile oltre Iva ; sempre in data 2 aprile 2012 veniva notificato l'avviso di accertamento TVK030700097, per l'anno di imposta 2009, con il quale si recuperavano a tassazione l'importo di altre fatture, emesse da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], Mechind di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per complessivi euro 1.082.000,00 oltre Iva.

3. La società impugnava entrambi gli atti e la CTP di Foggia, riuniti i ricorsi, li rigettava.

4. Quindi, in accoglimento dell’appello della parteprivata, la CTR della Puglia – Sezione Staccata di Foggia, con la sentenza indicata in epigrafe, annullava gli atti impositivi impugnati, rilevando: i) che l’omessa notificazione del substrato probatorio aveva comportato la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000; ii) che gli atti erano motivati per relationemal p.v.c. redatto in data 12 maggio 2011, che non era stato sottoscritto dallegale rappresentante della società contribuente e che non risultava essere stato altrimenti notificato, con conseguente nullità degli stessi per difetto di motivazione.

5. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia con sei motivi e resiste la società contribuente con controricorso.

6. Si dà, inoltre, atto che è pervenuta comunicazione d e lla Agenzia delle entrate relativa al fatto che la sentenza in oggetto sarebbe stata oggetto di accordo corruttivo tra il relatore della sentenza [OSCURATO:PERSONA], il segretario della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], il difensore della società [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

È stata altresì allegata copia della sentenza 21/12/2020 del Tribunale di Foggia, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ad alcuni degli imputati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delittidi cui agli artt. 110 – 3 19 e 479 c.p . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n um . 4 c.p.c. , la violazione dell'articolo 112 c.p.c., 53 e 57 d.lgs. n. 546/92.

1.1. Allega la ricorrente che, in entrambi i ricorsi, parte contribuente aveva dedotto l ’ invalidità dell'accertamento non per la omessa notifica del processo verbale di constatazione, bensì perché al legale rappresentante della società non era stato possibile partecipare alle verifiche , e dunque sotto il diverso profilo del mancato rispetto del contraddittorio.

La CTR,pertanto, non avrebbe potuto decidere , come di fatto avrebbe deciso, sul thema decidendum del l’ invalidità della notifica dell’avviso di accertamento, né sulla violazione dell'articolo 12, comma 7 , dello Statuto del contribuente, in quanto costituent i doglianz e nuov e e d inammissibil i perché proposteper la prima volta in appello , diverse da quella conte stata con ladomanda introduttiva del giudizio.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Si rileva dalla lettura dei passaggi salienti dei ricorsi introduttivi della contribuente, riportati per estratti salienti dall’Agenzia delle entrate in ossequio al principio di specificità e autosufficienza, che la doglianza della contribuente , effettivamente, non aveva avuto ad oggetto la invalidità dell'accertamento per mancata notifica del processo verbale di constatazione.

Era stata contestata, invece, la pretesa invalidità degli atti impositivi: i) per violazione del contraddittorio, deducendosi che il legale rappresentantenon sarebbe stato messo in condizione d’intervenire per la firma del p.v.c., non avendo ricevuto in tempo utile il relativo invito , nonché ii) per non essere stato allegato all’avviso di accertamento il processo verbale, di cui la parte non avrebbe avuto conoscenza.

1.4. Si tratta, pertanto di profili del tutto differenti da quelli presi in considerazione dalla Commissione territoriale che, invece, ha pronunciato in merito alla omessa notificazione del p.v.c. , tema non dedotto in primo grado, nonché sulla pretesa violazione dell'articolo 12 comma 7 , della legge 212/2000per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra la notifica del p.v.c. e l'emissione dell'avviso, anch'ess a questione non dedottadal contribuente in primo grado, ma evocat a per la prima volta in appello.

1.5. Ad indiretto riscontro di quanto osservato, si rileva, infine, che la società nel proprio controricorso ha obiettato di a v ere denunciato nei ricorsi introduttivi la « palese violazione del diritto di difesa e del contraddittorio obbligatorio», « che la mancata partecipazione alle operazioni di verifica aveva comportato laviolazione del diritto di difesa e del contraddittorio obbligatorio», che«il ricorrente non ha partecipato alla redazione del [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione che non risulta notificato secondo il rito . .. oltre che lo stesso non risulta allegato all'accertamento de quoopposto».

1.6. Ma, per l’appunto, si tratta, con tutta evidenza, di questioni differenti rispetto a quelle esaminate ed accolte dal giudice dell’appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 d.P.R. 600/73,52 d.P.R. 633/72, 115 c.p.c. e 2697, 2700 c.c.

2.1. Il motivo risulta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento della precedente doglianza.

3. Con il terzo motivo di ricorso s i lamenta, in relazion e all'articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt.32, 33 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/72.

3.1. L’Agenzia censura l'affermazione resa in sentenza , laddove la CTR ha fatto discendere d al preteso difetto di sottoscrizione da parte del contribuente un vizio del processo verbale e quindi, derivativamente, un vizio degli atti impugnati che sullo stesso si fondino: invero, e di contro, si osserva, il p.v.c. precisava la ragione della mancata sottoscrizione riconducendola alla mancata risposta all'invito a presentarsi, sicché era perfettamente rispettata la regola imposta dal combinato disposto degli artt.33 d.P.R. 600/73, e 52 ,comma 11, del d.P.R. 633/72 .

4. Con il quarto strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.12 legge 212/2000, 42 e 43 d.P.R. 600/73 .

4.1. Deduce l’Amministrazione ricorrente che la sentenza è altresì errata laddove dichiara la nullità dell'avviso di accertamento sul presupposto che l'obbligo di portare a conoscenza , anche mediante notifica, il p.v.c , richiamato dall'avviso di accertamento, costituisca prescrizione prevista a pena di nullitàdell'atto impositivo.

5. Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sonofondati.

5.1. In primo luogo, la CTR, erroneamente, ha postulato la necessità della sottoscrizione del p.v.c., laddovela regola imposta dall'art. 33 d.P.R. 600/73richiama, al comma 11, l'articolo 52 del d.P.R. 633/72 , da cui si ricava, pertanto, la disciplina generale degli accessi, il cui comma 6, secondo periodo, a sua volta, precisa che « Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.»

5.2. E, nella specie, tale motivo è stato puntualmente indicato, dandosi atto che il legale rappresentante della società era stato invitato a partecipare alla chiusura delle operazioni, fatto storico sul quale non vi è contestazione.

5.3. Va inoltre ribadito che « In tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale» ( ex multis, Cass. Sez. 5, 30/12/2024, n. 34906, Rv. 673153 -01).

5.4. A tale riguardo si osserva che, ai fini della autosufficienza e specificità, parte ricorrente ha trascritto nel proprio ricorso ampi stralci degli avvisi di accertamento, prodotti nel giudizio di merito, ove si dava atto delle risultanze del p.v.c. posto a fondamento della pretesa erariale esercitata.

5.5. La CTR, escludendo la rilevanza di tali allegazioni, non si è conformata al principio ora richiamato.

6. Con il quinto e sesto motivo di ricorso si lamenta , in relazione all'articolo 360, primo comma, n um . 5 c.p.c. , l’o messo esame di fatt i controversie decisiv i per il giudizio, per non avere rilevato la sussistenza dei presupposti della valida motivazione per relationem e non avere esaminato compiutamente il processo verbale di constatazione che, comunque, sarebbe entrato nel materiale probatorio del giudizio.

7. I motivi risultano assorbiti in conseguenza dell’accoglimento dei precedenti.

8. In conclusione, accolti il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione Staccata di Foggia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione Staccata di Foggia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15654/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza delle Commissione Tributaria regionale della Puglia – Sezione Staccata di Foggian. 3120/2016 depositata i l 13/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si apprende dagli atti, ad esito di una verifica fiscale generale condotta dalla Direzione regionale della Puglia, Settore controlli, contenzioso e riscossione - Ufficio antifrode, si rilevava che la società [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti nel periodo 2008-2010. L’Ufficio contestava, in particolare, alla società di avere ricevuto, in un ambiente di "utilità reciproche", fatture per operazioni inesistenti al fine di crearsi un indebito credito Iva e Irap, poi utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 per assolvere, principalmente, agli oneri previdenziali. 1.1. Veniva redatto, a conclusione delle operazioni, in data 12 maggio 2011, p rocesso verbale di constatazione , che non era sottoscritto dal contribuente. 2.In data 2 aprile 2012 l’Agenzia delle entrate notificava l'avviso di accertamento TVK03070096 per l'anno di imposta 2008 , con il quale recuperava a tassazione l'importo di una fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. pereuro 175.000,00 di imponibile oltre Iva ; sempre in data 2 aprile 2012 veniva notificato l'avviso di accertamento TVK030700097, per l'anno di imposta 2009, con il quale si recuperavano a tassazione l'importo di altre fatture, emesse da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], Mechind di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per complessivi euro 1.082.000,00 oltre Iva. 3. La società impugnava entrambi gli atti e la CTP di Foggia, riuniti i ricorsi, li rigettava. 4. Quindi, in accoglimento dell’appello della parteprivata, la CTR della Puglia – Sezione Staccata di Foggia, con la sentenza indicata in epigrafe, annullava gli atti impositivi impugnati, rilevando: i) che l’omessa notificazione del substrato probatorio aveva comportato la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000; ii) che gli atti erano motivati per relationemal p.v.c. redatto in data 12 maggio 2011, che non era stato sottoscritto dallegale rappresentante della società contribuente e che non risultava essere stato altrimenti notificato, con conseguente nullità degli stessi per difetto di motivazione. 5. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia con sei motivi e resiste la società contribuente con controricorso. 6. Si dà, inoltre, atto che è pervenuta comunicazione d e lla Agenzia delle entrate relativa al fatto che la sentenza in oggetto sarebbe stata oggetto di accordo corruttivo tra il relatore della sentenza [OSCURATO:PERSONA], il segretario della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], il difensore della società [OSCURATO:PERSONA] ed altri. È stata altresì allegata copia della sentenza 21/12/2020 del Tribunale di Foggia, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ad alcuni degli imputati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delittidi cui agli artt. 110 – 3 19 e 479 c.p . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n um . 4 c.p.c. , la violazione dell'articolo 112 c.p.c., 53 e 57 d.lgs. n. 546/92. 1.1. Allega la ricorrente che, in entrambi i ricorsi, parte contribuente aveva dedotto l ’ invalidità dell'accertamento non per la omessa notifica del processo verbale di constatazione, bensì perché al legale rappresentante della società non era stato possibile partecipare alle verifiche , e dunque sotto il diverso profilo del mancato rispetto del contraddittorio. La CTR,pertanto, non avrebbe potuto decidere , come di fatto avrebbe deciso, sul thema decidendum del l’ invalidità della notifica dell’avviso di accertamento, né sulla violazione dell'articolo 12, comma 7 , dello Statuto del contribuente, in quanto costituent i doglianz e nuov e e d inammissibil i perché proposteper la prima volta in appello , diverse da quella conte stata con ladomanda introduttiva del giudizio. 1.2. Il motivo è fondato. 1.3. Si rileva dalla lettura dei passaggi salienti dei ricorsi introduttivi della contribuente, riportati per estratti salienti dall’Agenzia delle entrate in ossequio al principio di specificità e autosufficienza, che la doglianza della contribuente , effettivamente, non aveva avuto ad oggetto la invalidità dell'accertamento per mancata notifica del processo verbale di constatazione. Era stata contestata, invece, la pretesa invalidità degli atti impositivi: i) per violazione del contraddittorio, deducendosi che il legale rappresentantenon sarebbe stato messo in condizione d’intervenire per la firma del p.v.c., non avendo ricevuto in tempo utile il relativo invito , nonché ii) per non essere stato allegato all’avviso di accertamento il processo verbale, di cui la parte non avrebbe avuto conoscenza. 