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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 09033/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17000/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 24652/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile.

Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge e di motivazione, con cui si lamenta la mancata considerazione in via induttiva almeno di una percentuale dei costi sostenuti nei singoli periodi di riferimento, è del tutto destituito di fondamento atteso che la esclusione di elementi passivi è intervenuta siccome non fondati su dati oggettivi come precisato, correttamente, in sentenza, confutandosi la tesi difensiva sul ricorso a criteri presuntivi in assenza di elementi oggettivi.

E' principio generale quello per cui in tema di reati tributari, rispetto ai ricavi individuati sulla base di precisi elementi documentali, e nel caso di specie sono intervenuti accertamenti extracontabili, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 - 01).

Quanto al secondo motivo, sulla pena si deve precisare che secondo l'incontestato riepilogo del gravame di cui alla sentenza, in quella sede quanto al trattamento sanzionatorio si era solo richiesto in via specifica l'applicazione delle attenuanti generiche, per cui solo entro questi limiti, con esclusione quindi di tutti gli altri rilievi incidenti sul trattamento sanzionatorio, può esaminarsi l'attuale motivo (cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01), che [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9033/2026 Roma, lì, 09/03/2026 appare inammissibile a fronte di motivazione adeguata che valorizza l'assenza di elementi positivi e la personalità negativa del ricorrente.

Si rammenta poi anche che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).

Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez.

II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17000/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 24652/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile. Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge e di motivazione, con cui si lamenta la mancata considerazione in via induttiva almeno di una percentuale dei costi sostenuti nei singoli periodi di riferimento, è del tutto destituito di fondamento atteso che la esclusione di elementi passivi è intervenuta siccome non fondati su dati oggettivi come precisato, correttamente, in sentenza, confutandosi la tesi difensiva sul ricorso a criteri presuntivi in assenza di elementi oggettivi. E' principio generale quello per cui in tema di reati tributari, rispetto ai ricavi individuati sulla base di precisi elementi documentali, e nel caso di specie sono intervenuti accertamenti extracontabili, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 - 01). Quanto al secondo motivo, sulla pena si deve precisare che secondo l'incontestato riepilogo del gravame di cui alla sentenza, in quella sede quanto al trattamento sanzionatorio si era solo richiesto in via specifica l'applicazione delle attenuanti generiche, per cui solo entro questi limiti, con esclusione quindi di tutti gli altri rilievi incidenti sul trattamento sanzionatorio, può esaminarsi l'attuale motivo (cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01), che [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9033/2026 Roma, lì, 09/03/2026 appare inammissibile a fronte di motivazione adeguata che valorizza l'assenza di elementi positivi e la personalità negativa del ricorrente. Si rammenta poi anche che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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