CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APIPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 11 gennaio 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 2-12-2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuta responsabile del delitto di usura aggravata; confermava altresì le statuizioni che avevano contestualmente disposto nei confronti della Giglia la confisca del profitto del reato, determinato in C 800,00 nonché la confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. sino alla concorrenza della somma di C 41.205,00 costituita in parte da somme contanti (per 28.000 euro circa) ed in altra parte da un buono fruttifero postale per l'importo di ulteriori 15.000 C intestato alla imputata nonché a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192 cod.proc.pen. e 644 cod. pen, inosservanza od erronea applicazione della legge penale, quanto alla disposta confisca diretta della somma di C 800,00 a titolo di profitto, posto che la ricorrente non avev.a ottenuto la restituzione del capitale prestato e pertanto non aveva realizzato alcun profitto; - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192 cod.proc.pen. e 240 bis cod. pen., travisamento della prova, inosservanza della legge penale quanto alla disposta confisca allargata non avendo la sentenza impugnata indicato il criterio sulla base della quale si era stabilito il periodo temporale per l'individuazione dei beni ed essendosi violata la regola della ragionevole prossimità temporale tra fatto illecito e beni oggetto di confisca; inoltre si lamentava l'errata valutazione dello squilibrio patrimoniale anche in relazione alle deduzioni difensive circa le acquisizioni patrimoniali realizzate già nei primi anni 2000 che non erano state valutate dalla relazione della G.d.F.; si deduceva poi come la disciplina dettata dall'art. 240 bis cod.pen. che impedisce di tenere conto dei redditi da lavoro in nero, non potesse applicarsi anche ai proventi non dichiarati in anni precedenti la sua entrata in vigore fissata all'i marzo 2018; ancora si lamentava che con riferimento al buono fruttifero postale intestato anche a terzi sussisteva un onere probatorio rafforzato non assolto; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità posto che la confisca del buono fruttifero era stata disposta nei riguardi di un bene anche cointestato a terzi (Anello e Galazzo) senza che, in osservanza dell'art. 104 bis comma 1 disp.att. cod.proc.pen., ne fosse stata disposta la citazione con conseguente violazione dei principi del contraddittorio; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e 240 bis cod.pen. quanto alla disposta confisca allargata per un importo di C 41.205 a fronte di interessi usurari pari a soli C 800,00; - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo è puramente reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti alla corte di merito e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata dal giudice di primo grado, non è incorsa in alcuna violazione nella determinazione del profitto confiscabile per il reato di usura individuando la somma già versata dalla vittima come imputata a titolo di interessi e ciò in perfetta corrispondenza oltre che alle previsioni legali in tema di pagamento ed ammortamento dei mutui, secondo cui i versamenti vanno imputati prima agli interessi e solo in seguito al capitale, anche alle emergenze probatorie dalle quali risultava proprio il periodico pagamento di interessi da parte della persona offesa,. Sul punto, pertanto, appare essersi fatta corretta applicazione della disciplina nascente dal combinato disposto degli artt. 1194 e 1815 cod.civ. secondo cui il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante ed inoltre il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.Non assume alcun rilievo decisivo, pertanto, che nella fase dell'intervento ed arresto della ricorrente questa non avesse ancora ottenuto l'intera restituzione del capitale poiché il profitto illecito realizzato era proprio imputabile agli interessi versati. 2.2 Anche il secondo e quarto motivo devono ritenersi infondati e reiterativi; ed invero i giudici di merito, valutata la sussistenza dell'intervenuta condanna per il reato di usura costituente una delle c.d. fattispecie spia previste dall'art. 240 bis cod.pen., attraverso una corretta ed approfondita comparazione tra i redditi leciti accumulati dal nucleo familiare della ricorrente e gli acquisti effettuati, hanno ritenuto senza incorrere in alcuna delle violazioni denunciate che la cospicua somma di denaro contante rinvenuta (pari a 28.000 euro circa) nonché il buono fruttifero postale, rientrassero nel campo operativo della confisca allargata stante l'evidente sperequazione. E tale valutazione appare priva delle lamentate censure posto che secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quanturn" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021 (dep. 03/02/2022 ) Rv. 282687 - 01). Inoltre si è anche affermato che in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Rv. 283177 - 01). Ne consegue che priva dei lamentati vizi appare, quanto meno sotto il profilo dei presupposti, l'estensione della confisca anche ad un bene, il buono fruttifero, cointestato anche a terzi familiari della ricorrente. In ordine poi alla denuncia di violazione dell'applicazione retroattiva della legge penale, che pure si contesta nel secondo motivo, si osserva che la doglianza risulta in primo luogo confutata dall'orientamento della Corte di cassazione secondo cui in tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della stessa; in motivazione, la Corte ha osservato che a siffatta conclusione non osta il principio secondo cui la legge, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., dispone solo per l'avvenire, atteso che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca, rileva la speciale disposizione dell'art. 200, comma primo, cod. pen., richiamata dall'art. 236, comma secondo, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Rv. 282690 - 01).Inoltre va anche segnalato che il motivo è del tutto generico poic:hé non ha in alcun modo indicato né la sussistenza precisa né l'ammontare dei supposti redditi in nero, reclamati anche nelle fasi di merito senza però alcun concreto riscontro che non fosse riferibile alle mere affermazioni labiali dell'imputata. Quanto alla estensione della confisca ad acquisizioni patrimoniali antecedenti la consumazione del reato, va ricordato come in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Rv. 274468 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio deve portare ad escludere la fondatezza della deduzione difensiva poiché in ragione della sussistenza di molteplici elementi idonei a ritenere la dedizione della ricorrente all'attività usuraria, costituiti dalle modalità di costituzione del rapporto usurario, dal rinvenimento di somme contanti cospicue occultate, da appunti e manoscritti, correttamente veniva disposta la confisca allargata di somme contanti rinvenute nel possesso dell'imputata nonché di un buono fruttifero pure contenente altre somme versate in assenza di qualsiasi adeguata giustificazione. 2.3 Il terzo motivo è inammissibile perché mai dedotto nelle fasi di merito; al proposito va ricordato come ai sensi dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen. il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto per violazioni di legge mai dedotte in precedenza. E stante l'inequivocabile contenuto della disposizione deve essere escluso che la violazione dell'art. 104 bis comma 1 quinquies disp att cod.proc.pen. possa essere dedotta per la prima volta in cassazione assumendo che la confisca disposta ha riguardato anche beni intestati a terzi mai citati nel processo di cognizione. 2.4 Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sono giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 18 aprile 2023 tIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].AltF'9rdo tiU [OSCURATO:PERSONA] Geppino DEPOSITATO