CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 23290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al nr. 21053/2021 proposto dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura in atti; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti. controricorrente E Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna -intimati - avverso la sentenza n 1756/2021, depositata in data 8/7/2021, della Corte d’Appello di Bologna; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Bologna rigettò il reclamo proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza Tribunale di Modena che, preso atto del decreto di inammissibilità della seconda domanda di concordato preventivo, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva dichiaratoil fallimento della società. 2 Sul ricorso proposto dalla fallita questa Corte, con sentenza nr. 976/2021, per quanto qui di interesse, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, dichiarava la carenza di motivazione in punto di accertamento dello stato di insolvenza e cassava l’impugnata sentenza rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame. 3 Riassunta la causa, la Corte d’Appello, con l’impugnata sentenza, ha rigettato il reclamo, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]confermando la sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarato il fallimento di quest’ultima. 3.1 La Corte distrettuale, dopo aver premesso che, nell’ipotesi di sentenza che abbia annullato l’impugnata decisione per vizi motivazionali, al giudice di rinvio è consentito l’accertamento e la libera valutazione dei fatti acquisiti nel processo con l’unico limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi ritenuti illogici ed aver delimitato il perimento del giudizio di rinvio all’accertamento della situazione di insolvenza, ha ritenuto provato, sulla scorta della documentazione legittimamente acquisita, lo stato di palese decozione della società, desunto non solo e non tanto da quanto dichiarato dal debitore negli scritti difensivi, ma dai dati e dalla situazione finanziaria esposti nella domanda di concordato. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso mentre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale sonorimasti intimati. Entrambe le parti costituite hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 392, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Bologna violato il principio enunciato e il perimetro delineato dalla sentenza della Corte di cassazione; deduce, inoltre, la nullità per motivazione apparente della sentenza del Tribunale di Modena n. 148/2017 (art. 360, nr3, 4 e 5, c.p.c.); la ricorrente sostiene che il giudice di rinvio avrebbe dovuto solo prendere atto della nullità della sentenza del Tribunale di Modena per aver accertato lo stato di insolvenza sulla scorta delle sole dichiarazioni ritenute confessorie contenute nella domanda di ammissione al concordato preventivo; soggiunge che il procedimento rescissorio è un giudizio chiuso e quindi insuscettibile di accogliere nuovi documenti e nuove domande. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio e nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa di [OSCURATO:SOCIETA], per la costituzione tardiva del P.M. che il Giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarato inammissibile. 1.2 Il terzo motivo oppone violazione o falsa applicazione degli artt. 384 e 394, comma 2, c.p.c., degli art. 1 e 5 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt.115 e 116 c.p.c , in relazione alle prove documentali: erronea lettura, difettoso esame degli atti di causa e violazione del principio “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet” (art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c); in particolare la decisione della Corte distrettuale sulla sussistenza dello stato di insolvenza si sarebbe basata sugli atti del fascicolo del concordato preventivo che non era rifluito nel fascicolo del giudizio prefallimentare; a dire della ricorrente, inoltre, l’impugnata sentenza avrebbe accertato lo stato di decozione sulla base dello squilibrio tra attivo e passivo non considerando che la società, pur se in liquidazione, aveva affittato l’azienda e, quindi, si sarebbe dovuto valutare la capacità dell’affittuaria di stare sul mercato; la ricorrente si diffonde, infine, in considerazioni sulla vantaggiosità per i creditori della continuazione indiretta dell’impresa e sulla dannosità della dichiarazione di fallimento. 2 Il primo motivo è inammissibile. 2.1 È noto che, come l’impugnata sentenza non ha mancato di rimarcare, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione, come nel caso che ci occupa. 2.2 Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. tra le tante Cass. 12817/2014 e 27337/2019). 