CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimate -avverso la sentenza n. 315/2024 della CORTE D'APPELLO Ndumi ero registro generale 26618/2024Numero sezionale 1618/2026SALERNO, depositata il 16/07/2024 R.G.N. 627/2022; Numero di raccolta generale 22280/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 29/06/2026del 27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza diprimo grado di rigetto dei ricorsi riuniti proposti da CORMIDIs.r.l. in opposizione a comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria ed a successiva iscrizione ipotecaria del 19/11/2019,relative a 11 avvisi di addebito di cui la parte ricorrente avevalamentato l’irregolare notifica per essere pervenuti alla PEC deldestinatario privi di sottoscrizione, con file illeggibili odanneggiati o corrotti, dolendosi altresì della violazione dellegittimo affidamento per avere l’INPS dapprima rilasciato unDURC regolare e poi rilevato la decadenza dagli sgravi giàconcessi.In appello la società si doleva della avvenuta separazione di unterzo giudizio, inerente a note di rettifica che, unitamente alledue comunicazioni impugnate e riunite, originavano da unmedesimo verbale di accertamento, e della invalidità dellenotifiche inoltrate per posta ordinaria ad un indirizzo noncorrispondente alla sede della società oppure ricevute dapersone diverse dal l.r. della società. La Corte territoriale,premesso che gli avvisi avevano ad oggetto contributi omessiper lavoratori dipendenti e che nel verbale di accertamento del23/7/2009 era stata contestata l’illecita interposizione dimanodopera tra una cooperativa di lavoro e la [OSCURATO:SOCIETA] dallaquale era scaturito un accertato debito contributivo giàesaminato in separato giudizio esitato con sentenza del 2012passata in giudicato confermativa del credito contributivo e dellaNumero registro generale 26618/2024decadenza dai benefici già fruiti dalla società, ha precisato che Ni umero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22280/2026due ricorsi riuniti non riguardavano l’an e il quantum dellDaat a pubblicazione 29/06/2026pretesa ma solo eccezioni formali inerenti alla notifica degliavvisi di addebito richiamati nei due atti impugnati. Ha quindirilevato che le doglianze della società sulle notifiche eranogeneriche e prive di specifici rilievi sulle singole notifiche dei variavvisi di addebito, e che nessuna prova era stata fornita perdimostrare che effettivamente i files allegati alle PEC ricevutedalla società fossero realmente illeggibili e danneggiati; la Corteha precisato che dagli atti presenti al fascicolo telematico sievinceva invece che gli atti erano perfettamente leggibiliunitamente agli allegati e che l’attestazione di avvenutaconsegna era regolare, derivandone che l’eventuale difetto dileggibilità dei files, ove realmente verificatosi, circostanza nondimostrata, non sarebbe addebitabile ad INPS bensì adeventuali inconvenienti tecnici del destinatario, che nonrenderebbero invalida la notifica avvenuta a mezzo pec, fermorestando l’onere di tenuta diligente del proprio casellario.La Corte d’appello ha quindi richiamato giurisprudenza dilegittimità in ordine alla circostanza che la cartella di pagamentonon deve essere sottoscritta con firma digitale posto chel’esistenza dell’atto non dipende dall’apposizione di un sigillo otimbro o sottoscrizione, ma dalla inequivoca riferibilitàall’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo comerisulta dalla redazione dell’atto secondo l’apposito modelloapprovato con d.m.; ed ha richiamato altra giurisprudenza inordine alla notifica di atti nativi digitali, di copie informatiche diun documento originale cartaceo, di file in formato PDF, nonchéin ordine alla prova delle notifiche a mezzo PEC mediante ildeposito di ricevute di accettazione e consegna, equivalentiall’avviso di ricevimento cartaceo. Infine la Corte di merito haNumero registro generale 26618/2024rilevato la inammissibilità delle doglianze relative alle notificheN umero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22280/2026cartacee poiché esposte per la prima volta in appello, ed hDaat a pubblicazione 29/06/2026rilevato che l’Agenzia Entrate (Riscossione) aveva prodotto treintimazioni di pagamento del 2016, 2017, 2018 inerenti aglistessi avvisi di addebito riportati nelle successive comunicazionepreventiva ed iscrizione ipotecaria impugnate, a dimostrazionedella pregressa conoscenza dei debiti indicati negli avvisi, suiquali nulla aveva eccepito la parte, né aveva eccepito alcunchéin merito all’eventuale venir meno dei requisiti necessari per ilraggiungimento del tetto di esposizione debitoria ai fini dellaiscrizione ipotecaria.