Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:487
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0646_RES

Causa C‑646/21 K e L contro [OSCURATO:PERSONA] van Justitie an Veiligheid (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats ’s-[OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 giugno 2024 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) e e) – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), paragrafo 2 – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 10, paragrafo 3 – Criteri applicabili all’esame delle domande di protezione internazionale – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore – Determinazione – Cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro» Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Requisiti per la concessione dello status di rifugiato – Rischio di subire persecuzioni – Motivi di persecuzione – Valutazione – Nozione di appartenenza a un determinato gruppo sociale – Cittadine di un paese terzo, anche minori, che si identificano nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini – Identificazione maturata nel corso di un soggiorno in uno Stato membro – Inclusione [Art. 78, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, considerando 16, artt. 2, d), 4, §§ 1, 3 e 5, 5, § 3, 9, §§ 1 e 2, 10, §§ 1, d), 2 e 3, b)] (v. punti 36, 38, 42‑46, 48‑54, 56‑62, 64, dispositivo 1) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Rispetto dei diritti fondamentali – Diritti dei minori – Obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore – Domanda di protezione internazionale presentata da un minore – Esame individuale – Adozione di una decisione che statuisce su tale domanda senza aver determinato in concreto l’interesse superiore di tale minore – Inammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 24, § 2, 51, § 1; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, artt. 4, § 3, e 10, § 1, d), e 2013/32, artt. 2, q), e 40, § 2] [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di ’s-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sulla questione se le cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro possano essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale» ( 1 ), in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato.

K e L, sono due sorelle di nazionalità irachena, nate rispettivamente nel 2003 e nel 2005.

Esse sono arrivate nei [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 e, da allora vi soggiornano ininterrottamente.

Le loro domande di asilo, presentate nel novembre 2015, sono state respinte nel febbraio 2017.

Nell’aprile 2019 esse hanno presentato domande reiterate ( 2 ), che sono state respinte, in quanto manifestamente infondate, nel dicembre 2020.

Per contestare tali decisioni di rigetto, K e L sostengono dinanzi al giudice del rinvio che, a causa del loro soggiorno prolungato nei [OSCURATO:PERSONA], esse si sono «occidentalizzate».

Esse temono, in caso di ritorno in Iraq, di essere perseguitate a causa dell’identità che si sono forgiate nei [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata dall’assimilazione di norme, valori e comportamenti diversi da quelli del loro paese d’origine, che sarebbero diventati così fondamentali per la loro identità e la loro coscienza che esse non potrebbero rinunciarvi.

Esse sostengono quindi di appartenere a un «determinato gruppo sociale» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95.

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, da un lato, sull’interpretazione della nozione di «appartenenza a un determinato gruppo sociale», e, dall’altro, sul modo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, garantito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’ambito della procedura di esame delle domande di protezione internazionale.

Giudizio della Corte In primo luogo, la Cote indica che un gruppo è considerato come un «determinato gruppo sociale» quando sono soddisfatte due condizioni cumulative.

Da un lato, le persone che possono appartenervi devono condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi seguenti, ossia una «caratteristica innata»«storia comune che non può essere mutata», oppure una «caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi».

Dall’altro lato, tale gruppo deve possedere un’«identità distinta» nel paese d’origine «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante».

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, l’effettiva identificazione di una donna nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, in quanto presuppone la volontà di beneficiare di tale parità nella sua vita quotidiana, implica la possibilità di effettuare liberamente le sue scelte di vita, in particolare per quanto riguarda la propria istruzione e carriera professionale, la portata e la natura delle sue attività nella sfera pubblica, la possibilità di giungere all’indipendenza economica lavorando al di fuori della famiglia, la decisione di vivere da sola o in famiglia, e la scelta del partner, scelte che sono fondamentali per determinare la propria identità.

In tali circostanze, l’effettiva identificazione di una cittadina di un paese terzo nel valore fondamentale tra donne e uomini può essere considerata come «una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi».

Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa alla «identità distinta» del gruppo nel paese d’origine, le donne possono essere percepite in modo diverso dalla società circostante e può essere riconosciuta loro un’identità distinta in tale società, in ragione, in particolare, di norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d’origine.

Tale condizione è soddisfatta anche nel caso di donne che condividono una caratteristica comune supplementare, quale l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, quando le norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d’origine hanno come conseguenza che tali donne, in ragione di tale caratteristica comune, sono parimenti percepite come diverse dalla società circostante.

