CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 01495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 giugno 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, commi 1 e 3, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonché in ordine all'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, deve essere osservato come la Corte di appello abbia ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata). A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini: Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450- 01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01). 2.2. E', poi, manifestamente infondata anche la censura dedotta dal ricorrente in ordine all'omessa applicazione in suo favore della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di appello ben rappresento e giustificato (cfr. p. 4) le ragioni di diniego di tale beneficio, esprimendo una motivazione 2 of472J- priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]