1.4. Si tratta, pertanto di profili del tutto differenti da quelli presi in considerazione dalla Commissione territoriale che, invece, ha pronunciato in merito alla omessa notificazione del p.v.c. , tema non dedotto in primo grado, nonché sulla pretesa violazione dell'articolo 12 comma 7 , della legge 212/2000per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra la notifica del p.v.c. e l'emissione dell'avviso, anch'ess a questione non dedottadal contribuente in primo grado, ma evocat a per la prima volta in appello. 1.5. Ad indiretto riscontro di quanto osservato, si rileva, infine, che la società nel proprio controricorso ha obiettato di a v ere denunciato nei ricorsi introduttivi la « palese violazione del diritto di difesa e del contraddittorio obbligatorio», « che la mancata partecipazione alle operazioni di verifica aveva comportato laviolazione del diritto di difesa e del contraddittorio obbligatorio», che«il ricorrente non ha partecipato alla redazione del [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione che non risulta notificato secondo il rito . .. oltre che lo stesso non risulta allegato all'accertamento de quoopposto». 1.6. Ma, per l’appunto, si tratta, con tutta evidenza, di questioni differenti rispetto a quelle esaminate ed accolte dal giudice dell’appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 d.P.R. 600/73,52 d.P.R. 633/72, 115 c.p.c. e 2697, 2700 c.c. 2.1. Il motivo risulta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento della precedente doglianza. 3. Con il terzo motivo di ricorso s i lamenta, in relazion e all'articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt.32, 33 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/72. 3.1. L’Agenzia censura l'affermazione resa in sentenza , laddove la CTR ha fatto discendere d al preteso difetto di sottoscrizione da parte del contribuente un vizio del processo verbale e quindi, derivativamente, un vizio degli atti impugnati che sullo stesso si fondino: invero, e di contro, si osserva, il p.v.c. precisava la ragione della mancata sottoscrizione riconducendola alla mancata risposta all'invito a presentarsi, sicché era perfettamente rispettata la regola imposta dal combinato disposto degli artt.33 d.P.R. 600/73, e 52 ,comma 11, del d.P.R. 633/72 . 4. Con il quarto strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.12 legge 212/2000, 42 e 43 d.P.R. 600/73 . 4.1. Deduce l’Amministrazione ricorrente che la sentenza è altresì errata laddove dichiara la nullità dell'avviso di accertamento sul presupposto che l'obbligo di portare a conoscenza , anche mediante notifica, il p.v.c , richiamato dall'avviso di accertamento, costituisca prescrizione prevista a pena di nullitàdell'atto impositivo. 5. Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sonofondati. 5.1. In primo luogo, la CTR, erroneamente, ha postulato la necessità della sottoscrizione del p.v.c., laddovela regola imposta dall'art. 33 d.P.R. 600/73richiama, al comma 11, l'articolo 52 del d.P.R. 633/72 , da cui si ricava, pertanto, la disciplina generale degli accessi, il cui comma 6, secondo periodo, a sua volta, precisa che « Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.» 5.2. E, nella specie, tale motivo è stato puntualmente indicato, dandosi atto che il legale rappresentante della società era stato invitato a partecipare alla chiusura delle operazioni, fatto storico sul quale non vi è contestazione. 5.3. Va inoltre ribadito che « In tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale» ( ex multis, Cass. Sez. 5, 30/12/2024, n. 34906, Rv. 673153 -01). 5.4. A tale riguardo si osserva che, ai fini della autosufficienza e specificità, parte ricorrente ha trascritto nel proprio ricorso ampi stralci degli avvisi di accertamento, prodotti nel giudizio di merito, ove si dava atto delle risultanze del p.v.c. posto a fondamento della pretesa erariale esercitata. 5.5. La CTR, escludendo la rilevanza di tali allegazioni, non si è conformata al principio ora richiamato. 6. Con il quinto e sesto motivo di ricorso si lamenta , in relazione all'articolo 360, primo comma, n um . 5 c.p.c. , l’o messo esame di fatt i controversie decisiv i per il giudizio, per non avere rilevato la sussistenza dei presupposti della valida motivazione per relationem e non avere esaminato compiutamente il processo verbale di constatazione che, comunque, sarebbe entrato nel materiale probatorio del giudizio. 7. I motivi risultano assorbiti in conseguenza dell’accoglimento dei precedenti. 8. In conclusione, accolti il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione Staccata di Foggia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione Staccata di Foggia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame
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