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la societàricorrente affidandosi ad un unico motivo, illustrato dasuccessiva memoria, a cui INPS resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 27 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente società deduce, in relazionedell’art 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. ed art. 30 DL 78/2010 per avere la Corte dimerito disatteso il principio dell’onere della prova in base alquale spetta al concessionario di riscossione fornire la provadella regolare notifica della cartella posta alla base dellaiscrizione ipotecaria, rammentando che sin dal ricorso di primogrado era stata eccepita la “nullità della comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria opposta per inesistenza dellanotifica degli atti presupposti” e che il Tribunale aveva affermatoche risultava dimostrata dall’INPS l’avvenuta e rituale notificadegli undici avvisi di addebito alla società opponente. IlNumero registro generale 26618/2024ricorrente riproduce, poi, le critiche esposte in atto di appelloN umero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22280/2026alla pronuncia di primo grado, lamentando la mancanza dDait a pubblicazione 29/06/2026documentazione idonea a ritenere notificati gli atti presupposto,l’inesatta destinazione di notifica cartacea compiuta presso ilprecedente indirizzo di sede legale della società (in Capaccio enon in Roccadaspide), la ricezione a mani di persona che nonera l’amministratore o il legale rappresentante della società, lamancanza di spedizione della raccomandata informativa, lamancanza della ricevuta di spedizione degli avvisi notificati amezzo PEC pur presenti la ricevuta di accettazione e diconsegna, la illeggibilità delle firme apposte sulle copie degliavvisi di ricevimento, la mancanza di riferimento all’attonotificato; pertanto, ritiene che il mancato rispetto delprocedimento notificatorio non può che produrre l’inesistenzagiuridica della notifica e dell’atto stesso. Riguardo all’onereprobatorio, rileva la parte ricorrente che se eccepisce lamancata o irregolare notifica, incombe sulla parte resistentel’onere di provare la legittimità degli atti esecutivi successivi,con inversione dell’onere probatorio, ed è precluso alconcessionario ricorrere a documenti equipollenti per provarel’avviso di ricevimento, quali registri, archivi informatici,della matrice della relazione di notificazione, e l’inidoneità dellacopia della relata di notifica, dovendosi richiedereun’applicazione rigorosa dell’art. 2697 c.c.2. Nel controricorso INPS sostiene la inammissibilità del ricorsoper difetto di specificità e perché non si confronta con la ratiodecidendi avendo la Corte d’appello, con supporto digiurisprudenza di legittimità, affrontato tutte le questioni eNumero registro generale 26618/2024avendo reputato la tardività delle doglianze su notifiche cartaceeN umero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22280/2026e rilevato la leggibilità delle notifiche via PEC. Data pubblicazione 29/06/20263. Il ricorso è inammissibile.4. In primo luogo devesi osservare che è rimasta priva di critichel’affermazione resa nella impugnata sentenza circa la ricezioneall’indirizzo PEC della società delle notifiche telematiche degliavvisi di addebito presupposti della comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria, nonché circa la leggibilità dei files ad esseallegati, con conseguente regolarità di attestazione dellaricevuta di avvenuta consegna, di contro alle originarie eccezionidi invalidità sollevate in sede di opposizione. Erano queste leoriginarie doglianze della società ricorrente su cui si fondava ilgiudizio di primo grado e che la stessa, attuale ricorrente percassazione, non adduce di aver contestato in atto di appello,tant’è che la Corte di merito ha rilevato la novità delle ulterioridoglianze sul recapito in posta cartacea degli avvisi di addebitodestinati ad un indirizzo diverso dalla sede legale della societàovvero ricevuti da persona diversa dal legale rappresentante.5. La parte ricorrente nulla più eccepisce sulla leggibilità deglisuccessivi gradi di giudizio, progressivamente, ha introdottonuove doglianze, inerenti -nel giudizio di appello- al tema dellenotifiche cartacee, sulla regolarità formale e completezza delprocedimento notificatorio, ed inerenti -nel presente giudizio- altema della inesistenza giuridica delle notifiche ed alla assenzadi valenza dimostrativa della avvenuta notifica attraverso laproduzione delle iscrizioni a ruolo da parte dell’agente diriscossione.Numero registro generale 26618/20245.1 - Sotto il primo profilo si rammenti che l'inesistenza dellaN umero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22280/2026notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalitDàat a pubblicazione 29/06/2026delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre chein caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesiin cui venga posta in essere un'attività priva degli elementicostitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un attoqualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi didifformità dal modello legale nella categoria della nullità. Talielementi, come elaborato in giurisprudenza di legittimità sin daCass. S.U. n. 14916/2016 e ripreso in ord. n. 26511/2022,consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da unsoggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenereesistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase diconsegna, intesa in senso lato come raggiungimento di unoqualsiasi degli esiti positivi della notificazione previstidall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debbacomunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando,pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituitopuramente e semplicemente al mittente, così da dover reputarela notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, indefinitiva, omessa. Ma nel caso in esame ricorrono entrambe lecondizioni di riconoscibilità dell’attività notificatoria e dellaprovenienza degli atti trasmessi, sia a mezzo PEC che cartacea,come verificabile dalla consultazione del fascicolo telematico.5.2 - E, sotto il secondo profilo, va tenuta