2.3 Orbene, nel caso di specie il giudice rescindente ha, in punto di verifica dello stato di insolvenza, rilevato uno standard motivazionale inferiore al minimo costituzionale; in particolare ha evidenziato che «la sentenza, pur dando atto nel proprio corpo dello stato di liquidazione in cui versava la compagine poi dichiarata fallita, trascura completamente questo dato al fine di verificare la sussistenza di uno stato di insolvenza sotto il profilo dell'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale capaci di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali»; ne è seguito l’annullamento della sentenza; al giudice di rinvio è, quindi, stato demandato di svolgere accertamenti in punto d’insolvenza - compito che è stato assolto - e non, come sostenuto dalla ricorrente, di prendere semplicemente atto dell’errore commesso dal Tribunale nell’aver dichiarato il fallimento sulla scorta delle dichiarazioni confessorie contenute nella domanda di concordato preventivo. 3 Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 3.1 E' invero consolidato nella giurisprudenza (cfr. ex multis Cass.n.6330/2014; n.26831/2014; n.26419/2020) il principio secondo cui l'art.360 comma primo n.4 c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l'interesse alla astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma garantisce solo la eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione; in altri termini, è necessario che la sentenza stessa, in assenza del vizio denunciato, non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (Cass.22978/2015), con la conseguenza che è inammissibile la impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare le ragioni per le quali ne sia derivato quel pregiudizio alla parte denunciante. 3.2 Ora, nella illustrazione del motivo, dove la ricorrente contesta che, a seguito del deposito delle conclusioni scritte versate in atti dal P.M. in occasione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], svolta mediante modalità cartolare, la stessa sarebbe stata impossibilitata a controdedurre «alle quaestio iuris dedotte», ciò che avrebbe comportato «una diversa rilevanza dei fatti storici dedotti ed eventualmente rende rilevanti altri fatti non allegati», non è dato rinvenire alcuna concreta lesione del diritto di difesa. 3.3 La ricorrente, infatti, fa riferimento ad una memoria depositata dal P.M.,senza il rispetto dei termini , nella quale era stata reiterata la richiesta di conferma della sentenza di fallimento, sulla base dei medesimi elementi evidenziati nella originaria iniziativa e sui quali si era ampiamente formato il contraddittorio. 4 Neppure il terzo motivo supera il vaglio diammissibilità. 4.1 Come sopra evidenziato, la Corte d’Appello è stata chiamata a verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge giustificanti la declaratoria di fallimento, anche a prescindere da quanto è stato oggetto della valutazione compiuta dal Tribunale in primo grado secondo il principio devolutivo pieno cui è informato il reclamo ex art. 18 l.fall. 4.2 Secondo il consolidato orientamento di questo Collegio «nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo» (in tal senso Cass., 24424/2019, 2817/2018 18131/2017 e 10952/2015). 4.3 Altro punto fermo sancito dalla giurisprudenza di legittimità è che quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. tra le tante Cass. 30435/2022, 28193/2020 e 19414/2017). Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alla L. Fall., art. 5, deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020). 4.4 La Corte d’Appello, quale giudice di rinvio, proprio tale verifica ha compiuto, ottemperando all’accertamento demandatole dal giudice rescindente e ponendo rimedio alla carenza di motivazione rilevata dalla Cassazione in ordine allo stato di insolvenza ritenuto invero sussistente sulla base dei seguenti elementi: i) le dichiarazioni del debitore contenute nella domanda di concordato preventivo che, anche se non hanno natura confessoria, costituiscono pur sempre un principio di prova liberamente valutabile; ii)la sussistenza di un patrimonio netto negativo per € 21.900.000 indicato nella situazione patrimoniale ex art. 161, comma 2, l.f., e di € 31.500.000 indicato nella proposta ulteriormente rettificata, che avrebbe previsto per i creditori chirografari percentuali fra il 18 e il 10,41 %; indicazioni peraltro ritenute inattendibili con riferimento ad alcuni elementi dell’attivo nel decreto di inammissibilità del concordato; iii) l’omesso pagamento di debiti verso i lavoratori (circa € 1.600.000 prima della domanda di concordato), l’Erario e altri Istituti previdenziali per svariati milioni di euro, l’omesso versamento IVA 2014 e 2015 e ritenute nel 2015; iv) la sussistenza di un patrimonio netto negativo per € 12.000.000 e € 17.800.00 esposto nei bilanci chiusi al 31.12.2015 e 31.12.2016 e depositati. 4.5 Le censure dedotte dalla ricorrente, peraltro alquanto generiche ein gran parte non pertinenti all’oggetto del decidere, si risolvono in un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto. 4.6 L’accertamento del possesso della qualità d'imprenditore commerciale da parte del debitore e della sussistenza dello stato d'insolvenza, ai fini della dichiarazione di fallimento, costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, nr. 5 c. p. c., per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare diversamente la decisione, oppure per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass.7252/2014, 4785/2005 e 3371/1977). 4 In conclusione il ricorsoè inammissibile. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a tit