CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07560/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 39867/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per il reato dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di marijuana, cocaina, eroina e per cessione di una dose verso il corrispettivo di euro 10, con la recidiva qualificata; Rilevato che il ricorrente lamenta la violazione di legge, la violazione dli norme processuali e il vizio di motivazione, perché lo stupefacente era destinato a uso personale (primo motivo), perché non era stato prosciolto ai sensi dell'articolo 131-bis cod. pen. (secondo motivo), perché non gli era stata applicata l'attenuante del 62, numero 4, cod. pen. (terzo motivo), perché non era stata motivata la recidiva reiterata (quarto motivo); Rilevato che i Giudici di merito hanno scrupolosamente accertato che l'imputato deteneva 3,78 grammi di eroina per complessive 17 singole dosi medie; 0,94 gra Timi di marijuana, per complessive quattro singole dosi medie; 0,07 grammi di cocaina, insufficiente al confezionamento di una singola dose media; Rilevato che la Corte territoriale ha evidenziato le scaltre modalità di occultamento delle varie tipologie di stupefacente e il rinvenimento di materiale finalizzato al confezionamento delle dosi da spacciare, tutti elementi indicativi univocamente della colpevolezza del prevenuto in ordine al delitto contestato; Rilevato che la Corte territoriale ha motivato in merito all'esclusione della causa di proscioglimento, stante la detenzione di plurir,ne sostanze stupefacenti destinate alla cessione, 1~1 abilmente occultate sia in casa che per strada,, " un albero sul ciglio della strada vicino al cancello d'ingresso della sua abitazione, modalità indicative di spiccata abilità delinquenziale; Rilevato che dal riassunto dei motivi nella sentenza di appello non risulta che l'imputato abbia invocato l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., circostanza non confutata nel ricorso per cassazione, per cui il motivo si appalesa nuovo e non •esaminabile; Rilevato che la Corte territoriale ha motivato anche in merito all'applicazione della recidiva per i precedenti recenti specifici e reiterati, sintomatici di un'accentuata pericolosità sociale e di una perdurante inclinazione alla commissidne di reati in materia di stupefacenti; Ritenuto che la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. ì/f P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estenso