distinta la rilevanzaprobatoria della documentazione sull’attività notificatoriacompiuta in via diretta da INPS, relativamente agli avvisi diaddebito di sua diretta diramazione, dagli atti di riscossionecompiuti da Agenzia Entrate Riscossione, quest’ultima oneratadi produrre non la copia degli atti trasmessi in notifica ma laNumero registro generale 26618/2024documentazione necessaria e sufficiente a dimostrareN umero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22280/2026l’avvenuta notifica degli atti esecutivi successivi. In tema Ddait a pubblicazione 29/06/2026esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di unacartella di pagamento contesti esclusivamente di avernericevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia provadella regolare esecuzione della stessa (secondo le formeordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio diraccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa ladeduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamenteopposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre ingiudizio la copia integrale della cartella stessa (cfr. Cass. ord. n.21533/2017, e idem, sent. n.10326/2014).6. L’evoluzione modificativa delle doglianze della societàricorrente denota, da un lato, la loro iniziale genericità, anchenella parte in cui la ricorrente rimarca di aver sin ab origineeccepito la nullità della comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria opposta per inesistenza della notifica degli attipresupposti, sia la non pertinenza dei rilievi sviluppati nelpresente ricorso per cassazione rispetto alle argomentazioniesposte nella pronuncia di appello: il ricorso in esame, infatti,non si confronta con la ratio decidendi della Corte d’appello cheriguarda la mancanza di allegazioni o deduzioni nei ricorsi diprimo grado circa l’esecuzione delle notifiche degli avvisi diaddebito con modalità diverse dalla PEC, e la novità delledoglianze relative alla modalità di recapito delle notifichecartacee, doglianze, come visto, non più riproposte.7. Con riferimento, poi, alla censura di inosservanza del ripartodell’onere probatorio, va osservato che, mentre per gli avvisi diaddebito la produzione documentale delle notifiche direttespetta ad INPS, diversamente per gli atti esecutivi l’Agenzia diNumero registro generale 26618/2024Riscossione assume l’onere di produrre i documenti in suoN umero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22280/2026possesso che sono quelli derivanti dalla iscrizione a ruoloDa,t a pubblicazione 29/06/2026assolto attraverso la produzione di documenti che la ricorrentecritica nel merito della modalità di notifiche e sulla cui regolaritàchiede un giudizio di rivalutazione nel suo complessivo iterprocedimentale; ma è una critica, come strutturata, nonammissibile stante il tipo di doglianza articolata solo sotto ilprofilo della lamentata violazione della regola di ripartodell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., che in questo casonon c’è stata, essendo stato rispettato l’onere gravante in capoal creditore -ente impositore- ed al concessionario -enteriscossore-; diversa è invece la critica sulla valenza dimostrativadella documentazione prodotta che attiene ad un giudiziovalutativo della prova spettante al giudice di merito e cheneppure è stato censurato sotto il profilo motivazionale odell’errore processuale. Sul punto, si rammenti che “in tema diricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. siconfigura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui essoavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass. 26739/2024;idem 26769/2018).Numero registro generale 26618/20248. In ricorso, inoltre, v’è un riferimento alla preclusione per iNl umero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22280/2026concessionario di ricorrere ad atti equipollenti per provarDeat a pubblicazione 29/06/2026l’avviso di ricevimento, che non sono affatto descritti omenzionati, per cui la doglianza è, anche in questo caso,generica.9. Infine, il ricorso non si confronta con l’ulterioreargomentazione svolta in sentenza dalla Corte d’appello circal’emissione e notifica, prima della comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria, di tre intimazioni di pagamento, atti cherichiamavano gli stessi avvisi di addebito sottesi alla iscrizioneipotecaria, che consentono di ritenere, in assenza diimpugnative o di censure sulla regolarità della loro notifica, chela società fosse a conoscenza, prima della comunicazionepreventiva, degli stessi titoli su cui si fonda la pretesa, reiteratadall’Agenzia di riscossione prima della comunicazionepreventiva e della iscrizione ipotecaria opposte; sicché ognivalutazione degli atti presupposti (nella forma e nel contenuto)non è più reiterabile.10. Per tutte le suesposte varie ragioni il ricorso è inammissibile.Seguono la condanna al pagamento delle spese processuali inragione del valore di causa, e le disposizioni sul contributounificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 7.000,00 in favore della parte costituita, oltre €200,00 per esborsi, ed accessori di rito.Numero registro generale 26618/2024Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002N, umero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22280/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Dialt a pubblicazione 29/06/2026versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il PresidenteGabriella Marchese