CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 31304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 16 aprile 2019 del Tribunale di Savona che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di soppressione di atto pubblico ed in particolare per avere distrutto il registro per l'apposizione delle firme dei sottoposti alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, custodito in Questura; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della qualificazione come atto pubblico del registro sopra indicato, sostenendo che esso non è il registro previsto per i soggetti sottoposti a libertà controllata, che è previsto dagli artt. 55 e 56 della legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato atteso che la nozione di atto pubblico è, agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall'art. 2699 cod. civ., rientrandovi anche gli atti non redatti da pubblici ufficiali, che abbiano l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che il loro contenuto sia integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca solo il presupposto implicito necessario (ex multis, Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis