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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06668/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro respingeva l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 24 gennaio 2027. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, su cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro formulava un giudizio complessivo adeguato alla personalità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che risultava negativa «l'osservazione della personalità del reo, non essendo, allo stato, consentito ricavare elementi univocamente deponenti verso una prognosi di reinserimento [...], ponendosi a fondamento di tale giudizio sfavorevole le pendenze annoverate dal richiedente, atte a dimostrarne la mancata e persistente propensione verso la commissione di reati gravi e di grande allarme sociale». [OSCURATO:PERSONA] che tali elementi negativi imponevano di ritenere l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], quantomeno allo stato, inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, non ravvisandosi, nel caso di specie, un adeguato percorso di rivisitazione del proprio vissuto criminale da parte del condannato.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro respingeva l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 24 gennaio 2027. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, su cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro formulava un giudizio complessivo adeguato alla personalità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che risultava negativa «l'osservazione della personalità del reo, non essendo, allo stato, consentito ricavare elementi univocamente deponenti verso una prognosi di reinserimento [...], ponendosi a fondamento di tale giudizio sfavorevole le pendenze annoverate dal richiedente, atte a dimostrarne la mancata e persistente propensione verso la commissione di reati gravi e di grande allarme sociale». [OSCURATO:PERSONA] che tali elementi negativi imponevano di ritenere l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], quantomeno allo stato, inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, non ravvisandosi, nel caso di specie, un adeguato percorso di rivisitazione del proprio vissuto criminale da parte del condannato. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
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