Ne consegue che le donne, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate, a seconda delle condizioni esistenti nel paese d’origine, come appartenenti a un «determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato.

A tale proposito, la Corte sottolinea che l’effettiva identificazione, da parte di una cittadina di un paese terzo, in tale valore fondamentale, maturata nel corso del suo soggiorno in uno Stato membro, non può essere qualificata come circostanza determinata da lei stessa dopo la partenza dal suo paese d’origine ( 3 ), né come un’attività che abbia mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale ( 4 ).

Infatti, è sufficiente constatare che, quando una siffatta identificazione è sufficientemente dimostrata, essa non può in alcun modo essere assimilata alle iniziative abusive e di strumentalizzazione che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 intende combattere In secondo luogo, la Corte constata che quando il richiedente protezione internazionale è un minore, l’autorità nazionale competente, nel valutare la fondatezza della sua domanda di protezione internazionale, deve necessariamente tener conto, al termine di un esame individuale, dell’interesse superiore di tale minore.

Su tale punto, la Corte precisa che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, gli Stati membri devono rispettare l’articolo 24, paragrafo 2, della stessa, nell’attuazione del diritto dell’Unione e, quindi, anche quando esaminano una «domanda reiterata».

Dall’altro lato, poiché l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 non opera alcuna distinzione tra una prima domanda di protezione internazionale e una «domanda reiterata» per quanto concerne la natura degli elementi o delle risultanze atti a dimostrare che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95, la valutazione dei fatti e delle circostanze a sostegno di tali domande deve, in entrambi i casi, essere condotta conformemente all’articolo 4 d tale direttiva.

Inoltre, un soggiorno di lunga durata in uno Stato membro, soprattutto quando coincide con un periodo nel corso del quale un richiedente minore ha forgiato la propria identità, può essere preso in considerazione al fine di valutare una domanda di protezione internazionale fondata su un motivo di persecuzione quale «l’appartenenza a un determinato gruppo sociale». ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ), per la valutazione dei motivi di persecuzione, un gruppo è considerato come un «determinato gruppo sociale» quando, in particolare, i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. ( 2 ) In forza dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ), una «domanda reiterata» è un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione su una domanda precedente. ( 3 )

V. articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95. ( 4 )

V. articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/95.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0646_RES Causa C‑646/21 K e L contro [OSCURATO:PERSONA] van Justitie an Veiligheid (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats ’s-[OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 giugno 2024 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) e e) – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), paragrafo 2 – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 10, paragrafo 3 – Criteri applicabili all’esame delle domande di protezione internazionale – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore – Determinazione – Cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro» Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Requisiti per la concessione dello status di rifugiato – Rischio di subire persecuzioni – Motivi di persecuzione – Valutazione – Nozione di appartenenza a un determinato gruppo sociale – Cittadine di un paese terzo, anche minori, che si identificano nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini – Identificazione maturata nel corso di un soggiorno in uno Stato membro – Inclusione [Art. 78, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, considerando 16, artt. 2, d), 4, §§ 1, 3 e 5, 5, § 3, 9, §§ 1 e 2, 10, §§ 1, d), 2 e 3, b)] (v. punti 36, 38, 42‑46, 48‑54, 56‑62, 64, dispositivo 1) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Rispetto dei diritti fondamentali – Diritti dei minori – Obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore – Domanda di protezione internazionale presentata da un minore – Esame individuale – Adozione di una decisione che statuisce su tale domanda senza aver determinato in concreto l’interesse superiore di tale minore – Inammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 24, § 2, 51, § 1; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, artt. 4, § 3, e 10, § 1, d), e 2013/32, artt. 2, q), e 40, § 2] [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di ’s-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sulla questione se le cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro possano essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale» ( 1 ), in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato. K e L, sono due sorelle di nazionalità irachena, nate rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Esse sono arrivate nei [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 e, da allora vi soggiornano ininterrottamente. Le loro domande di asilo, presentate nel novembre 2015, sono state respinte nel febbraio 2017. Nell’aprile 2019 esse hanno presentato domande reiterate ( 2 ), che sono state respinte, in quanto manifestamente infondate, nel dicembre 2020. Per contestare tali decisioni di rigetto, K e L sostengono dinanzi al giudice del rinvio che, a causa del loro soggiorno prolungato nei [OSCURATO:PERSONA], esse si sono «occidentalizzate». Esse temono, in caso di ritorno in Iraq, di essere perseguitate a causa dell’identità che si sono forgiate nei [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata dall’assimilazione di norme, valori e comportamenti diversi da quelli del loro paese d’origine, che sarebbero diventati così fondamentali per la loro identità e la loro coscienza che esse non potrebbero rinunciarvi. Esse sostengono quindi di appartenere a un «determinato gruppo sociale» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, da un lato, sull’interpretazione della nozione di «appartenenza a un determinato gruppo sociale», e, dall’altro, sul modo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, garantito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’ambito della procedura di esame delle domande di protezione internazionale. Giudizio della Corte In primo luogo, la Cote indica che un gruppo è considerato come un «determinato gruppo sociale» quando sono soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, le persone che possono appartenervi devono condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi seguenti, ossia una «caratteristica innata»«storia comune che non può essere mutata», oppure una «caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Dall’altro lato, tale gruppo deve possedere un’«identità distinta» nel paese d’origine «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante». Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, l’effettiva identificazione di una donna nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, in quanto presuppone la volontà di beneficiare di tale parità nella sua vita quotidiana, implica la possibilità di effettuare liberamente le sue scelte di vita, in particolare per quanto riguarda la propria istruzione e carriera professionale, la portata e la natura delle sue attività nella sfera pubblica, la possibilità di giungere all’indipendenza economica lavorando al di fuori della famiglia, la decisione di vivere da sola o in famiglia, e la scelta del partner, scelte che sono fondamentali per determinare la propria identità. In tali circostanze, l’effettiva identificazione di una cittadina di un paese terzo nel valore fondamentale tra donne e uomini può essere considerata come «una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa alla «identità distinta» del gruppo nel paese d’origine, le donne possono essere percepite in modo diverso dalla società circostante e può essere riconosciuta loro un’identità distinta in tale società, in ragione, in particolare, di norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d’origine. Tale condizione è soddisfatta anche nel caso di donne che condividono una caratteristica comune supplementare, quale l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, quando le norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d’origine hanno come conseguenza che tali donne, in ragione di tale caratteristica comune, sono parimenti percepite come diverse dalla società circostante. Ne consegue che le donne, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate, a seconda delle condizioni esistenti nel paese d’origine, come appartenenti a un «determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato. A tale proposito, la Corte sottolinea che l’effettiva identificazione, da parte di una cittadina di un paese terzo, in tale valore fondamentale, maturata nel corso del suo soggiorno in uno Stato membro, non può essere qualificata come circostanza determinata da lei stessa dopo la partenza dal suo paese d’origine ( 3 ), né come un’attività che abbia mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale ( 4 ). Infatti, è sufficiente constatare che, quando una siffatta identificazione è sufficientemente dimostrata, essa non può in alcun modo essere assimilata alle iniziative abusive e di strumentalizzazione che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 intende combattere In secondo luogo, la Corte constata che quando il richiedente protezione internazionale è un minore, l’autorità nazionale competente, nel valutare la fondatezza della sua domanda di protezione internazionale, deve necessariamente tener conto, al termine di un esame individuale, dell’interesse superiore di tale minore. Su tale punto, la Corte precisa che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, gli Stati membri devono rispettare l’articolo 24, paragrafo 2, della stessa, nell’attuazione del diritto dell’Unione e, quindi, anche quando esaminano una «domanda reiterata». Dall’altro lato, poiché l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 non opera alcuna distinzione tra una prima domanda di protezione internazionale e una «domanda reiterata» per quanto concerne la natura degli elementi o delle risultanze atti a dimostrare che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95, la valutazione dei fatti e delle circostanze a sostegno di tali domande deve, in entrambi i casi, essere condotta conformemente all’articolo 4 d tale direttiva. Inoltre, un soggiorno di lunga durata in uno Stato membro, soprattutto quando coincide con un periodo nel corso del quale un richiedente minore ha forgiato la propria identità, può essere preso in considerazione al fine di valutare una domanda di protezione internazionale fondata su un motivo di persecuzione quale «l’appartenenza a un determinato gruppo sociale». ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ), per la valutazione dei motivi di persecuzione, un gruppo è considerato come un «determinato gruppo sociale» quando, in particolare, i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. ( 2 ) In forza dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ), una «domanda reiterata» è un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione su una domanda precedente. ( 3 ) V. articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95. ( 4 ) V. articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/95.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris